Violazione di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata
La prassi internazionale dimostra che, attualmente, per illeciti di norme generalmente riconosciute e di jus cogens, ci sono dei meccanismi di risposta più importanti rispetto ad un illecito di responsabilità "ordinaria". Si parla in questo caso di responsabilità aggravata. Tale regime di responsabilità si differenzia da quello ordinario in merito ai "presupposti" del rapporto di responsabilità, ai "soggetti legittimati" ad invocare la responsabilità e al "contenuto" del rapporto di responsabilità. È consentita, in alcuni casi, una reazione collettiva o popolare all'illecito.
Introduzione
modificaI presupposti per l'applicazione del regime di responsabilità aggravata
modificaL'elemento oggettivo e l'irrilevanza del danno
modificaLo specifico contenuto della norma violata
modificaPer corrispondere ad una responsabilità aggravata l'illecito commesso da uno Stato deve entrare nel gruppo di norme internazionali di "natura solidale", cioè quelle norme che tutelano i valori fondamentali della comunità internazionale. La violazione di tali obblighi può essere di diversa gravità: può essere "minoris generis" o una violazione grave e le conseguenze possono essere diversificate.
L'irrilevanza del requisito del danno
modificaLa violazione di norme di natura solidale rende irrilevante la sussistenza del danno, il quale è requisito fondamentale in caso di responsabilità ordinaria. Infatti la violazione di una norma in regime di responsabilità aggravata può non comportare un danno materiale o morale a un altro Stato, ma è comunque di importanza tale da richiedere un'azione volta a ripristinare l'ordine giuridico violato.
L'elemento soggettivo e la rilevanza della colpa
modificaNel caso di responsabilità aggravata bisogna dimostrare che lo Stato che ha commesso l'illecito, abbia agito dolosamente o con colpa grave. Ma è difficile indagare sull'atteggiamento doloso di uno Stato, quindi secondo un primo orientamento si indaga sull'attitudine psicologica dell'individuo che ha tenuto il comportamento scorretto per conto dello Stato. In questo caso la volontà dello Stato coinciderebbe con quella dell'individuo. Nel caso di una più ampia partecipazione all'illecito, però, è difficile attuare questa pratica. Per questo si preferisce identificare la volontà dello Stato con quella dei suoi organi supremi e in assenza di prove dirette circa la politica scorretta degli organi supremi, è possibile desumere l'esistenza del dolo dello Stato da elementi di fatto.
L'inoperatività delle cause di esclusione dell'illecito e l'uso legittimo della forza armata
modificaNel caso di responsabilità aggravata non sussistono le circostanze di esclusione dell'illiceità come per la responsabilità ordinaria. Vi sono solo due eccezioni per quanto riguarda l'uso della forza: la "legittima difesa" e l'"autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU".
Il contenuto del regime di responsabilità aggravata
modificaLe differenze tra responsabilità aggravata e ordinaria stanno anche nei soggetti attivi (cioè coloro che possono invocare l'illecito) e il contenuto del rapporto di responsabilità.
I soggetti legittimati ad invocare la responsabilità aggravata
modificaNel caso di responsabilità aggravata tutti gli Stati possono in qualunque momento e senza aver subito danni, invocare la violazione di una norma consuetudinaria internazionale.
Gli obblighi dello Stato autore dell'illecito
modificaLo Stato che ha commesso un illecito in responsabilità aggravata deve, come per la responsabilità ordinaria, cessare l'illecito, offrire assicurazioni e garanzie di non ripetizione e riparazione del danno. I soggetti a cui sono rivolti questi obblighi sono tutti gli Stati e non solo uno, anche se nel caso di danno materiale ad un solo Stato, questo può richiedere un risarcimento in forma bilaterale.
Diritti e poteri degli altri Stati
modificaGli Stati diversi da quello che commette l'illecito hanno il potere di richiedere la cessazione dell'illecito e le garanzie e assicurazione che tale illecito non si riverifichi. Nell'ipotesi in cui l'illecito abbia causato danni ad un determinato Stato, ogni Stato è legittimato a chiedere la cessazione dell'illecito e il risarcimento del danno subito verso quello Stato. Nel caso in cui, invece, non ci sono Stati che hanno subito danni, gli altri Stati possono chiedere la riparazione a beneficio degli individui che hanno subito le conseguenze sfavorevoli dell'illecito. Se il comportamento illecito non cessa, gli altri Stati possono rivolgersi alle organizzazioni internazionali competenti, sia di carattere universale (NU), sia regionali. Quando la reazione ha carattere grave e sistematico, gli altri Stati devono adempiere alcuni obblighi specifici: 1) non devono riconoscere come legittima la situazione creata dall'illecito; 2) non devono prestare aiuto o assistenza allo Stato responsabile ai fini del mantenimento della situazione discendente dall'illecito; 3) devono cooperare nella misura possibile ai fini della cessazione dell'illecito.
La reazione pubblica e collettiva: l'adozione di sanzioni da parte del consiglio di Sicurezza
modificaA seguito di violazioni di norme consuetudinarie internazionali, il CdS dell'ONU può decidere di adottare sanzioni di tipo economico (e non). In questo caso gli Stati possono violare obblighi giuridici derivanti da un trattato, o adottare comportamenti leciti, ma di natura inamichevole. Lo scopo di tale sanzione è di costringere lo Stato offensore a cessare il comportamento illecito. Questo tipo di sanzione non vuole solo danneggiare in campo economico lo Stato offensore, ma vuole anche riunire gli Stati in un'azione di pubblica delegittimazione dello Stato accusato.
I presupposti dell'azione del CdS e violazione di norme che pongono obblighi solidali
modificaIl CdS è un organo politico cui la Carta delle Nazioni Unite affida la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. esso ha il compito di raccomandare e decidere le misure che debbono essere adottate in presenza di tre situazioni: minaccia della pace, violazione della pace e atti di aggressione. Nel sistema della Carta non esistono organi con la competenza di accertare la legittimità delle delibere adottate ai sensi della Carta. Questo perché gli Stati intendevano garantirsi un'ampia possibilità di azione attraverso il CdS. E comunque tutte le delibere del CdS, oltre a raggiungere la maggioranza richiesta, possono essere bloccate dall'esercizio del c.d. diritto di veto (voto negativo da parte di uno dei membri permanenti).
L'adozione di sanzioni
modificaAccertata l'esistenza di una delle tre cause di intervento del CdS, questo può intervenire adottando misure non implicanti l'uso della forza, le c.d. sanzioni. Meno forza coercitiva ha una sanzione e più spesso viene utilizzata. Questo per evitare che i 5 membri permanenti del CdS siano tra loro in dissenso, infatti, sono state pensate forme di condanna o pressione blande, che servono per lo più ad esprimere il dissenso da parte della comunità internazionale. Inoltre, tali misure hanno diversa efficacia a seconda del sostegno che concretamente ricevono dagli Stati, per il semplice fatto che possono essere attuate, spesso, solo per il tramite di apparati statali. Negli ultimi anni, con il terrorismo internazionale il CdS ha deciso spesso di non adottare misure sanzionatorie nei confronti di interi Stati (poiché potevano causare gravi danni alla popolazione innocente), ma di utilizzare "sanzioni intelligenti" ("smart sanctions") verso individui o gruppi di individui.
Le sanzioni economiche e altre misure sanzionatorie "tipiche"
modificaLe sanzioni di carattere economico decise dal CdS si sono susseguite negli anni, ma la loro incisività spesso era molto ridotta per il poco sostegno internazionale (spesso Stati offensori erano aiutati da altri Stati). Tuttavia, se adottate in maniera universale, queste sanzioni possono causare gravi danni ai settori più vulnerabili della popolazione civile, infrangendo a volte anche le norme sui diritti umani. Per questo il CdS ha provveduto ad includere eccezioni di carattere umanitario, allo scopo di permettere il flusso di beni e servizi essenziali destinati a scopi umanitari. Gli organi internazionali, come il CdS, quando adottano sanzioni collettive contro uno Stato, devono valutare se queste sanzioni possono causare violazioni gravi ai diritti sociali, economici e culturali dei membri più deboli della popolazione civile. Qualora si accerti che siano stati violati tali diritti per via della sanzione, il CdS deve subito provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per alleviare le sofferenze dei gruppi vulnerabili.
Il non riconoscimento di situazioni illegittime
modificaNelle occasioni in cui anche con le sanzioni il CdS non riesce a far cessare lo Stato nell'illecito, si può procedere attraverso il "non riconoscimento di situazioni illegittime". Ciò si basa sull'idea che ogni azione contraria a certi valori fondamentali comunemente accettati dalla comunità internazionale non debba essere legittimata in alcun modo. Lo scopo è isolare lo Stato autore dell'illecito , costringendolo a modificare la situazione condannata.
La creazione di tribunali penali ad hoc
modificaIl CdS in due occasioni ha istituito tribunali penali internazionali per perseguire e punire coloro che avevano perpetuato crimini internazionali nel corso di un conflitto armato: nel 1993 per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia (ICTY) e nel 1994 per il Ruanda (ICTR).
Il ricorso alla forza armata contro lo Stato responsabile
modificaIn casi eccezionali previsti nella Carta delle NU è previsto il ricorso alla forza armata per la cessazione della violazione di una norma.
L'aggressione armata e la legittima difesa individuale e collettiva
modificaNel caso in cui uno Stato aggredisca militarmente un altro Stato, questo secondo può a sua volta difendersi con la forza e gli altri Stati possono accorrere in suo aiuto. Ma questo istituto comporta notevoli problemi.
La nozione di aggressione
modificaCostituiscono atti di aggressione le seguenti fattispecie: 1) invasione o attacco armato del territorio di un altro Stato o l'occupazione militare, o ogni annessione del territorio con l'uso della forza; 2) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato, nel territorio di un altro Stato; 3) il blocco navale dei porti e delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; 4) l'attacco contro il territorio, il mare territoriale o le forze aerei o navali di un altro Stato; 5)l'uso delle forze armate di uno Stato dislocate nel territorio di un altro Stato in virtù di un accordo con lo Stato ricevitore; 6)il fatto che uno Stato acconsenta all'utilizzazione del proprio territorio per perpetrare atti di aggressione contro uno Stato terzo; 7) l'invio di bande armate, gruppi irregolari o mercenari che compiono azioni armate contro un altro Stato. Non è chiaro se la legittima difesa sia ammissibile in caso di aggressione armata c.d. indiretta, cioè quando uno Stato organizza, assiste, incita, finanzia, istiga o tollera attività sovversive dirette contro un altro Stato.
Gli altri requisiti del diritto di legittima difesa
modificaLa legittima difesa è un diritto "naturale", ma deve rispettare alcune regole: 1) la vittima dell'attacco non deve occupare il territorio dell'aggressore, a meno che non risulti necessario per bloccare il perseverare dell'aggressione; 2) l'azione di legittima difesa deve cessare non appena il CdS abbia adottato misure efficaci per la fine dell'attacco armato; 3) la legittima difesa deve cessare quando essa abbia raggiunto il suo obiettivo.
È lecito il ricorso alla legittima difesa preventiva?
modificaNell'epoca moderna è cruciale rispondere a questa domanda. In realtà sarebbe più opportuno che gli attacchi preventivi rimangano vietati poiché sono suscettibili di condurre facilmente ad abusi, basandosi su una valutazione unilaterale necessariamente soggettiva e arbitraria.
La legittima difesa collettiva
modificaOgni Stato può ricorrere all'uso della forza per soccorrere uno Stato vittima di un attacco armato, ma solo previo consenso o richiesta da parte dello Stato da soccorrere.
L'autorizzazione all'uso della forza da parte del CdS e le operazioni di "peace-enforcement"
modificaL'autorizzazione del CdS agli Stati ad utilizzare la forza armata
modificaL'esercito delle Nazioni Unite non è mai stato istituito, così il CdS può solo autorizzare gli Stati ad usare la forza armata. Il CdS ha, inoltre, gradualmente operato un collegamento tra crisi umanitarie e situazioni di minaccia della pace (per poter agire); ha quindi autorizzato gli Stati all'utilizzo della forza armata anche al fine di garantire un ambiente sicuro per lo svolgimento di missioni umanitarie.
Le operazioni di "peace-enforcement" delle Nazioni Unite
modificaNel 1956 con la collaborazione di USA e URSS sono state istituite delle forze di peace-keeping (i caschi blu), utilizzate per la prima volta per redimere i conflitti della crisi di Suez. In quell'occasione tali forze erano riunite nell'UNEF (Forza di emergenza delle Nazioni Unite). Le forze in questione sono composte da personale militare messo a disposizione dagli Stati membri dell'ONU e sono dislocate in aree di crisi con il consenso dello Stato ospitante. Sono sotto il diretto controllo del CdS, anche se in alcuni casi può intervenire l'AG. La direzione esecutiva e il comando sono attribuibili al Segretario Generale. Queste forze inoltre non hanno il potere di coercizione, ma possono ricorrere alle armi sono in legittima difesa e devono sempre agire in maniera neutrale e imparziale.
L'uso della forza nell'ambito di accordi o organizzazioni regionali con l'autorizzazione del CdS
modificaLa Carta delle Nazioni Unite prevede la possibilità che il CdS autorizzi accordi o organizzazioni regionali ad intraprendere azioni coercitive.
I diritti e i poteri degli Stati in caso di inerzia del Consiglio di Sicurezza
modificaQualora di fronte alla violazione di una norma di natura solidale il CdS non adottasse alcuna misura, gli Stati possono portare la questione ad altri organi competenti come l'AG. Tuttavia, quando l'illecito ha carattere grave e sistematico gli altri Stati hanno degli obblighi precisi (in caso di responsabilità aggravata), come l'adozione di contromisure pacifiche a carattere individuale. Se più Stati agiscono in maniera individuale c'è bisogno di un coordinamento. Non è possibile, invece, per questi Stati, agire con la forza armata.
L'applicazione del regime aggravato di responsabilità nella prassi
modificaNon si è ancora del tutto sviluppato il grande potenziale derivante dal regime aggravato di responsabilità, soprattutto per la riluttanza degli Stati ad interessarsi a questioni in cui non hanno interessi individuali da tutelare.
Il rapporto tra regime ordinario e aggravato di responsabilità
modificaNel caso di violazioni gravi e sistematiche delle norme contenute in trattati che tutelano interessi fondamentali si può incorrere nella regime aggravato di responsabilità In questi casi gli Stati devono astenersi dal ricorrere a azioni su base individuale, ma di utilizzare il meccanismo a garanzia predisposto dal trattato.
Programma delle lezioni
modifica- Lezione 1 Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
- Lezione 2. L'evoluzione storica della comunità internazionale
- Lezione 3. Lo Stato e la successione tra Stati
- Lezione 4. L'ambito spaziale di esercizio della sovranità statale
- Lezione 5. I limiti di esercizio della sovranità personale
- Lezione 6. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri soggetti "sui generis"
- Lezione 7. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e in particolare dell'ONU
- Lezione 8. Gli individui e le organizzazioni interindividuali
- Lezione 9. Le fonti di produzione delle norme internazionali e lo "jus cogens"
- Lezione 10. La consuetudine internazionale e la codificazione delle norme internazionali
- Lezione 11. I trattati internazionali
- Lezione 12. Altre fonti di produzione giuridica
- Lezione 13. L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali
- Lezione 14. Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali
- Lezione 15. L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità
- Lezione 16. Violazione di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata