L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali

Nel regolare i rapporti tra diritto interno e quello internazionale, nel passato sono state elaborate tre principali teorie: quella monista, che vedeva la supremazia dell'ordinamento interno su quello internazionale; la dualista, che vedeva l'ordinamento internazionale indipendente da quello interno; la monista "internazionalista" che invece vedeva la supremazia dell'ordinamento internazionale su quello nazionale. Secondo la teoria monista l'ordinamento internazionale è considerato come un ordinamento statale esterno. Il diritto internazionale costituirebbe un insieme di linee di comportamento il cui valore normativo cede tutte le volte che uno stato "potente" le ritenga contrarie ai propri interessi. È indubbiamente una teoria estremamente nazionalista occidentalista, che vede la supremazia dell'autorità statale. La seconda teoria è quella dualista, principalmente avanzata dagli Stati anglosassoni, basati su principi di common law. È una teoria che mette sullo stesso piano gli ordinamenti nazionali e internazionali anche se differiscono su molti punti come: 1) i soggetti a cui si rivolgono, quello nazionale agli individui, quello internazionale agli Stati; 2) le fonti di produzione normativa, con leggi parlamentari per quello interno e principalmente consuetudini per quello internazionale; 3) il contenuto delle norme giuridiche poiché il diritto internazionale disciplina solo i rapporti tra gli Stati. In questo caso il diritto internazionale non può indirizzarsi direttamente agli individui, quindi una norma internazionale deve trasformarsi ed adattarsi all'interno degli ordinamenti nazionali. L'ultima teoria è la monista "internazionalista" che considera gli ordinamenti statali come un ordinamento giuridico unitario sottomesso a quello internazionale. Le norme nazionali, in questo caso devono essere sempre conformi al dettato internazionale. Inoltre la giurisprudenza internazionale ha come utente finale gli individui e le sue fonti non differiscono da quelle degli ordinamenti nazionali.

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L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto internazionale

I rapporti tra diritto internazionale e diritto interno modifica

Le principali impostazioni dottrinali modifica

I moderni cambiamenti nei rapporti tra diritto internazionale e ordinamenti giuridici interni modifica

La teoria monista è stata abbandonata per mancanza di fondamenta scientifiche. È stata invece utilizzata fino alla prima metà del XX secolo la teoria dualista che, attualmente si sta invece spostando verso la monista internazionalista. Infatti oggi il diritto internazionale non è più così nettamente separato da quello nazionale, anzi ha molte volte influenzato gli ordinamenti interni in maniera radicale. Inoltre si sta iniziando a rivolgere anche agli individui e non solo ai rapporti tra gli Stati, conferendo loro diritti e obblighi.

Le norme internazionali in materia modifica

L'applicazione delle norme internazionali negli ordinamenti nazionali dipende esclusivamente dal comportamento degli Stati. Non esiste, infatti, una disciplina che uniformi le modalità con cui gli Stati applicano al loro interno direttive internazionali.

La questione dell'esistenza di un obbligo generale di adattamento modifica

Gli Stati non sono obbligati, teoricamente, ad eseguire gli indirizzi e gli obblighi internazionali. Per prassi, infatti, le disposizioni contenute nei trattati internazionali richiedono espressamente agli Stati contraenti di emanare la legislazione necessaria per l'attuazione delle norme stabilite dal trattato. Poi vi sono le norme di jus cogens che richiedono che gli Stati adottino la normativa di adattamento necessaria alla loro attuazione all'interno dei rispettivi ordinamenti. Le norme di jus cogens hanno tale importanza da richiedere una garanzia di attuazione nei sistemi giuridici interni. Qualora uno Stato non adempisse, in questi casi, a tale obbligo, sarebbe chiamato dalla comunità internazionale a rispondere dell'illecito. Gli Stati, inoltre, non possono invocare il diritto interno come giustificazione al mancato adattamento dell'ordinamento ad una norma internazionale.

I meccanismi di adattamento modifica

In assenza di una normativa in materia, non esiste alcun grado di omogeneità per l'adattamento delle norme internazionali nei vari ordinamenti interni. Ogni Stato decide da sé le modalità ed è riluttante ad accettare una disciplina internazionale in materia.

Meccanismi di adattamento ed esigenze statali modifica

Dalla metà del '900 gli Stati hanno iniziato ad avere una volontà sempre maggiore di adattarsi agli ordinamenti internazionali. Secondo un'analisi degli ordinamenti interni si è notato che esistono due metodi principali di adattamento delle norme internazionali. Il primo meccanismo è l'"adattamento automatico permanente" secondo cui una norma interna obbliga lo Stato e i suoi cittadini a vincolarsi alle norme di diritto internazionale. Quindi una norma di diritto internazionale entra direttamente nell'ordinamento interno e può essere modificata nel caso di non immediata applicabilità. Il secondo meccanismo è l'adattamento ad hoc secondo cui una norma internazionale entra in vigore nello Stato attraverso l'emanazione di una specifica norma interna. Quest'ultimo meccanismo può essere di due tipi: attraverso un atto legislativo ad hoc, che riformula interamente il contenuto delle norme internazionali o attraverso l'"adattamento automatico ad hoc", che si limita a richiedere l'applicazione automatica della norma internazionale nell'ordinamento statale.

Il rango delle norme internazionali nei sistemi giuridici interni modifica

Le norme internazionali hanno lo stesso rango delle norme interne, e possono coincidere sia con norme ordinarie che costituzionali, a seconda della scelta fatta dal legislatore nazionale sulla norma internazionale. Come tale essa subisce tutte le regole delle norme interne secondo cui una norma di rango superiore prevale su una di rango inferiore, una successiva di pari rango abroga quella precedente, una norma successiva generale non modifica né abroga una speciale precedente. Ovviamente se una norma internazionale viene modificata o abrogata per una interna, lo Stato ne dovrà rispondere a livello internazionale. Alcuni Stati si dimostrano più propensi a dare una garanzia maggiore alla legge internazionale dandole grado e copertura costituzionale. In caso di Stato con costituzione flessibile, però, non si garantisce tale copertura.

Le esigenze che guidano gli Stati nella scelta dei meccanismi di adattamento al diritto internazionale modifica

Gli Stati possono adottare due tipi di impostazione di adattamento all'ordinamento internazionale. La prima è l'impostazione nazionalista (o statalista), secondo la quale si adotta il meccanismo dell'adattamento legislativo ad hoc e pone le norme internazionali sullo stesso piano di quelle nazionali. La seconda è l'impostazione internazionalista che invece predilige il meccanismo di adattamento automatico permanente o ad hoc e a garantire la prevalenza delle norme internazionali su quelle interne. In questo caso, però, gli Stati devono garantire che l'organo legislativo non sia privato delle proprie competenze ed eserciti una qualche forma di controllo sulla conduzione di politica estera.

Adattamento al diritto consuetudinario e rango interno delle norme consuetudinarie modifica

Un esame comparato modifica

Sono molti gli Stati che preferiscono un adattamento automatico permanente poiché comporta minori sforzi legislativi da parte del Parlamento. Infatti, nei casi di applicazioni di leggi consuetudinarie internazionali il legislatore interno dovrebbe constatare l'effettiva consuetudine a livello internazionale e disciplinare conseguentemente una materia dettagliatamente. Nel caso di adattamento automatico, invece, questo oneroso compito è affidato ai giudici o agli altri organi dello Stato preposti all'applicazione del diritto.

L'attuazione e il rango del diritto consuetudinario nell'ordinamento italiano modifica

L'articolo 10, 1° comma della Costituzione modifica

L'ordinamento italiano, attraverso l'art.10 Cost. ha deciso di utilizzare il meccanismo dell'adattamento automatico permanente, subordinando tutto l'ordinamento nazionale a quello internazionale e garantendo una duratura vita alle norme internazionali. Ciò comporta che: 1) nell'ordinamento italiano si deve dare esecuzione a norme internazionali generali attraverso la creazione automatica di norme interne a quelle correlative; 2) le norme vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione che fossero contrarie a consuetudini generali sono abrogate o debitamente modificate; 3) se per caso norme difformi dal diritto internazionale consuetudinario fossero prodotte in futuro con normali procedimenti di legiferazione, tali norme dovrebbero essere dichiarate illegittime; 4) se esistono norme suscettibili di duplice interpretazione, una conforme e l'altra contraria a regole internazionali generali, si deve preferire la prima interpretazione.

Il rango delle norme consuetudinarie immesse nell'ordinamento in virtù dell'art. 10, 1° comma della Costituzione modifica

Dall'art. 10 della Costituzione non si riesce a desumere quale possa essere il rango delle norme internazionali. La soluzione più corretta segue un criterio secondo il quale le norme consuetudinarie immesse automaticamente nell'ordinamento interno possono avere valenza costituzionale, legislativa o regolamentare, a seconda che la materia disciplinata sia regolata, nell'ordinamento interno, da norme costituzionali, legislative o regolamentari. Si può dunque dire che esiste un procedimento polivalente. Un altro problema, del tutto teorico, è se le norme internazionali con valenza costituzionale possano modificare o abrogare norme costituzionali preesistenti. Questo è possibile, conformemente alla tesi generale secondo cui le norme interne corrispondenti al diritto consuetudinario internazionale hanno la stessa efficacia delle norme preesistenti. Il giudice costituzionale ha voluto però limitare questa possibilità almeno per i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale , né sulla sovranità popolare, né sulla rigidità della Costituzione. Anche le norme consuetudinarie appaiate a quelle regolamentari o legislative del nostro ordinamento, per il loro carattere consuetudinario non possono essere abrogate da leggi interne di pari grado e successive.

Adattamento ai trattati e rango interno dei trattati modifica

L'orientamento degli Stati circa i meccanismi di adattamento ai trattati modifica

A differenza delle norme consuetudinarie, per quelle convenzionali, derivanti cioè dai trattati, gli ordinamenti nazionali decidono di volta in volta quale meccanismo di adattamento utilizzare. Alcuni prevedono che i trattati internazionali diventino operativi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in altri, invece, c'è bisogno di una legislazione ad hoc; in altri paesi ancora, come l'Italia, è prassi utilizzare l'incorporazione automatica. Il problema sorge con quei trattati contenenti norme non immediatamente applicabili all'interno dell'ordinamento (non self-executing) che hanno bisogno di una legislazione interna.

Il rango dei trattati internazionali e i rapporti con la normativa interna successiva modifica

Le scelte adoperate dagli Stati secondo il rango dei trattati internazionali negli ordinamenti interni sono diverse. In generale si tende a rendere superiore il grado di un trattato rispetto alle norme nazionali. Qualora esistessero norme interne dello stesso grado dei trattati internazionali e contrastassero con questi, le prime di norma subiscono una modifica di conformità verso il trattato.

Diritti individuali in caso di mancato adattamento ai trattati modifica

Può accadere che uno Stato parte ad un trattato non adotti la legislazione interna necessaria all'applicazione delle norme del trattato con conseguente insoddisfacimento dei diritti individuali scaturiti dal trattato stesso. Infatti gli Stati sono liberi di adottare le condotte che preferiscono sul piano internazionale e di individuare il meccanismo più idoneo a risolvere i conflitti e le tensioni che possono sorgere.

L'adattamento dell'ordinamento italiano ai trattati e rango di questi ultimi nell'ordinamento modifica

La prassi dello "ordine di esecuzione" modifica

In Italia l'adattamento alle normative dei trattati avviene attraverso un procedimento di adattamento automatico ad hoc, ossia attraverso l'emanazione di apposite leggi volte a recepire gli obblighi assunti dal nostro Paese sul piano convenzionale. Per i trattati rientranti nelle categorie dell'art. 80 Cost, l'ordine di esecuzione è solitamente contenuto nella legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica. Finché questa non entra in vigore, l'ordine di esecuzione è inoperante. Secondo quanto scaturisce dall'interpretazione dell'art. 10, in realtà non ci sarebbe bisogno di una legge ad hoc per l'attuazione dei trattati, ma la prassi non ha dato seguito a questa interpretazione.

Le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di adattamento ai trattati modifica

Con la modifica del titolo V della Costituzione le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nelle materie di loro competenza, sempre nel rispetto delle leggi statali. Ma un'interpretazione a questa legge violerebbe l'unità e indivisibilità dello Stato italiano. Infatti non si capisce se si faccia riferimento a trattati conclusi o non. Si presuppone, comunque, che l'attribuzione della competenza legislativa in materia di politica estera sia di competenza esclusiva dello Stato, la competenza legislativa in materia di rapporti internazionali delle Regioni viceversa è di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Il rango dei trattati nel sistema delle fonti modifica

Il rango dei trattati nel sistema interno è stato a lungo discusso. Bisogna distinguere alcuni casi. Il caso dei trattati istitutivi delle Comunità Europee e dell'Unione Europea e le norme che ne conseguono, pur se di grado legislativo hanno un rango superiore alle leggi ordinarie interne. Per gli accordi in materia di trattamento degli stranieri vi è una copertura costituzionale (art.10 comma 2, Cost.). In questi casi l'incorporazione di tali norme deve avvenire con legge e qualunque legge interna in contrasto con questa è costituzionalmente illegittima. Per tutti gli altri trattati la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Adattamento agli atti delle organizzazioni internazionali e rango interno degli atti modifica

Alcune organizzazioni internazionali sono autorizzate ad adottare atti vincolanti, che possono essere meramente di rilevanza interna o produttivi di effetti esteri. In questi casi devono essere recepiti dagli ordinamenti interni degli Stati parte. Molto importanti è anche l'attuazione dei regolamenti, delle direttive e degli atti adottati dagli organi della Comunità Europea. Di norma, tranne in alcuni casi, si procede all'adozione di atti di adattamento normativo ad hoc. Diversamente accade per i trattati istitutivi, i quali stabiliscono che i regolamenti sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri.

Prospettive stataliste e internazionaliste e meccanismi di adattamento al diritto internazionale modifica

Per capire l'intenzione internazionalistica degli Stati basta guardare il loro meccanismo di adattamento all'ordinamento internazionale. Gli stati più internazionalistici sono quelli che assumono l'adattamento automatico permanente e considerano le norme internazionali di rango superiore a quelle interne, a volte anche a quelle Costituzionali. Purtroppo, però, a parte alcune eccezioni, ancora non si sta evolvendo il sentimento nazionalista tradizionale poiché uno stato preferisce evitare di assumere impegni irrevocabili con legiferazione interna. Ma bisogna osservare che il diritto internazionale si sta sempre di più orientando verso l'imposizione di obblighi e diritti verso gli individui, prima esclusivo appannaggio della sovranità statale.

Programma delle lezioni modifica