Società di capitali
Le società di capitali sono definite tali in quanto l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali
modifica- personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidamente e illimitatamente.
- responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali limitata: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Un'eccezione a questo principio si verifica quando il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti alla società: in quel caso il creditore può rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussore.
- potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori
- organizzazione di genere corporativo, con organi definiti dalla legge (sia nella tipologia che nelle funzioni: assemblea dei soci, amministratori, collegio sindacale)
- gestione con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni vengono prese collegialmente, con diritti di voto proporzionati all'entità della partecipazione al capitale sociale
Le società di capitali si dividono in:
- società per azioni (Spa);
- società in accomandita per azioni (Sapa);
- società a responsabilità limitata (Srl);
Le società per azioni
modificaNelle società per azioni (spa) il capitale sociale è rappresentato da azioni (il capitale sociale minimo, precedentemente pari a 120.000 euro, è stato ridotto a 50.000 euro). Le società per azioni possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di godimento, senza voto, con voto limitato, di risparmio). Le società per azioni si distinguono in:
- società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante (è il regolamento della Consob che stabilisce, in base al numero dei soci e all'ammontare del patrimonio netto della società, che stabilisce cosa si debba effettivamente intendere per "rilevante"). Queste società si distinguono a loro volta in società quotate (società quotate nei mercati regolamentati, che di solito non operano come società singole ma sono piuttosto inserite in un gruppo di imprese) e società non quotate (società che non ricorrono alla quotazione, ma sono tuttavia "aperte" al mercato del capitale di rischio in quanto hanno azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico).
Tra le società quotate, inoltre, si distingue tra società a ristretta base azionaria e società con azionariato diffuso (che coinvolgono su scala di massa azionisti detti "risparmiatori").
- società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: società che non fanno ricorso al pubblico risparmio, si tratta di società "chiuse" formate da un ristretto numero di soci.
Inoltre, per legge hanno carattere d'impresa esercitata da società per azioni le imprese di intermediazione mobiliare (imprese che, nell'interesse degli investitori, operano sui mercati finanziari con strumenti finanziari, definiti come "valori negoziabili sul mercato dei capitali" ed espressamente rivolti alla raccolta del risparmio su larga scala). Le imprese di intermediazione mobiliare sono: banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (anche dette società ad investimento mobiliare - s.i.m.). Esse sono società azionarie a diritto speciale, vista la particolare normativa che le riguarda e che prevede:
- garanzie di trasparenza della proprietà, delle attività e degli assetti azionari, con particolare riguardo alla partecipazioni rilevanti
- disciplina dei rapporti di gruppo e degli accordi parasociali che possono intercorrere tra i soci di comando
- nuovi diritti degli azionisti di minoranza
- obblighi in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio
- disciplina della rappresentanza e delega nell'esercizio del diritto di voto e voto per corrispondenza
- funzioni di controllo contabile e di gestione della società (esercitati dalla Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa), con particolare riguardo ai documenti di bilancio
Tali norme sono poste particolare garanzia degli investitori, in linea anche con quanto stabilito dall'art. 47 della Costituzione ("La Repubblica incoraggia e tutela e risparmio in tutte le sue forme")
Le azioni e i suoi valori
modificaL'azione ha una duplice natura, poiché da un lato rappresenta una quota ideale del capitale sociale (è un titolo rappresentativo del capitale di rischio) e dall'altro attribuisce al suo possessore la qualità del socio e tutti i diritti che ne derivano. Per quanto riguarda il valore che un'azione può assumere, distinguiamo:
- valore nominale: corrisponde a una frazione di capitale;
- valore di emissione: coincide con il prezzo che l'azionista deve versare alla società emittente per acquistare l'azione all'atto della sua emissione. Può essere al pari del valore nominale o al di sopra del valore nominale;
- valore corrente: è il prezzo (quotazione) che si forma sul mercato;
- valore contabile: è dato dal rapporto fra patrimonio netto e azioni in circolazione;
- valore di rimborso: è il valore corrisposto all'azionista in caso di scioglimento della società.
L'azione è un documento che incorpora una serie di diritti nei quali si concretizza la qualità (status) del socio:
- diritto agli utili: attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti risultanti a bilancio;
- diritto alla quota di liquidazione: l'azionista ha diritto di percepire una quota di patrimonio netto risultante dalla liquidazione;
- diritto di voto: attraverso il voto in assemblea il socio ha la possibilità di partecipare alle scelte di fondo della società, egli inoltre dispone di tanti voti quante sono le azioni possedute (art. 2351 c.c.);
- diritto di recesso: consiste nella facoltà attribuita all'azionista dissenziente di recedere dalla società, ottenendo la liquidazione delle azioni possedute (art. 2347 c.c.);
- diritto d'opzione: consiste nella facoltà che spetta agli azionisti, in occasione di un aumento di capitale a pagamento, di sottoscrivere nuove azioni in proporzione al numero di quelle già possedute.
La società in accomandita per azioni
modificaLe società in accomandita per azioni (sapa) rappresentano una derivazione delle società per azioni; sono caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, ed hanno la qualifica di amministratori della società, e i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alle quote sottoscritte e non possono svolgere le funzioni tipiche degli amministratori. Sia le sapa che le spa devono possedere le seguenti caratteristiche:
- il capitale sociale minimo è di 50 000 euro;
- il capitale sociale è composto da azioni;
- le azioni devono essere di uguale valore, ma possono attribuire diversi diritti (azioni ordinarie, privilegiate, con voto limitato);
- possono far ricorso alla raccolta del risparmio pubblico attraverso l'emissione delle obbligazioni.
La società a responsabilità limitata
modificaLe società a responsabilità limitata (srl) costituiscono un modello societario a ristretta compagine sociale; in esse le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta del risparmio presso il pubblico. Le caratteristiche delle srl sono:
- il capitale sociale minimo è di 10 000 euro;
- il capitale sociale è diviso in quote;
- le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento del pubblico risparmio;
- i titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare del capitale sociale. Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l'atto costitutivo può derogare a tale norma. Le srl possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, purché l'atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge.
Le società unipersonali
modificaIn base agli articoli 2328 c.c. e 2463 c.c. le società per azioni e le società a responsabilità limitata possono costituirsi, oltre che per contratto, anche per atto unilaterale, creando così delle società unipersonali. Se la società a socio unico diventa insolvente, il socio risponde personalmente e illimitatamente dei debiti sociali qualora non abbia versato per intero i propri conferimenti o non abbia reso di pubblico dominio il fatto che si trattava di una spa unipersonale (art. 2325 c.c.).
Gli organi sociali delle società di capitali
modificaPerché la società operi regolarmente occorre che al suo interno vengano svolte correttamente determinate funzioni comuni a tutte le società: l'organizzazione, la gestione e il controllo (art. 2363-2409). Nelle società di capitali ciascuna di queste compete ad un organo corrispondente:
- l'assemblea, che delibera sull'organizzazione interna e le questioni più importanti della società;
- il consiglio di amministrazione, oppure l'amministratore unico, che ha funzione esecutiva e di gestione;
- il collegio sindacale, che ha funzioni di controllo.
L'assemblea
modificaL'assemblea è l'organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale. Gli altri organi, cioè l'amministratore e il collegio sindacale, sono subordinati all'assemblea. Il pieno diritto di voto in assemblea spetta ai soci possessori di azioni ordinarie, i quali possono intervenire in assemblea anche per procura e non quindi per forza di persona.
L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono fondamentalmente lo stesso organo, ma deliberano su questioni diverse. Sono previsti per i due tipi di assemblee diverse soglie minime di costituzione (quorum costitutivi) e di decisione (quorum deliberativi) (art. 2368). L'assemblea è ordinaria quando (art. 2364):
- approva il bilancio;
- nomina o revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il revisore contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle altre questioni poste alla sua attenzione dalla legge, dallo statuto o dagli amministratori.
L'assemblea è straordinaria quando è chiamata a deliberare (art. 2365):
- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Gli amministratori
modificaGli amministratori costituiscono l'organo esecutivo della s.p.a.. Agli amministratori, nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo, è affidato il compito di dare materiale esecuzione sia alle delibere dell'assemblea, sia agli atti di gestione, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione (art. 2380 c.c.).
L'amministrazione può essere:
- unica: viene nominato un amministratore unico (AU);
- collegiale: viene nominato il consiglio di amministrazione (CdA), diretto da un presidente che viene designato dall'assemblea oppure dagli stessi componenti del consiglio di amministrazione. In questi casi spesso il consiglio delega ad un amministratore delegato alcune funzioni.
Gli amministratori hanno l'obbligo di:
- far tenere i libri obbligatori, sociali e contabili;
- redigere il bilancio di esercizio;
- convocare l'assemblea dei soci.
Nelle spa l'amministrazione è affidata a persone solitamente diverse dai soci, mentre nelle Sapa sono amministratori di diritto i soci accomandatari.
Il controllo sulla gestione e il controllo contabile
modificaNelle s.p.a. la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, che è composto (art. 2397) da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti tutti nominati dall'assemblea ed ha la durata di tre anni. L'assemblea designa anche il presidente del collegio sindacale, che deve vigilare:
- sull'osservanza della legge dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
Il controllo contabile, che può essere affidato anche a un revisore contabile od a una società di revisione, consiste invece:
- nella verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta registrazione nella contabilità dei fatti di gestione;
- nella verifica del bilancio e, in particolare, della rispondenza dello stesso alla normativa e alle risultanze della contabilità;
- nella formulazione di un giudizio sul bilancio.
Sistemi di governance
modificaPer approfondire, vedi anche Corporate Governance |
Le società di capitali possono scegliere tra tre diversi sistemi di governance:
- ordinario: tipico della tradizione italiana si applica in assenza di diversa scelta statutaria;
- dualistico: tipico della tradizione tedesca, è così denominato in quanto l'amministrazione della società è ripartita tra due diversi organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza.
- monistico: tipico della tradizione anglosassone è così denominato in quanto prevede la presenza di un solo organo, il consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno il comitato per il controllo.
La fase costitutiva
modificaPer costituire una società per azioni occorrono la stipulazione dell'atto costitutivo, il deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni dalla costituzione e l'iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese. Questa stessa procedura deve essere osservata anche per le eventuali modificazioni apportate allo statuto e all'atto costitutivo nel corso della vita della società.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una spa o sapa sono:
- sottoscrizione dell'intero ammontare del capitale sociale;
- versamento del 25% dei conferimenti;
- presentazione della relazione di un esperto designato dal tribunale se vi sono conferimenti di beni e crediti (viene stabilito il valore del conferimento);
- sussistenza di leggi speciali od autorizzazioni governative in relazione all'oggetto sociale.
Le condizioni preliminari per la costituzione di una srl sono:
- sottoscrizione dell'intero ammontare del capitale sociale;
- versamento del 25% dei conferimenti oppure stipulazione di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria per un importo almeno corrispondente;
- presentazione della relazione di un esperto iscritto all'Albo dei revisori (oppure di una società di revisione) se vi sono conferimenti di beni e crediti (viene stabilito il valore del conferimento);
- sussistenza di leggi speciali od autorizzazioni governative in relazione all'oggetto sociale.
Nella società per azioni la costituzione può avvenire secondo due diverse modalità:
- costituzione simultanea: effettuata da parte di un gruppo ristretto di persone che, in presenza di un notaio che redige l'atto costitutivo, sottoscrive l'intero capitale e stabilisce lo statuto;
- costituzione per pubblica sottoscrizione: detta anche costituzione successiva, mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base si raccolgono sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
L'atto costitutivo
modificaL'atto costitutivo può consistere in un contratto tra più parti (se vi è la pluralità dei soci), oppure in un atto unilaterale (se vi è un socio unico). L'atto costitutivo, secondo l'articolo 2328 c.c., deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
- le generalità dei soci (o la denominazione e la sede) e il numero di azioni assegnate a ciascuno;
- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- il numero, l'eventuale valore nominale, e le caratteristiche e modalità di emissione delle azioni;
- il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero e i poteri degli amministratori, indicando quali hanno la rappresentanza;
- il numero dei componenti del collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e dei sindaci, ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- la durata della società oppure, se costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo.
Lo statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società, costituisce parte integrante costitutivo e, in caso di contrasto, prevale il primo.
Prima di depositare l'atto costitutivo, il notaio ha l'obbligo di verificare che siano state rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società:
- il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero;
- devono essere rispettati gli obblighi relativi ai conferimenti (vedi art. 2342 e 2343 c.c.);
- sono state ottenute le autorizzazioni governative eventualmente richieste dalle leggi speciali.
Riforma del diritto societario
modificaLa riforma del diritto societario, approvata con il D.Lgs. N.6/2003, si è mossa secondo due direttive principali:
- tutelare gli azionisti, soprattutto se risparmiatori
- semplificare e chiarificare la disciplina di settore, in considerazione delle esigenze di maggiore competitività delle imprese e del mercato concorrenziale.
I tratti più significativi della disciplina riguardano:
- ampliamento degli ambiti di autonomia statutaria, con particolare riguardo a:
- libera scelta delle forme organizzative - o governance- dell'impresa, - libertà di determinazione dei soci, essendo aperto anche lo spazio alla sottoscrizione di patti sociali che si aggiungono al contratto sociale
- radicale innovazione della disciplina della società a responsabilità limitata, per adeguare il regime normativo alle esigenze della piccola e media imprenditorialità di una evoluta economia di mercato. Ne risulta, in particolare, un tipo societario assolutamente caratteristico, data la compresenza di caratteri che, se la qualificano come società di capitali, ne valorizzano il fattore personale (maggior rilievo alla posizione individuale dei singoli e possibilità di una loro attiva partecipazione alla società).
- introduzione della possibilità di costituire Spa unipersonali, ossia Spa caratterizzate dalla presenza di un unico socio che detiene l'intera partecipazione. L'unipersonalità era già consentita per le Srl fin dal 1993.
- ampliamento dei canali di finanziamento della Spa, sancendo il principio di atipicità per quanto riguarda l'emissione di strumenti finanziari da parte delle
Spa (rimozione delle regole di tipicità delle partecipazioni azionarie, con norme che permettono alle società per azioni di configurare "partecipazioni" di atipico e vario contenuto, a seconda delle particolari esigenze e strategie di mercato della singola impresa societaria, e di congegnare strumenti finanziari diversi dalle azioni).