Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali

Ogni sistema giuridico ha norme che regolano le competenze dei tribunali per risolvere le liti tra i membri di una comunità. Esistono pertanto procedimenti e tribunali penali e civili, o anche arbitrati, scelti in base alla situazione che si presenta. A livello internazionale, fino all'adozione della Carta delle Nazioni Unite del 1945 gli Stati potevano utilizzare qualunque mezzo reputassero necessario alla risoluzione delle controversie, anche la forza armata senza aver precedentemente cercato una soluzione pacifica. Nel tempo si sono sviluppate diverse procedure per la dissoluzione di controversie internazionali, evitando in tutti i modi l'uso della forza e della minaccia.

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Le procedure di soluzione e prevenzione delle controversie internazionali
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto internazionale

Introduzione modifica

L'obbligo della soluzione pacifica delle controversie e la libertà degli Stati circa la scelta dei procedimenti di soluzione modifica

Dopo la Seconda guerra mondiale e la Carta delle Nazioni Unite si è affermato l'obbligo generale di soluzione pacifica delle controversie. In realtà era un accordo tacito che col tempo si è rivelata una prassi. Gli Stati, nella ricerca della soluzione di una controversia devono cercare di non ricorrere ad azioni di attuazione coercitiva. In realtà non sono neanche obbligati a risolvere ad ogni costo la controversia. Essi hanno inoltre l'opportunità di rivolgersi a organi autorizzati a dettare termini di regolamento, qualora accettassero un obbligo da parte di un ente terzo.

I meccanismi di soluzione "tradizionali" modifica

Tra i meccanismi tradizionali di soluzione delle controversie ci sono i cosiddetti "procedimenti diplomatici" attraverso l'accordo tra le due parti e i "procedimenti di tipo arbitrale o giudiziale" in cui interviene un organismo preposto che emani una sentenza vincolante. Bisogna però distinguere i termini soluzione ed estinzione. Con soluzione si fa riferimento ad una nozione di tipo giuridico, vincolante per le parti e può scaturire da un accordo fra le parti o la sentenza emanata da un terzo. L'estinzione, invece, fa riferimento alla mancanza successiva del contrasto tra gli Stati.

Meccanismi che favoriscono il raggiungimento dell'accordo fra le parti modifica

Il procedimento di soluzione della controversia preso in accordo tra le parti prende il nome di "negoziato" ed è caratterizzato dalla totale assenza di interferenza da parte di un terzo. Raramente i negoziati portano alla effettiva determinazione dei fatti e si può verificare che il Paese più potente possa facilmente esercitare pressioni sull'altro Stato. Gli Stati in contesa, possono anche decidere di far partecipare alla soluzione della controversia un terzo. In questo caso esistono più possibilità di procedimenti: l'inchiesta, i buoni uffici, la mediazione e la conciliazione. L'inchiesta è un procedimento che permette di conferire ad un organo internazionale l'accertamento delle cause e dei fatti che hanno portato alla controversia. Saranno poi gli Stati a decidere se rendere vincolante il giudizio di tale organo. L'effettiva constatazione dei fatti, però, può risultare un ottimo metodo per la soluzione della contesa. Gli altri procedimenti sono divisi in base alla crescente importanza nella contesa dell'ente terzo. Nel caso dei "buoni uffici" il terzo si propone di indurre le parti a sedersi al tavolo dei negoziati. Nella "mediazione egli partecipa attivamente allo svolgimento dei negoziati, promuovendo informalmente termini di regolamento. La "conciliazione", invece prevede la partecipazione del terzo ai negoziati e propone ufficialmente i termini del regolamento.

Meccanismi che si concludono con l'emanazione di una sentenza vincolante modifica

Gli Stati in contesa possono decidere di richiedere l'intervento di un organo giudiziale per risolvere la loro controversia. In questo modo essi decidono comunque di sottostare alla sentenza del giudice. Si distinguono nel caso i regolamenti giudiziari e gli arbitrati. Nel primo caso l'organo giudicante è un organo permanente (o semi-permanente), la cui composizione, il diritto e la procedura sono prestabiliti. Nel caso dell'arbitrato sono gli Stati che decidono di comune accordo tutti questi aspetti.

L'arbitrato e la Corte permanente di arbitrato modifica

Nel periodo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale le controversie tra gli Stati venivano generalmente risolte tramite la Corte Permanente di Arbitrato (CPA), istituita nel 1899 e ancora esistente. La CPA consiste in un numero di giudice al quale gli Stati in controversia attingono per costituire un tribunale arbitrale, e un'infrastruttura amministrativa che svolge le funzioni di segretariato (il Consiglio amministrativo permanente e l'Ufficio internazionale). I modi per conferire giurisdizione alla CPA sono due: 1) la stipulazione di un accordo tra le parti volto a sottoporre alla corte una controversia (c.d. compromesso arbitrale); 2) l'introduzione in un trattato di una clausola in virtù della quale ogni parte contraente è legittimata a sottoporre alla Corte qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e applicazione del trattato stesso (c.d. clausola compromissoria).

La Corte permanente di giustizia internazionale e la Corte internazionale di giustizia modifica

La Corte Permanente di Giustizia Internazionale (CPGI), istituita nel 1929 era l'organo permanente per la soluzione delle controversie ed è stata sostituita dalla Corte di Giustizia Internazionale (CGI) nel 1946. Diversamente dalla Corte Permanente di Arbitrato (CPA) essa è costituita da giudici permanenti e non a scelta tra vari giudici. Non dà (come la CPA) giudizi di natura politica, ma si basava solo su norme di diritto. Inoltre la sua composizione non può constare anche di politici (come per la CPA), ma solo di giureconsulti e grandi giudici. La sua permanenza è un segnale della volontà internazionale di voler garantire lo sviluppo logico ed armonioso del diritto internazionale. La più ampia accettazione da parte degli Stati della giurisdizione della Corte è facilitata dalla c.d. "clausola opzionale", in virtù della quale ogni Stato decide di sottostare alle decisioni della Corte.

Il ricorso ai meccanismi tradizionali di soluzione delle controversie nella comunità internazionale odierna modifica

In seguito all'affermazione del divieto di minaccia e uso della forza come soluzione delle controversie sono aumentati considerevolmente i ricorsi a procedure tradizionali di soluzione. L'inchiesta è stata scarsamente utilizzata negli accordi bilaterali, ma molto utilizzata in quelli multilaterali. La mediazione ha trovato attività in molte e importanti occasioni. Dopo la guerra fredda, inoltre, gli Stati hanno iniziato a fare molto spesso ricorso agli arbitrati e organi giudiziari. Questi ultimi, in particolare sono spesso convocati dagli Stati del Terzo Mondo e da quelli dell'ex blocco sovietico. Gli Stati occidentali, invece, sono restii ad utilizzare questo organismo forse per una certa sfiducia nelle soluzioni giudiziarie delle liti. Oltre alla CIG si sono create molti altri tribunali internazionali, tutti diretti in settori diversi e con competenze diverse. Questo aumento del numero di tribunali internazionali permanenti o semi-permanenti ha fatto sollevare qualche dubbio sulla possibilità di più e diverse sentenze in merito ad una questione e si è pensato di sollevare la CIG al vertice di tutti i tribunali, ma obiettivamente la settorialità degli altri tribunali non permetterebbe casi simili.

Il rafforzamento e l'istituzionalizzazione dei meccanismi di soluzione delle controversie tradizionali modifica

Una importante conseguenza dell'obbligo di soluzione pacifica delle controversie è il tentativo di rafforzare e istituzionalizzare maggiormente il ricorso ai meccanismi di soluzione tradizionali.

Procedure obbligatorie di conciliazione modifica

Si sta ultimamente rafforzando sempre di più la prassi di inserire all'interno dei trattati delle clausole che obblighino gli Stati a trovare una soluzione nel caso di controversia (c.d. conciliazione obbligatoria). Questo perché esistono due concezioni contrapposte tra gli Stati: una parte infatti non vede l'importanza di stipula di accordi senza conseguenze di natura giuridica in caso di mancato adempimento, e l'altra parte, che non intende obbligarsi ad alcun procedimento di soluzione. Le conclusioni della Commissione di conciliazione, infatti non sono vincolanti, ma una volta richiesto il suo intervento, lo Stato accusato di illecito è obbligato a sottoporsi ad esso.

Procedure obbligatorie di regolamento arbitrale o giudiziale modifica

Ci sono casi in cui è stato previsto l'obbligatorietà di ricorso, in caso di controversia, a regolamento arbitrale o giudiziale. È il caso della Convenzione di Vienna e della Convenzione sul diritto del mare. In questi casi, per controversie non relative allo jus cogens gli Stati sono obbligati a trovare entro 12 mesi dal sorgere della controversia, una soluzione pacifica. In caso di mancato raggiungimento della soluzione può intervenire il tribunale che può essere un arbitrato o giudiziario.

Il ruolo degli organi "politici" delle Nazioni Unite modifica

Sono importanti gli organi politici dell'ONU quali CdS e AG poiché, nelle controversie internazionali fanno da mediatori tra le parti, invitandole a chiarire le rispettive posizioni e cercare di ridurre le divergenze e, se necessario, raccomandare un'equa soluzione.

I nuovi meccanismi per la prevenzione e la soluzione delle controversie modifica

Le procedure obbligatorie di soluzione delle controversie di natura commerciale modifica

La risoluzione delle controversie di natura commerciale, come derivato nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC, 1994), ha una struttura complessa e innovativa. Innanzitutto ciascuno Stato deve notificare all'OMC e alle altre parti contraenti, l'adozione di politiche commerciali che possano pregiudicare l'applicazione di norme sostanziali previste da accordi commerciali. Alla notifica segue la "consultazione". Le altre parti contraenti devono prontamente rispondere alla richiesta di consultazione mirando al raggiungimento di soluzioni soddisfacenti per le parti coinvolte. Nel caso in cui le consultazioni non abbiano esito positivo è possibile richiedere i "buoni uffici" o la conciliazione dell'OMC. Nel caso in cui non si raggiunga alcuna soluzione, una parte contraente può richiedere la costituzione di un "panel" di esperti indipendenti, cui presentare il reclamo. Il panel è istituito dall'Organo per la soluzione delle controversie (DSB - Dispute Settlement Body), formato dai rappresentanti di tutti gli stati membri. Se le parti contendenti rifiutano la composizione del panel, questo è deciso dal direttore generale dell'OMC. Una volta istituito il panel esamina le richieste delle parti contendenti. L'accertamento dei fatti e del diritto è suddiviso in due parti. Il panel adotta un rapporto provvisorio (interim report) che le controparti possono commentare e successivamente il panel adotta un rapporto finale (final report) che è trasmesso alle controparti e al BSD. Il rapporto finale è automaticamente adottato dal DSB, a meno che non decida il contrario. Tuttavia ciascuna delle controparti può impugnare il final report del panel e presentare un appello all'Organo d'Appello (Appellate Body), che può, però, decidere solo su questioni di legittimità.

Il controllo internazionale modifica

Oltre ai meccanismi di soluzione delle controversie, è stato elaborato un altro strumento per controllare, in corso, l'effettivo rispetto del trattato da parte degli Stati contraenti. Si tratta di norma di un controllo periodico che non presuppone necessariamente l'esistenza di un contenzioso. L'organo di controllo è costituito dai rappresentanti degli Stati parte del trattato e di norma le funzioni di sorveglianza sono affidate a più di un organo. La procedura di controllo, inoltre, non termina con una soluzione vincolante, ma al massimo un'esortazione, per evitare di minare la sovranità statale. La procedura di controllo si può attuare tramite 4 modalità diverse: 1) l'esame dei rapporti periodici da parte degli Stati ad intervalli determinati; 2) l'ispezione (da parte di organi preposti); 3) il controllo effettuato attraverso un procedimento contenzioso, dove le parti della controversia avviano un esame del caso; 4) il controllo preventivo attraverso l'adozione di misure volte a prevenire la commissione di illeciti.

Programma delle lezioni modifica