Attività e contratti d'Impresa
Protezione dei consumatori.
modificaNei più evoluti paese industriali i legislatori si sono preoccupati di proteggere gli interessi dei consumatori (anche attraverso la creazione di organizzazioni). Anche se in ritardo anche l'Italia si è mossa a questo riguardo dal 1990. È del 1998 la “legge generale per la protezione dei consumatori”. Essa afferma una serie di diritti fondamentali.
È importante fare in modo che i consumatori non ricevano dalle imprese fornitrici prodotti di qualità scadente e, soprattutto, non ricevano prodotti capaci, di causare danni materiali o fisici. Lo strumento più efficace è quello di imporre Standard minimi di qualità e sicurezza da osservare nella fabbricazione dei prodotti. Nell'eventualità di un danneggiamento al consumatore, questo deve essere assicurato, quindi ha diritto a un congruo risarcimento.
I contratti delle imprese.
modificaPer organizzare e svolgere la sua attività l'imprenditore ha bisogno di stipulare un gran numero di contratti. Si parla così di contratti d'impresa, che presuppongono la qualità di imprenditore di almeno una delle parti. Questo sottopone il contratto ad una disciplina giuridica particolare a proposito di:
- Rappresentanza. Per le imprese compaiono le figure di institore, procuratore e commessi.
- Cessione del contratto. Il cessionario subentra nei contratti aziendali senza il consenso del contraente ceduto.
- Conclusione del contratto. Morte e incapacità sopravvenuta non portano all'inefficacia di accettazione \ proposta.
Contratti Standard.
modificaL'impresa che produce beni o servizi in serie li offre ad una massa indistinta di consumatori, quindi conclude con loro un gran numero di contratti che hanno tutti il medesimo oggetto (si dicono Contratti di massa). L'impresa ha bisogno che la conclusione di ciascuno di essi avvenga nel modo più rapido e meccanico possibile. L'imprenditore così formula egli stesso il contenuto dei contratti e l'insieme delle clausole una volta per tutte. Questi hanno doppia caratteristica: la standardizzazione dei contratti conclusi e la predisposizione unilaterale poiché l'imprenditore è l'unico ad avere voce in capitolo sulla stipulazione (sono detti anche Contratti d'adesione, perché il consumatore non ha la possibilità di contrattare i termini, ma viene messo davanti ad un prendere o lasciare). Per questo è presente una minuziosa disciplina che protegga la parte debole.
- Le condizioni generali del contratto vincolano l'aderente solo se risulta che questo avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. Onde evitare che un contraente si ritrovi obbligato a causa di clausole che non conosceva e, ragionevolmente, non poteva conoscere.
- Le clausole particolarmente svantaggiose per l'aderente sono valide solo se questi le ha specificatamente approvate per iscritto. Onde evitare che l'aderente firmando in blocco il testo del contratto accetti qualcosa che gli è sfuggito tra le righe.
Clausole Vessatorie.
modificaUna disciplina più recente combatte questo genere di clausole, presenti nei contratti commerciali tra consumatori e professionisti. Si definisce clausola vessatoria quella che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Da precisare che la Vessatorietà non riguarda ne il prezzo ne l'oggetto del contratto, bensì la natura del bene o servizio e le altre clausole. La legge elenca anche una serie di clausole che si presuppongono vessatorie all'articolo 1469 bis. Non si considera tale se è frutto di trattativa fra le parti o se riproduce il contenuto di un atto normativo.
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
modificaRichiede una particolare tutela la situazione dei consumatori raggiunti (al proprio domicilio, sul luogo del lavoro…) dall'iniziativa del commerciante che gli propone l'acquisto. È quindi possibile che il consumatore accetti senza riflettere bene. La disciplina del 1992 da la possibilità al consumatore di “pentirsi dell'acquisto” e cancellare l'acquisto attribuendogli un diritto di recesso dal contratto già concluso. L'impresa, al momento della vendita, deve informare il consumatore di questa possibilità e le sue modalità. Il consumatore, qualora decida di recedere, deve informare il commerciante entro 7 giorni (diventano 60 se non gli sono stati adeguatamente riferiti i suoi diritti) attraverso raccomandata, ma il bene non deve esser stato consumato o deteriorato. Restano esclusi dalla disciplina gli acquisti inferiori ai 26€ e di beni immobili.
Per i cd Contratti a distanza (attraverso televisione, internet, stampati…) viene applicata la stessa disciplina, ma i tempi per il recesso si allungano a 10 giorni, 3 mesi in difetto d'informazione.