L'ambito spaziale di esercizio della sovranità statale
Non si può pensare uno Stato senza un territorio ben delineato entro il quale lo Stato svolge quasi interamente la propria attività. Tradizionalmente i confini erano delimitati molto semplicemente: terra, mare e spazio aereo erano divisi in zone di competenza esclusiva dello Stato. Le terrae nullius potevano essere prese da altri Stati, ma solo se effettivamente governavano la popolazione residente e avevano intenzione di non abbandonare il territorio. Ovviamente, con il passare del tempo, l'ente che possedeva mezzi superiori di controllo di terra mare e aria, aveva più possibilità e potere per esercitare il proprio dominio su un più ampio spazio. L'unica eccezione è sempre stato il mare aperto che fin dal XVI secolo è sempre stato considerato bene comune e non attribuibile a nessuno.
Introduzione
modificaIl territorio
modificaIl territorio statale è la porzione di terraferma soggetta a dominio esclusivo di uno Stato. Ad oggi non esiste pezzo di terra non assoggettato ad uno Stato, eccezion fatta per l'Antartide. Gli Stati sono autorizzati ad esercitare sul proprio territorio i poteri inerenti alla sovranità, entro i limiti stabiliti dal diritto internazionale.
Modi d'acquisto del territorio
modificaLe modalità per ottenere un altro pezzo di territorio sono le seguenti: 1) attraverso l'occupazione di terrae nullius (cosa oggi impossibile); 2) la conquista di un territorio (non accettata a livello internazionale perché non legittima); 3) l'accessione di un nuovo pezzo di terra formatosi vicino a un territorio già esistente; 4) la cessione pacifica di un territorio da uno Stato ad un altro per mezzo di trattato.
Delimitazione delle frontiere: la dottrina dello"uti possidetis"
modificaNei paesi che si stavano decolonizzando si instaurò la prassi di mantenere i confini dei territori colonizzati. Così si mantenne la struttura geografica, sia sud-americana, sia africana, identica a quella per cui si erano accordati i coloni.
Gli spazi marini
modificaIn epoca recente il mare è stato gradualmente suddiviso in varie porzioni, ciascuna sottoposta ad uno specifico regime giuridico. Tutta la legislazione in merito è racchiusa nella Convenzione di Montego Bay .
Il mare territoriale
modificaIl mare territoriale comprende quella parte di mare adiacente alle coste di uno Stato, comprese le baie, i golfi e gli stretti. L'ampiezza delle porzioni di mare non può superare le 12 miglia dalla linea di base, che si può calcolare con il sistema delle linee rette. Un limite al passaggio controllato in queste acque è costituito dal passaggio inoffensivo delle navi mercantili e delle navi da guerra straniere, sempre che il loro passaggio non arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Lo Stato non può esercitare la propria giurisdizione penale in relazione a fatti commessi a bordo della nave straniera ad eccezione di quando: 1) il reato è di natura tale da recare pregiudizio alla pace del paese o al buon ordine del mare territoriale; 2) le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; 3) l'intervento delle autorità locali è richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; 4) l'intervento è necessario per la repressione del traffico illecito di stupefacenti.
Le acque interne
modificaLe acque interne comprendono fiumi, laghi e la parte di mare compresa nella linea di base. Queste sono considerate al pari della terraferma e di conseguenza sono sotto il diretto controllo dello Stato. In queste acque non esiste il diritto di passaggio pacifico per le navi da guerra se non su consenso dello Stato. Le navi straniere che transitano in acque interne debbono sottostare alla legislazione dello Stato ospitante.
Le baie
modificaLe baie sono le insenature ben marcate la cui penetrazione nella terraferma, in rapporto con la larghezza della sua entrata, è tale che le acque dell'insenatura siano racchiuse dalla costa.
La zona contigua
modificaLa zona contigua si estende oltre il mare territoriale fino ad un'ampiezza massima di 24 miglia marine dalla linea di base. Questa zona è stata costituita per consentire allo Stato costiero di catturare coloro che commettano reati in mare territoriale e cerchino di scappare prendendo il largo.
L'estensione del diritto di sovranità oltre il mare territoriale
modificaLe nuove tecnologie hanno permesso di scoprire delle importanti risorse nel sottosuolo marino, soprattutto lontano dalle coste degli Stati, sulla piattaforma continentale. Così le organizzazioni internazionali hanno deciso di lasciare libero l'accesso a queste zone. In questo modo è ricominciata la corsa allo sfruttamento illimitato del sottosuolo marino. Solo per la zona extra-atmosferica, sulla carta, si è deciso di adottare un principio solidaristico di sfruttamento, cioè di distribuzione equa delle risorse, ma forse solo perché non si hanno ancora gli strumenti per poter delimitare la sovranità statale.
La piattaforma continentale
modificaCon la scoperta di risorse naturali nel sottosuolo marino si è partiti con la corsa allo sfruttamento di tali risorse anche in mari internazionali. Così si è dovuto legiferare anche in merito alle piattaforme continentali che sono considerate degli Stati costieri fino al margine esterno della piattaforma. Qualora non esistessero piattaforme continentali (che hanno profondità di massimo 200 m) è considerata piattaforma continentale fino a 200 miglia dalla linea di base. Lo stato costiero può costruire installazioni per l'esplorazione della piattaforma continentale e istituire zone di sicurezza intorno a tali installazioni entro un raggio di 500 metri. Lo Stato vanta diritti concernenti lo svolgimento di determinate attività di sfruttamento delle risorse naturali sulla piattaforma. Nel caso di piattaforma tra due o più Stati vale il principio dell'equidistanza secondo il quale la linea di delimitazione è costituita dalla linea formata da tutti i punti equidistanti dai punti più prossimi delle linee di base del mare territoriale dei due punti Stati.
La zona economica esclusiva
modificaAnche la zona economica esclusiva arriva fino a 200 miglia dalla linea costiera di base e dà diritto agli Stati costieri all'esplorazione, sfruttamento e conservazione e gestione delle risorse naturali. Lo Stato costiero ha ampi poteri coercitivi su questa zona. Art.73, par. 1 Convenzione Montego Bay
Il mare internazionale
modificaOltre la zona contigua e la zona economica esclusiva c'è il mare internazionale, retto dal principio di libertà di navigazione. Nell'alto mare ogni Stato ha libertà di navigazione e di sorvolo come anche di far passare cavi e tubature nei fondali marini, oltre che libertà di pesca e di ricerca scientifica. Ogni Stato esercita in via esclusiva la giurisdizione sulle proprie navi. Tuttavia uno Stato può, con le sue navi da guerra, esercitare in casi eccezionali la propria giurisdizione su navi di altre nazionalità; può abbordare navi straniere per verificarne la bandiera e che non siano impegnate in atti di rilevanza penale internazionale. Ogni Stato può inoltre inseguire e catturare navi sospettate di aver commesso un illecito nel mare territoriale di quello Stato. Vedi Caso Estai Spagna e Canada
Il fondo marino internazionale e la nozione di patrimonio comune dell'umanità
modificaIl fondo marino internazionale comprende il suolo e il sottosuolo dell'alto mare. Nella seconda metà del XX secolo, in vista delle risorse che si stavano scoprendo nel fondo marino internazionale, fu coniata l'espressione "patrimonio comune dell'umanità", secondo il quale 1) nessuno poteva avere il diritto esclusivo sulle risorse; 2) si aveva l'obbligo di sfruttare queste risorse nell'interesse dell'umanità (PVS compresi), 3) l'obbligo di condurre esperimenti e ricerche a fini pacifici; 4) l'obbligo di tenere le esigenze della ricerca scientifica in debita considerazione; 5) l'obbligo di proteggere adeguatamente l'ambiente.
Gli spazi aerei
modificaOgni Stato è sovrano dello spazio aereo sovrastante il proprio territorio e il proprio mare territoriale. Per quanto riguarda l'altitudine, si può dire che comprende lo spazio massimo dove un aereo riesce a volare. Ogni aereo può attraversare lo spazio aereo di un altro Stato solo con il consenso dello Stato ospitante.
Lo spazio extra-atmosferico
modificaLo spazio extra-atmosferico è quella parte del pianeta al di sopra di un'altezza ancora non ben definita. Prima si riteneva teoricamente per assodato che fosse di autorità statale anche lo spazio extra-atmosferico, ma con i lanci spaziali di USA e URSS gli altri Stati accettarono la superiorità tecnologica delle superpotenze e decisero convenzionalmente di lasciare lo spazio extra-atmosferico libero, ma con principi solidaristici. In questo caso, come per il mare aperto ogni sfruttamento di risorse, purché non nocive per la popolazione mondiale, dovevano essere considerate patrimonio dell'umanità.
Programma delle lezioni
modifica- Lezione 1 Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
- Lezione 2. L'evoluzione storica della comunità internazionale
- Lezione 3. Lo Stato e la successione tra Stati
- Lezione 4. L'ambito spaziale di esercizio della sovranità statale
- Lezione 5. I limiti di esercizio della sovranità personale
- Lezione 6. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri soggetti "sui generis"
- Lezione 7. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e in particolare dell'ONU
- Lezione 8. Gli individui e le organizzazioni interindividuali
- Lezione 9. Le fonti di produzione delle norme internazionali e lo "jus cogens"
- Lezione 10. La consuetudine internazionale e la codificazione delle norme internazionali
- Lezione 11. I trattati internazionali
- Lezione 12. Altre fonti di produzione giuridica
- Lezione 13. L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali
- Lezione 14. Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali
- Lezione 15. L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità
- Lezione 16. Violazione di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata