Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
Il diritto internazionale è l'insieme delle leggi e delle norme che regolano il rapporto tra gli stati, creando diritti e doveri. Si è evoluto da un diritto della coesistenza a un diritto della cooperazione tra gli stati; esso ha inoltre, negli ultimi 70-80 anni, conosciuto l'emersione di molti nuovi soggetti, ognuno con capacità di agire differenti.
I soggetti
modificaMentre nelle organizzazioni statali gli individui sono i soggetti giuridici primari e gli enti sono soggetti giuridici secondari, nelle organizzazioni internazionali sono gli Stati ad essere i soggetti primari e gli individui solo secondari.
Oggi la popolazione mondiale (8 mld di persone) sono ripartite tra circa 200 Stati.
Agli Stati si affiancano altri soggetti che però hanno una diversa e più limitata capacità giuridica a livello di relazioni internazionali: gli insorti, i movimenti di liberazione nazionale, le organizzazioni internazionali e gli individui.
- Gli Stati e gli insorti sono i soggetti tradizionali delle relazioni internazionali. Solo in un momento successivo hanno acquisito un status internazionale gli altri soggetti.
- È stato normale dare uno status giuridico alle organizzazioni internazionali, in quanto gli Stati hanno accettato di autolimitarsi per conferire alle organizzazioni internazionali la gestione di alcuni compiti in nome e per conto propri.
- L'attribuzione di status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale e agli individui, invece, è il risultato di un fattore ideologico, secondo cui si afferma il principio di autodeterminazione dei popoli.
- Lo status giuridico internazionale agli individui, è la conseguenza di una sempre maggiore importanza dei diritti inviolabili degli individui, e col tempo anche di obblighi.
Produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto
modificaL'ordinamento internazionale è molto diverso dagli ordinamenti interni, a partire dal fatto che non esiste un'autorità assoluta ma vi è un principio di sovrana eguaglianza. Viene quindi a mancare un apparato centrale istituzionalizzato. Le tre funzioni fondamentali per uno Stato e cioè Esecutivo, Legislativo e Giudiziario, non sono riuscite ad uscire fuori dalla sfera statale. Infatti nessuna organizzazione internazionale è mai riuscita a centralizzare questi tre compiti che sono rimasti suddivisi per i singoli stati, nell'ordinamento internazionale non esiste quindi un'assemblea centrale che esercita il processo di formazione giuridica. Ci sono invece 3 funzioni decentrate nelle quali si distingue dal diritto interno:
- Funzione di produzione normativa: chi produce le norme è lo stesso soggetto che le subisce (gli stati).
- Funzione di accertamento del diritto: poggia sempre sull'accordo delle parti: innanzitutto per creare il tribunale internazionale, poi per esporre la volontà ad essere giudicate da esso.
- Funzione di attuazione coercitiva del divieto: è affidata agli stessi soggetti dell'ordinamento internazionale, con capacità di coercizione molto diversa per i soggetti (ad esempio tra stati e individui).
A causa della mancanza della funzione di attuazione coercitiva è sorta in passato, da parte di alcuni studiosi di diritto, un'obiezione: quasi mai si riesce a far rispettare il diritto internazionale, se non per gravissime violazioni; tuttavia è anche vero che solitamente gli stati seguono le regole e le consuetudini del diritto internazionale. Quindi, a differenza degli ordinamenti interni in quello internazionale le relazioni si svolgono in orizzontale invece che in verticale.
Le funzioni del diritto internazionale hanno conosciuto una grande evoluzione: negli ultimi anni gli accordi internazionali sono aumentati esponenzialmente, aumentando di conseguenza estensione ed entità del diritto internazionale. Anche la funzione di accertamento del diritto si è in parte istituzionalizzata con la creazione di tribunali permanenti invece di arbitri ad hoc (che però ancora esistono). Si sono anche formate regole consuetudinarie che prevedono che in caso di violazione particolarmente grave del diritto internazionale, l'attuazione coercitiva del diritto possa spettare anche ad altri soggetti.
Responsabilità collettiva e responsabilità individuale
modificaNegli ordinamenti giuridici interni prevale la responsabilità individuale, secondo cui è l'individuo ad essere indicato singolarmente come violatore di una determinata norma. Sono pochi i casi in cui i soggetti, ai quali è attribuita la violazione, sono diversi da quelli che effettivamente sono i responsabili (responsabilità indiretta).
Negli ordinamenti internazionali, invece, la responsabilità individuale è poco considerata, mentre predomina il concetto della responsabilità collettiva, secondo cui uno Stato che ha subito un illecito da parte di un altro Stato o soggetti o organi di un altro Stato, può "rivalersi" contro l'intera comunità, attraverso il pagamento di una somma di denaro da prelevarsi nell'erario dello Stato, o in altre misure che possono colpire anche singoli individui di quello Stato.
Solo ultimamente si sta rivalutando la responsabilità individuale anche a livello internazionale, soprattutto a livello penale, e in particolar modo per i reati di guerra: a pagare non sarà (solo) l'intera comunità che ha commesso l'illecito, ma anche chi in prima persona ha compiuto l'atto.
I rapporti con gli ordinamenti interni
modificaDi norma, le norme internazionali, per essere effettive devono prima essere trasmesse agli Stati che a loro volta le trasformano in norme nazionali.
"Il diritto internazionale è come un feldmaresciallo che può impartire ordini unicamente ai generali, attraverso i quali tali ordini possono raggiungere la truppa; perciò, se i generali non trasmettono quegli ordini ai soldati, egli finirà col perdere la battaglia" (Triepel, 1923).
L'importanza del principio di effettività
modificaIl diritto internazionale è un ordinamento giuridico realistico e pragmatico. Crea, cioè, le sue norme sulla base di fatti reali. È tenuto molto in considerazione, pertanto, il principio di effettività.
Nel diritto internazionale tradizionale, addirittura, non erano accettate finzioni giuridiche. E così fu fino alla Prima Guerra Mondiale, in cui si inizia a cercare di far prevalere la "legalità" sulla forza o sull'autorità di fatto (a partire dalla c.d. dottrina Stimson). Ad oggi esistono dei principi ritenuti intrasgredibili.
La reciprocità come fondamento delle norme internazionali e l'emergere di interessi solidali
modificaL'organizzazione orizzontale che hanno le organizzazioni internazionali, in cui nessuno domina sull'altro, fa sì che ogni Stato agisca sulla base di interessi individuali.
I trattati e i rapporti di tipo internazionale, in realtà sono degli accordi bilaterali basati sul principio della reciprocità. Essi si dicono di natura "sinallagmatica". Anche accordi tra più Stati o trattati più complessi sono in sostanza più accordi bilaterali insieme. Infatti, in caso di violazione del trattato spetterà solo allo Stato leso richiedere un risarcimento.
Dal secondo dopo-guerra, però, si è formata una serie di norme consuetudinarie che costituiscono obblighi internazionali per ogni Stato. Sono
- obblighi che proteggono valori fondamentali per la comunità internazionale;
- obblighi di natura solidale;
- ad essi corrisponde un diritto sostanziale che appartiene ad ogni membro della comunità internazionale;
- l'azione a tutela di tale diritto è esercitata per conto dell'intera comunità internazionale.
Il "vecchio" e il "nuovo" diritto internazionale
modificaDalla Seconda Guerra Mondiale il diritto internazionale ha subito importanti trasformazioni. Nuovi soggetti hanno affiancato gli Stati, che sono aumentati con la decolonizzazione. La sfera di libertà di cui godevano, inoltre, si è notevolmente ridotta e contemporaneamente sono aumentati i trattati tra gli Stati. I vecchi istituti giuridici coesistono ancora con i nuovi, ma solo per il tempo necessario al completo passaggio al nuovo ordinamento.
Programma delle lezioni
modifica- Lezione 1 Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
- Lezione 2. L'evoluzione storica della comunità internazionale
- Lezione 3. Lo Stato e la successione tra Stati
- Lezione 4. L'ambito spaziale di esercizio della sovranità statale
- Lezione 5. I limiti di esercizio della sovranità personale
- Lezione 6. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri soggetti "sui generis"
- Lezione 7. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e in particolare dell'ONU
- Lezione 8. Gli individui e le organizzazioni interindividuali
- Lezione 9. Le fonti di produzione delle norme internazionali e lo "jus cogens"
- Lezione 10. La consuetudine internazionale e la codificazione delle norme internazionali
- Lezione 11. I trattati internazionali
- Lezione 12. Altre fonti di produzione giuridica
- Lezione 13. L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali
- Lezione 14. Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali
- Lezione 15. L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità
- Lezione 16. Violazione di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata