Lo Stato e la successione tra Stati
Negli ordinamenti interni le persone giuridiche vengono determinate dall'ordinamento; lo stato nel diritto interno è persona giuridica: un'organizzazione che prende forma da una comunità di individui che lo costituiscono e ne definiscono l'organizzazione e i poteri.
Lo stato come soggetto di diritto internazionale
modificaNell'ordinamento giuridico internazionale lo stato è una realtà di fatto alla quale il diritto internazionale ricollega di conseguenza la soggettività giuridica. Gli Stati sono i soggetti primari del diritto internazionale, così come gli individui lo sono per i singoli Stati. Ma governare un insieme di (relativamente) pochi soggetti molto differenti tra loro è un'impresa ardua. Mentre gli individui acquistano il loro status di soggetto giuridico alla nascita, è difficile identificare il momento di nascita di uno Stato. Per prassi uno Stato, per essere considerato tale dalla comunità internazionale deve risiedere stabilmente in un territorio non già occupato da un altro Stato sovrano e deve avere una popolazione stabile che sottostia (per scelta) ad un governo legittimo e sovrano. Sono molti i casi in cui una di queste caratteristiche è venuta a mancare. Si parla in tal caso di "failed States" o "collapsed States". Esistono inoltre enti che, nonostante formalmente abbiano l'etichetta di stati, non lo sono dal lato pratico dell'ordinamento giuridico internazionale, ad esempio gli stati federati, che non possono intraprendere azioni internazionali senza il consenso del governo centrale. Le norme del diritto internazionale quindi si riferiscono sempre allo stato centrale.
Stati fantoccio
modificaStati creati dalla volontà politica di uno stato terzo; questi formalmente sono indipendenti, ma all'atto pratico non possono esercitare la loro politica in contrapposizione a quella della potenza terza che li sostiene. Esempio: la Repubblica di Cipro Nord, controllata dalla Turchia non ha ottenuto il riconoscimento internazionale. Si discute molto se il Kossovo debba essere considerato uno stato fantoccio oppure no.
Il riconoscimento di Stati
modificaE' un atto politico libero e discrezionale degli stati che con questo prendono atto che una data entità ha le caratteristiche per essere considerato stato e manifestano la disponibilità ad effettuare relazioni diplomatiche. Con il riconoscimento si prende l'impegno di non contestare la legittimità dello stato in futuro. Si può avere sia riconoscimento prematuro, per spingere la creazione di nuovi stati a fini politici, oppure mancato riconoscimento con il quale lo stato contesta l'altro ente come governo effettivo di quella comunità territoriale.
La prassi
modificaMentre prima per dare lo Status giuridico internazionale ad uno Stato bisognava considerare solo l'esistenza di un governo stabile che governasse su una popolazione residente in un determinato territorio, negli ultimi decenni si sono sviluppate maggiori richieste per tale approvazione. I nuovi Stati, infatti, devono rispondere anche di eventuali comportamenti ritenuti inidonei all'accettazione nell'organizzazione internazionale, come l'uso della forza per conquistare il governo, la politica più o meno razzista, la salvaguardia delle minoranze etniche e religiose, ecc. Quindi spesso capita che i nuovi Stati preferiscano restare per un periodo in disparte e, magari, intrattenere relazioni solo con gli Stati che lo riconoscono tale.
Le regole fondamentali a protezione della sovranità e indipendenza degli Stati
modificaSovranità e indipendenza
modificaLa sovranità di uno Stato è il suo diritto ad esercitare in via esclusiva ed originaria, entro una data porzione del globo, le funzioni dello Stato. Sostanzialmente la sovranità statale coincide con l'indipendenza di uno Stato da un altro. Uno Stato, infatti, può essere considerato tale anche se economicamente dipendente da un altro e può sottostare alle norme internazionali, quando però, queste non lo rendano assoggettato ad un altro. I poteri dello Stato sono ampi. Gli Stati posseggono il potere di imperio sugli individui e sui beni presenti sul loro territorio, qualora però questi non contrastino con le norme internazionali, e in particolare con quei principi di tutela della persona e dell'ambiente imposti dalla comunità internazionale.
La tutela internazionale degli Stati e della loro sovranità
modificaIl diritto internazionale consiste in norme volte ad assicurare la coesistenza degli stati nel rispetto della loro naturale indipendenza. Non è infatti concesso agli Stati di interferire con la politica interna di altri, neanche qualora ci fosse una guerra interna (a meno che i ribelli non facciano parte di un movimento di liberazione nazionale). Inoltre non possono essere processati i funzionari statali che, in ambito delle relazioni internazionali abbia commesso un illecito ufficiale. Infatti in questi casi è lo Stato stesso ad essere giudicato, mentre il funzionario o l'ente deve essere processato all'interno dello Stato di appartenenza. Unica eccezione è costituita dai crimini internazionali. Oggi, considerata la fitta rete di accordi che ci sono e di enti internazionali, c'è molta più possibilità di alcuni Stati di influenzarne altri, tanto che si è dovuti intervenire con norme internazionali per delimitare i campi in cui era vietata alcuna interferenza esterna. Uno dei pochi motivi in cui uno Stato può intervenire su un altro riguarda i diritti umanitari. In linea generale il diritto internazionale vuole mettere sullo stesso piano tutti gli Stati e nessuno può prevalere sull'altro.
Successione tra Stati
modificaSuccessione in fatto
modificaI mutamenti di sovranità su una data comunità territoriale, ossia la sostituzione di uno Stato ad un altro nell'esercizio della potestà d'imperio su una comunità territoriale (c.d. successione in fatto tra Stati), può portare all'estinzione di uno Stato in favore di un altro (c.d. successione in fatto totale), oppure alla formazione di un nuovo Stato, senza che vi sia l'estinzione di quello preesistente (c.d. successione in fatto parziale). La successione in fatto totale comporta l'estinzione di uno Stato sul cui territorio avviene il cambiamento di sovranità e, in alcuni casi, la formazione di uno o più nuovi Stati. Si dice "incorporazione" la sostituzione di uno Stato preesistente con un altro Stato sovrano che governi su tutto il territorio. Si chiama, invece "fusione" quando due o più Stati si estinguono e si viene a formare un unico Stato. La successione in fatto parziale, invece, avviene nella mutazione di sovranità solo su una parte di territorio. Vi può essere una "scissione", ossia la perdita di sovranità su parti di un territorio di uno Stato preesistente a vantaggio di un altro Stato preesistente che ingloberà i territori distaccatisi. Vi può essere anche la "cessione" territoriale, ossia la cessione di alcuni territori da uno Stato ad un altro.
Successione giuridica
modificaNel caso delle cessioni bisogna valutare se vi è una successione giuridica, cioè se i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore si trasmettono allo Stato che si è sostituito al primo nel governo di tale territorio.
La successione nei trattati
modificaIn tutti i casi di successioni tra Stati, i c.d. trattati localizzabili, cioè quelli che impongono obblighi e conferiscono diritti soggettivi rispetto ad un determinato territorio, non sono mutabili e continueranno ad esistere anche con il nuovo Stato (o i nuovi Stati). Nel caso, invece, dei trattati non localizzabili esistono due casi, a seconda che si tratti di incorporazione, fusione, scissione o cessione. Nel caso di incorporazione o di cessione territoriale si applica il c.d. principio della mobilità delle frontiere dei trattati, cioè i trattati conclusi dallo Stato predecessore cessano di avere valenza in quel dato territorio e si applicano i trattati dello Stato che ha preso governo nel territorio. Nel caso, invece, della formazione di nuovi Stati vige il principio della tabula rasa, secondo cui svaniscono tutti i trattati del vecchio Stato. Ultimamente i anche i trattati in merito a diritti umanitari stanno diventando permanenti.
La successione rispetto ai beni, archivi e debito pubblico e rispetto alle organizzazioni internazionali
modificaNella successione tra Stati, i beni e gli archivi vengono trasmessi automaticamente al nuovo Stato, così anche il debito pubblico. In quest'ultimo caso, se si tratta di scissione o comunque vi è la nascita di più Stati, il debito viene diviso in maniera equa. Non si tramandano, invece, i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. Nel tal caso il nuovo Stato dovrà, se vuole, riproporre la sua candidatura all'organizzazione internazionale a cui vuole aderire.
Successione tra governi
modificaI cambiamenti rivoluzionari o extra-costituzionali di governo non hanno alcuna incidenza sulla personalità di uno Stato; di conseguenza lo Stato che subisce tali cambiamenti è vincolato agli atti internazionali posti in essere dal Governo precedente.
Programma delle lezioni
modifica- Lezione 1 Caratteri principali dell'ordinamento giuridico internazionale
- Lezione 2. L'evoluzione storica della comunità internazionale
- Lezione 3. Lo Stato e la successione tra Stati
- Lezione 4. L'ambito spaziale di esercizio della sovranità statale
- Lezione 5. I limiti di esercizio della sovranità personale
- Lezione 6. Insorti, movimenti di liberazione nazionale e altri soggetti "sui generis"
- Lezione 7. Il ruolo delle organizzazioni internazionali e in particolare dell'ONU
- Lezione 8. Gli individui e le organizzazioni interindividuali
- Lezione 9. Le fonti di produzione delle norme internazionali e lo "jus cogens"
- Lezione 10. La consuetudine internazionale e la codificazione delle norme internazionali
- Lezione 11. I trattati internazionali
- Lezione 12. Altre fonti di produzione giuridica
- Lezione 13. L'adattamento dei sistemi giuridici interni alle norme internazionali
- Lezione 14. Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali
- Lezione 15. L'illecito internazionale e il regime ordinario di responsabilità
- Lezione 16. Violazione di obblighi solidali e regime di responsabilità aggravata