Società in generale
L'impresa può essere esercitata da un singolo individuo: si ha allora l'impresa individuale. Può essere esercitata da un'organizzazione creata a questo scopo: è, in tal caso, impresa collettiva. Questa organizzazione si chiama società. L'organizzazione si crea con un contratto fra soggetti interessati, che si chiama contratto di società. Quindi la società è in prima di tutto il contratto concluso fra i soci. Il contratto di società è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 CC). Quindi elementi essenziali del contratto di società sono conferimenti di beni e servizi, l'esercizio in comune di un'attività economica (lo scopo-mezzo), lo scopo della divisione degli utili (lo scopo-fine). Nell'ordinamento giuridico italiano esistono otto principali modelli di società.
Società di persone e società di capitali
modificaLe società si distinguono in società di persone o società di capitali. Nelle società di persone hanno rilevanza i soci in quanto soggetti: i soci sono tali grazie a una loro caratteristica (ad esempi conoscenza del settore in cui opera la società) che li rende utili alla società. Nelle società di capitali, i soci hanno rilevanza solo in quanto contribuiscono a fornire il capitale sociale che permettere alla società di esistere. Solo le società di capitali sono dotate di personalità giuridica.
Società semplice e società commerciali
modificaLa Società semplice può svolgere solo attività d'impresa agricola. Tutti gli altri modelli societari, definiti "società commerciali", possono essere costituiti per svolgere sia attività agricola che attività commerciale.
Conferimenti.
modificaSono le prestazioni che i soci devono eseguire a favore della società, per dotarla dei mezzi che le consentano di svolgere la sua attività. Il conferimento di solito ha per oggetto denaro, ma il socio può anche conferire beni, crediti, servizi o prestazioni d'opera, cioè attività a favore della società: si definisce allora socio d'opera. Possiamo distinguere:
- Patrimonio Sociale. Rappresenta l'effettivo valore che a un dato momento hanno le attività della società (beni e crediti), decurtate delle passività. Dunque varia continuamente.
- Capitale Sociale. A differenza del patrimonio è un elemento statico. Rappresenta l'entità patrimoniale minima di cui la società garantisce i terzi di essere dotata. È pari al valore di tutti i conferimenti fatti e promessi dai soci.
Oggetto Sociale.
modificaÈ l'attività per il cui esercizio in comune la società è stata creata. Va indicato nel contratto di società e deve essere: determinato (o determinabile), possibile e lecito.
Scopo di lucro.
modificaLa società è caratterizzata dallo scopo di lucro ovvero produzione di utili da ripartire fra i soci. È nullo il patto leonino, cioè la clausola del contratto di società che prevede la completa esclusione di un socio dagli utili o dalle perdite.
Costituzione della società.
modificaPrimo presupposto è la formazione dell' Atto Costitutivo. A questo si affianca lo statuto, che contiene le regole del funzionamento della società e dei diritti e obblighi dei soci.
Estinzione della Società.
modificaFenomeno per cui la società cessa di esistere come autonomo soggetto. Si determina attraverso una sequenza di fatti e operazioni, che sono: scioglimento società (per diverse cause. Alcune di queste sono in comune a tutte le società, ovvero: decorso del termine, conseguimento oggetto sociale e deliberazione dei soci). Lo scioglimento è seguito dalla fase di liquidazione. Scopo della società diventa il pagamento dei debiti sociali e la ripartizione fra i soci del patrimonio sociale (eventualmente residuale). Chiusa la liquidazione bisogna chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.