L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità
Quando uno Stato commette un illecito a livello internazionale è tutta la comunità a doverne pagare le conseguenze. Certo, lo stato che l'ha commesso può avere conseguenze maggiori al suo interno e può essere sfavorito in altre circostanze dalla comunità. Nell'ultimo periodo si sta formando una nuova disciplina di responsabilità internazionale che vuole sovrapporsi a quella tradizionale.
L'evoluzione del diritto della responsabilità internazionale
modificaLa disciplina tradizionale
modificaLa disciplina tradizionale di responsabilità statale era molto scarna e basata esclusivamente su qualche giudizio convenuto da arbitrati internazionali e dalla prassi. In pratica essa stabiliva che lo Stato autore di un illecito fosse responsabile a livello internazionale e dovesse provvedere alla riparazione, e che lo Stato leso potesse reagire all'illecito anche con l'uso della forza armata. In realtà non erano mai stati determinati i casi in cui poteva considerarsi un illecito, né tantomeno quali fossero le conseguenze ad esso legate. Di norma, quando si verificava un contenzioso lo Stato leso poteva richiedere alla controparte un risarcimento monetario o la c.d. soddisfazione (presentazione ufficiale di scuse, ecc.). In effetti era quest'ultima la modalità più utilizzata. Quindi la soluzione del contenzioso avveniva in maniera bilaterale. Era comunque tutto lo Stato a pagare la violazione a livello internazionale, anche per atti commessi da enti o individui appartenenti ad esso. Solo in alcuni casi eccezionali era solo l'individuo che veniva posto in giudizio a livello internazionale. Sono questi i casi di pirateria e crimini di guerra.
La disciplina attuale
modificaGrazie all'opera di codificazione attuata negli anni'50 si è arrivati nel 2001 all'adozione di un Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati che racchiude le consuetudini in materia. Nella disciplina attuale si possono distinguere due norme: le c.d. "primarie", ossia l'insieme delle norme di diritto internazionale che impongono obblighi di natura sostanziale, e le c.d. "secondarie", un insieme di norme che stabiliscono: 1) le condizioni per cui si può dire che si è verificato un illecito; 2) le conseguenze giuridiche discendenti da quell'illecito. Anche il grado di responsabilità può variare in responsabilità "ordinaria", ossia quella normalmente applicabile nei rapporti tra Stati a seguito della commissione di un illecito, e la responsabilità "aggravata", che scaturisce da violazioni di norme fondamentali della comunità. Anche la responsabilità individuale è mutata rispetto alla disciplina tradizionale. Infatti gli individui possono essere responsabili a livello internazionale per violazioni gravi di diritto internazionale, commessi sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
L'illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi
modificaNel regime "ordinario" di responsabilità, l'illecito internazionale si verifica con l'esistenza di due fattori, uno di natura "soggettiva", secondo cui l'illecito commesso da un soggetto è attribuibile ad uno stato, ed uno di natura "oggettiva", secondo cui l'illecito si realizza quando la condotta 1) è contraria ad un obbligo internazionale e 2) causa un danno materiale o morale ad un altro soggetto internazionale.
L'elemento soggettivo
modificaL'imputazione di un comportamento individuale allo Stato
modificaNormalmente gli Stati agiscono per mezzo di individui. Esistono pertanto alcuni casi in cui l'attività illecita individuale ricade sullo Stato. "L'attività degli organi dello Stato e gli atti ultra vires". Sicuramente un atto illecito compiuto da individui che sono "organi" di uno Stato comporta la responsabilità dello Stato stesso. Chiaramente l'organo deve aver agito in via ufficiale e non a titolo privato, oppure deve contravvenire alle norme ricevute o può aver agito per suo conto, ma con mezzi e poteri propri della funzione pubblica. "L'attività svolta nell'esercizio di funzioni pubbliche". La responsabilità cade sullo Stato anche per atti illeciti compiuti da individui che non sono "organi" dello Stato, ma svolgono un ruolo importante nell'esercizio delle funzioni pubbliche. "L'attività dei c.d. organi di fatto". Ugualmente la responsabilità cade sullo stato per illeciti commessi da individui che, pur non essendo organi dello Stato, nei fatti agiscono per suo conto, cioè agendo su istruzioni dello Stato o si comportano come organi dello Stato. Per quanto riguarda i corpi militari, basta che lo Stato abbia un controllo generale su di esso. "Non imputabilità delle azioni compiute da privati e due diligence". In tutti gli altri casi i reati commessi da individui non cade sulla responsabilità statale. Qualora invece si dimostrasse che lo Stato abbia assunto nei confronti di tale illecito, un comportamento omissivo, esso è chiamato a rispondere solo dell'omissione.
Il problema della colpa
modificaPer colpa si intende un atteggiamento psicologico dell'agente consistente nel dolo o nella colpa grave. In generale i tribunali non si preoccupano di accertare l'intenzionalità o la negligenza del dolo. Ciò può avvenire, di norma, quando uno Stato si giustifica affermando l'assenza di colpa. In due casi, però, la colpa dell'agente ha un ruolo importante, ossia quando: 1) uno Stato dirige e controlla un altro Stato a commettere un illecito; 2) uno Stato costringe un altro Stato a un determinato comportamento.
L'elemento oggettivo
modificaL'antigiuridicità della condotta
modificaUna condotta è giudicata illecita quando contravviene ad un obbligo internazionale, quale che sia la sua fonte. Se tale azione è commessa prima dell'emanazione della norma essa non comporta illecito. L'illecito può avvenire sia per un'azione ("illecito commissivo"), sia per un'omissione ("illecito omissivo") e può avere carattere istantaneo o continuo.
La questione del danno
modificaIl danno può essere materiale o morale. Il primo consiste in un pregiudizio di tipo economico e patrimoniale agli interessi di uno Stato; il secondo è il pregiudizio arrecato alla dignità e all'onore di uno Stato. Secondo la CDI, però, il danno non è considerato nell'illecito, poiché esso è costituito solamente dalla lesione di un diritto soggettivo. Quindi può anche verificarsi il caso di un illecito senza che vi sia danno materiale o morale. In realtà il regime di responsabilità normalmente applicabile nella relazione tra gli Stati a seguito di illeciti richiede la sussistenza di un danno materiale o morale come necessario requisito oggettivo.
Le cause di esclusione dell'illiceità
modificaPer accertare la responsabilità di uno Stato và presa in considerazione anche la possibilità di motivazioni che escludano l'illecito. Queste sono: 1) il consenso, 2) la legittima difesa, 3) le contromisure, 4) la forza maggiore, 5) l'estremo pericolo, 6) lo Stato di necessità
Il consenso
modificaIl consenso prestato da uno Stato esclude l'illiceità da parte di un altro a condizione che esso: 1) sia stato prestato validamente, 2) sia chiaramente accertato e non sia presunto, 3) sia stato dato dagli organi statali competenti, 4) sia antecedente alla commissione dell'atto.
Le contromisure
modificaLe contromisure costituiscono annullamento dell'illecito che appartiene alla categoria delle misure di autotutela di uno Stato. Esse costituiscono la reazione ad un qualunque atto illecito diverso dall'attacco armato.
La forza maggiore e l'estremo pericolo
modificaSecondo il Progetto di articoli della CDI la forza maggiore è "il verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di fuori del controllo dello Stato, che rende materialmente impossibile nelle circostanze del caso adempiere l'obbligo giuridico". La forza maggiore non opera se la situazione di forza maggiore è causata dallo Stato che la invoca o lo Stato ha assunto il rischio circa il verificarsi di tale situazione di forza maggiore. L'estremo pericolo, invece, è una situazione in cui "l'autore dell'atto non ha altro modo ragionevole, in una situazione di estremo pericolo, di salvare la propria vita o quelle delle persone affidate alle sue cure. Anche l'estremo pericolo non è applicato se causato dalla condotta dello Stato che lo invoca.
Lo stato di necessità
modificaLo stato di necessità si invoca quando è tutto lo Stato ad essere in pericolo. Esso non costituisce una circostanza escludente l'illecito a meno che la condotta altrimenti illecita costituisca l'unico modo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato da un pericolo imminente e che questo comportamento illecito non danneggi seriamente l'interesse degli altri Stati. Come per le altre cause di esclusione dell'illiceità, anche questa non vede applicazione se lo stato di necessità è Stato provocato dallo Stato che lo invoca.
Circostanze di esclusione dell'illecito e risarcimento del danno
modificaCon un comportamento illecito, pur se non considerato tale per le cause sopracitate, si deve comunque risarcire gli altri Stati per eventuali danni arrecati con tale comportamento. Ciò è ovviamente riconsiderato per i casi di legittima difesa, contromisure e consenso.
Il regime di responsabilità discendente dall'illecito internazionale
modificaCon la commissione di un illecito internazionale lo stato giuridico tra i due Stati cambia e lo Stato offensore deve tollerare che lo Stato leso ricorra a contromisure.
Gli obblighi dello Stato autore dell'illecito
modificaLo Stato che commette l'illecito è sottoposto ad una serie di obblighi nei confronti dello Stato leso. Innanzitutto deve cessare il comportamento illecito e deve provvedere alla piena riparazione per i danni causati. Se esso rifiuta di effettuare la riparazione, deve accedere in buona fede alle proposte di risoluzione pacifica avanzate dallo Stato leso. Nel caso di danno materiale lo Stato che ha commesso il dolo deve provvedere alla restituzione in forma specifica, sempre che quest'ultima non sia materialmente impossibile o che comporti un onere eccessiva rispetto al vantaggio che deriverebbe dalla restituzione in luogo del risarcimento. In quest'ultimo caso si deve procedere ad una "riparazione per equivalenza", cioè coprire anche monetariamente i danni causati. Nel caso in cui non si riesca a risarcire interamente il danno, lo Stato autore dell'illecito è obbligato a fornire la c.d. "soddisfazione", cioè una riparazione per danni non materiali. Questa forma di riparazione non deve essere sproporzionata rispetto al danno subito, né assumere forme che umilino lo Stato responsabile. La soddisfazione può consistere anche nel pagamento simbolico di una modesta somma di denaro. Altre somme di soddisfazione possono essere la punizione degli individui che hanno commesso l'illecito.
Diritto, poteri e obblighi dello Stato leso
modificaPer Stato leso si intende qualunque Stato che, in conseguenza della violazione di un obbligo da parte di un altro Stato, subisca la lesione del correlativo diritto soggettivo e un danno di carattere materiale o morale. È lo Stato leso che può far valere le conseguente dell'illecito nei confronti dello Stato responsabile. La CDI individua 3 categorie di Stato leso: 1) in caso di violazioni di norme che istituiscono rapporti basati sulla reciprocità; 2) in caso di violazioni di norme che pongono obblighi solidali; 3) è leso lo Stato in ordine al quale la violazione ha un'incidenza particolare. Lo Stato leso deve notificare a quello responsabile le sue pretese, specificando la condotta che deve lo Stato deve adottare ai fini della cessazione dell'illecito e la forma che deve assumere la riparazione.
Il ricorso a contromisure
modificaIn seguito ad un illecito internazionale lo Stato leso può a sua volta commettere un illecito verso lo Stato offensore attraverso le contromisure. Tuttavia sono legittime le contromisure solo se presentano alcuni caratteri e sono adottate a seguito dell'adempimento di specifici obblighi. Inoltre alcune contromisure sono vietate.
Presupposti, contenuto, natura e scopo
modificaIl presupposto di legittimità di una contromisura è la commissione di un atto illecito da parte di un altro Stato. Allo Stato leso è consentita l'adozione di contromisure, ma solo nei confronti dello Stato offensore e non di Stati terzi. Circa lo scopo delle contromisure, in passato si avevano due opinioni differenti: la prima voleva che la contromisura fosse necessaria per la cessazione dell'illecito e la riparazione dei danni commessi; la seconda, invece, la intendeva in un'ottica esclusivamente riparatoria. In quest'ultimo caso è difficile valutare la proporzionalità delle contromisure contro l'illecito. Infatti, per seguire questo principio di proporzionalità, la CDI si è espressa in favore della prima ipotesi (cessazione e riparazione). Nelle contromisure non può esserci forte sproporzione rispetto al danno subito. Secondo la CDI le contromisure devono essere proporzionate "all'offesa subita, tenendo in considerazione la gravità dell'atto illecito e i diritti coinvolti".
Adempimenti preventivi
modificaPrima che lo Stato leso possa ricorrere a contromisure deve percorrere una serie di adempimenti preventivi. Innanzitutto deve invitare lo Stato offensore a cessare il suo comportamento illecito e provvedere alla riparazione. Nel caso di inadempimento, sempre lo Stato leso deve proporre all'offensore l'avvio di negoziati. Ciò deriva dal principio di soluzione delle controversie per via pacifica. Solo se l'altro Stato rifiuta di intraprendere i negoziati, lo Stato leso, che reputa che non ci siano altre soluzioni per la dissoluzione della controversia, può ricorrere alle contromisure. Alcuni trattati vietano (in modo implicito o esplicito) il ricorso alle contromisure, adottando invece un giudice internazionale.
Limiti circa il contenuto
modificaCi sono alcuni limiti che lo Stato leso deve tenere in considerazione nel momento dell'adozione delle contromisure. Sicuramente è vietato l'utilizzo della forza o la minaccia. Inoltre nelle contromisure non possono essere violati obblighi in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario, o comunque le regole che proteggono interessi e bisogni fondamentali degli esseri umani. Non possono, poi, essere violate norme di jus cogens e lo Stato che sta adottando le contromisure deve comunque rispettare i propri obblighi 1) in materia di procedure di soluzione delle controversie applicabili nei rapporti con lo Stato offensore, 2) in materia di inviolabilità degli agenti diplomatici.
Durata delle contromisure
modificaLo Stato leso che sta adottando contromisure è obbligato a cessarle qualora l'illecito sia stato sospeso e la controversia sia stata sottoposta ad una procedura di regolamento arbitrale o giudiziale.
Contromisure e ritorsioni
modificaLe contromisure non si devono confondere con le ritorsioni che sono comportamenti inamichevoli (che non violano il diritto internazionale) in conseguenza di un illecito o di un comportamento inamichevole di un altro stato. Le ritorsioni devono rispettare due condizioni. Devono risultare proporzionali all'illecito subito e devono cessare con il venir meno del comportamento scorretto dell'altro Stato.
Programma delle lezioni
modifica- Lezione 1 Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
- Lezione 2. L'evoluzione storica della comunità internazionale
- Lezione 3. Lo Stato e la successione tra Stati
- Lezione 4. L'ambito spaziale di esercizio della sovranità statale
- Lezione 5. I limiti di esercizio della sovranità personale
- Lezione 6. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri soggetti "sui generis"
- Lezione 7. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e in particolare dell'ONU
- Lezione 8. Gli individui e le organizzazioni interindividuali
- Lezione 9. Le fonti di produzione delle norme internazionali e lo "jus cogens"
- Lezione 10. La consuetudine internazionale e la codificazione delle norme internazionali
- Lezione 11. I trattati internazionali
- Lezione 12. Altre fonti di produzione giuridica
- Lezione 13. L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali
- Lezione 14. Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali
- Lezione 15. L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità
- Lezione 16. Violazione di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata