I limiti di esercizio della sovranità personale

L'esercizio di sovranità di uno Stato nei confronti degli individui è limitato dal diritto internazionale e, ovviamente varia da Stato a Stato. Ogni Stato ha l'obbligo di apprestare un particolare trattamento ai cittadini stranieri e di rispettare le immunità internazionali degli Stati stranieri e dei loro organi.

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I limiti di esercizio della sovranità personale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto internazionale

Introduzione modifica

Il trattamento degli stranieri e dei loro beni modifica

La rilevanza della distribuzione tra cittadini e stranieri modifica

L'appartenenza ad uno Stato è determinata dall'istituto della cittadinanza. Ogni Stato decide al suo interno chi può essere considerato cittadino e con quali modalità si può acquisirne il titolo. Verso i suoi cittadini lo Stato ha diritti e doveri, ma verso lo straniero deve sottostare a determinate regole volte ad un trattamento che non sia inferiore a quello del cittadino stesso. Per determinare un cittadino, l'unica verifica per lo Stato è che esista un rapporto "effettivo" Stato/cittadino. Tale rapporto, oltre che con le persone fisiche, si applica anche alle persone giuridiche.

Gli obblighi in materia di trattamento degli stranieri modifica

I cittadini stranieri godono all'interno degli Stati di un trattamento dovuto a norme internazionali volte per lo più a tutelare la vita e l'integrità fisica dello straniero, nonché dei suoi beni. Lo Stato territoriale non può obbligare lo straniero ad adempiere a obblighi di natura politica o militare, né può impedire che egli si allontani per rientrare nel proprio Paese o andare altrove. È invece consentita l'imposizione di obblighi di natura patrimoniale o di natura civica. È anche ammesso l'esercizio della potestà punitiva qualora lo straniero commetta reato nello Stato territoriale. Il diritto internazionale, nei casi di punibilità dello straniero nello Stato territoriale per reati commessi in altri Stati non è ancora arrivato ad una precisa definizione. Il trattamento dello straniero deve essere non al di sotto di un certo standard (secondo l'opinione dei paesi occidentali) generale, anche se il trattamento dei cittadini è al di sotto di tale standard. Secondo i PVS, invece, lo straniero deve essere trattato al pari dei cittadini.

La protezione diplomatica modifica

Nel caso di diniego di giustizia verso uno straniero, lo Stato di nazionalità dello straniero può intervenire in sua difesa attraverso la c.d. "protezione diplomatica". La protezione diplomatica, però, è un diritto dello Stato, e non del cittadino, anche se, per prassi, lo Stato è solito intromettersi nella difesa di un suo cittadino all'estero. Le condizioni per tale esercizio sono due: innanzitutto lo straniero deve essere effettivamente cittadino dello Stato che utilizza tale strumento e lo deve essere anche durante la procedura; in secondo luogo il cittadino, prima di poter ottenere la protezione diplomatica, deve avere effettivamente utilizzato tutti gli strumenti giuridici dello Stato territoriale, per potersi difendere. Lo Stato di nazionalità può intervenire quando mancano tali strumenti giuridici o questi non sono necessari alla sua assoluzione. Questo fenomeno non solo può verificarsi per le persone fisiche, ma anche per le giuridiche. In questo caso lo Stato che interviene è quello di nazionalità della società, o anche dei soci, nel caso in cui sono i soci in prima persona ad aver subito un illecito nello Stato territoriale.

Obblighi di trattamento degli stranieri e diritti umani modifica

Agli obblighi degli Stati nei confronti degli stranieri delineati nella tradizionale giurisdizione internazionale, si affiancano i trattati in merito ai diritti umani. Anche se può sembrare che la nuova disciplina sui diritti umani abbia scavalcato la vecchia giurisdizione in materia dei comportamenti degli Stati nei confronti degli stranieri, si nota che corrono su due binari paralleli. Da un lato, i diritti umani vogliono difendere la persona in quanto essere umano, da qualunque tipo di attacco proveniente da chiunque, mentre le normative antecedenti, attraverso opportuni trattati, vogliono difendere il cittadino straniero dagli attacchi ripetuti da parte degli Stati (che principalmente intendono, in questo modo, attaccare altri Stati).

Le immunità degli Stati stranieri modifica

L'immunità della giurisdizione civile modifica

La consuetudine impone agli Stati dall'astenersi ad esercitare la propria giurisdizione civile nei procedimenti intentati contro uno Stato estero, senza il consenso di quest'ultimo. Quindi esiste il diritto per gli Stati di invocare il diritto all'immunità dalla giurisdizione civile di un altro Stato. Le motivazioni sono le seguenti: da un lato va verso il rispetto dell'indipendenza reciproca degli Stati, dall'altro segue il principio della separazione dei poteri, secondo cui le autorità di uno Stato non possono interferire nella condotta della politica estera del proprio Stato.

L'immunità della giurisdizione in materia di rapporti di lavoro modifica

Come per l'immunità giurisdizionale civile, anche per i rapporti di lavoro vi è la distinzione tra atti jure imperii, cioè nell'attività dello Stato come ente sovrano, e atti jure gestionis, cioè in attività poste in essere dallo Stato a titolo privato.

L'immunità dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva modifica

L'immunità dalla giurisdizione cautelare ed esecutiva concerne la possibilità di procedere a misure cautelari sui beni dello Stato estero, oppure a misure coercitive su tali beni. Tale giurisdizione non collide e non coincide con l'immunità della giurisdizione civile.

L'immunità degli Stati esteri e violazione di norme di "jus cogens" modifica

Nel diritto internazionale si sono affermate delle norme di carattere generale inderogabili, ossia che non possono essere derogate per mezzo di un qualsiasi tipo di immunità, poiché esse tutelano valori fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme, cioè il c.d. jus cogens. In alcuni casi, infatti, è possibile anche negare il diritto all'immunità di uno Stato per violazioni di norme di jus cogens.

L'immunità funzionale degli organi di Stati esteri modifica

Ogni Stato ha il diritto di esigere da un altro Stato che i comportamenti posti in essere dai propri organi in tale qualità siano considerati fatti dello Stato e non dell'individuo, e quindi coinvolgenti la sola responsabilità dello Stato secondo il diritto internazionale (c.d. immunità funzionale). Tale immunità è invocabile per tutti gli atti ufficiali compiuti da un qualsiasi organo dello Stato. Esistono, però alcune eccezioni, in particolare di fronte a gravi reati, per cui può essere sottoposto a giudizio anche la singola persona incaricata dallo Stato. La richiesta di questo tipo di immunità incontra limiti anche nel caso di crimini internazionali.

Le immunità degli agenti diplomatici modifica

Per quanto riguarda gli agenti diplomatici e le loro famiglie, questi godono, insieme ai beni utilizzati per svolgere le loro funzioni, di una serie di immunità personali verso lo Stato accreditario. Queste immunità hanno lo scopo di evitare influenze da parte dello Stato accreditario e permettere agli agenti diplomatici di svolgere in tranquillità il loro lavoro.

Il contenuto delle norme sulle immunità diplomatiche modifica

Le immunità degli agenti diplomatici riguardano non solo la sua persona, ma anche la sede diplomatica e l'abitazione privata dell'agente, nonché i beni in essi insiti e quelli utilizzati per lo svolgimento delle sue funzioni. Lo Stato territoriale ha il dovere di impedire che i locali della missione siano invasi o danneggiati. D'altro canto, però, lo Stato accreditato ha l'obbligo di non utilizzare i locali della missione in maniera incompatibile con le funzioni della missione stessa. In caso di abuso lo Stato accreditario può indicare i responsabili con "personae non gratae". Gli archivi, i documenti, la corrispondenza ufficiale sia della missione che dell'agente diplomatico non possono essere oggetto di misure coercitive da parte dello Stato territoriale. L'agente diplomatico non può subire in alcun caso la giurisdizione dello Stato accreditario, né i suoi beni. Qualora, invece, l'agente diplomatico abbia la cittadinanza dello Stato accreditario, o risieda permanentemente sul suo territorio l'immunità si restringe solo agli atti e alle operazioni di tipo ufficiale. Ugualmente accade nel caso di attività fuori dall'ambito diplomatico dell'agente, cioè nell'ambito di attività personali e completamente estranee a quella diplomatica. Inoltre le immunità diplomatiche dispensano gli agenti e le missioni al pagamento di qualsiasi tipo di tassa dello Stato territoriale.

L'abuso delle immunità diplomatiche modifica

Nel caso in cui un agente diplomatico o lo Stato accreditante abusino delle immunità diplomatiche, lo Stato accreditario può riconoscere il personale diplomatico come "persona non grata" e rompere i rapporti diplomatici con lo Stato accreditante. Oppure può invocare l'intervento dello Stato accreditante affinché fermi l'abuso di immunità. Qualora ciò non avvenisse entro un determinato tempo prefissato, lo Stato accreditario può rifiutare di riconoscere alla persona in questione lo status di membro della missione.

Presupposto e durata delle immunità diplomatiche modifica

La durata delle immunità diplomatiche non coincide con il periodo di attività dell'agente, anzi si estende ad un periodo antecedente e successivo alla presa in carico della missione.

Immunità diplomatiche e Stati terzi modifica

L'obbligo di rispettare le immunità diplomatiche grava soltanto sullo Stato accreditario e non su Stati terzi, dove, invece, qualora un agente diplomatico compia in esso un reato può essere convenuto in giudizio. Solo in due casi gli Stati terzi devono rispettare l'immunità: nel caso di "ius transitus inoxii", cioè nel passaggio del diplomatico nel Paese per raggiungere un'altra destinazione e nel caso degli atti compiuti a titolo ufficiale nell'esercizio della funzione diplomatica.

Le immunità dei capi di Stato e di governo e dei ministri degli affari esteri modifica

I capi di Stato e di Governo e i Ministri degli Affari Esteri, nell'esercizio delle loro funzioni godono della immunità diplomatica, anche nel caso siano stati accusati di aver commesso crimini internazionali.

Le immunità degli agenti consolari modifica

Gli agenti consolari svolgono funzioni più limitate rispetto agli agenti diplomatici e di conseguenza le loro immunità sono minori e riguardano solamente le attività ufficiali. Inoltre essi godono anche dell'inviolabilità personale e beneficiano di un'ampia esenzione fiscale e di forme di esenzione dai diritti di dogana e dalla visita doganale. Gli archivi, i documenti e i locali consolari sono inviolabili.

Programma delle lezioni modifica