Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo. In Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur non figurando nelle quattro posizioni della cosiddetta gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.

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Governo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale

Composizione del governo

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Presidente del Consiglio

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Il Presidente del Consiglio ha una posizione di preminenza sugli altri membri del governo. Egli ha il compito di formare il governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del capo dello stato, e di scegliere, quindi, i ministri (art.92/c.2 Cost.). Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo. Inoltre egli "dirige la politica generale del governo", "mantiene l'unità dell'indirizzo politico, amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri" (art.95/c.1 Cost.). Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini ai singoli ministri nei settori di loro competenza, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal D. Lgs. n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del premier e di conferirgli una maggiore autorità nei confronti dei singoli ministri e quindi nei confronti dei diversi partiti che fanno parte della coalizione. Data la speciale posizione del presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il nome del loro presidente (governo de Gasperi, governo Spadolini ecc.). Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici che sono stati riogarnizzati dalla legge n. 400/1988, oltre che dal D. Lgs. n. 300/1999, denominata Presidenza del Consiglio dei ministri, con uffici propri retti da un Segretario Generale, e Dipartimenti ed uffici, retti da ministri senza portafoglio o da sottosegretari. Il Segretario generale è scelto discrezionalmente dal presidente del Consiglio, e provvede ad organizzare tutta l'attività amministrativa di governo, raccogliere e a elaborare le informazioni necessarie per mettere in pratica il programma di governo e per aggiornarlo. All'interno del governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di vicepresidente del consiglio su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge 400/1988).

I ministri

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Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3, Cost., dal D. Lgs. n. 300/1999. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Elenco dei ministeri:

Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari e spesso sono chiamati a dirigere speciali dipartimenti organizzati in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Essi fanno comunque parte a pieno titolo del consiglio dei ministri.

Il consiglio dei ministri

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Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. Tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. Tra di esse:

I sottosegretari

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Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri.

Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni tra i rappresentanti del Parlamento. Anche i Ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.

Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica e successivamente si reca in entrambe le camere del Parlamento per ottenerne la fiducia, tramite una votazione effettuata per appello nominale dei rappresentanti eletti, detta voto di fiducia.

Il governo deve presentarsi in Parlamento per chiederne la fiducia entro dieci giorni dalla nomina.

Funzioni

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Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l'iniziativa legislativa (art. 71 cost.), può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge (art. 72 cost.), emana leggi delegate (art. 76) e decreti legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle Leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.), solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze.

Responsabilità

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Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del governo, i ministri lo sono collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei propri ministeri.

Eleggibilità

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I ministri possono essere indicati dal presidente del Consiglio anche tra persone al di fuori dei membri del Parlamento (art. 64 cost.). In questo caso hanno comunque diritto a partecipare alle sedute del Parlamento, diritto che si tramuta in obbligo se richiesto dai membri del Parlamento.

Crisi di governo e dimissioni

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Nel caso in cui il governo rassegni le proprie dimissioni al presidente della Repubblica (dimissioni che possono essere respinte e che quando vengono accettate sono accolte con riserva), lo stesso governo dimissionario rimane comunque in carica.

L'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.

La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio.

Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che non c'è il giuramento del nuovo governo (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei Ministri; la procedura prevede tre tipi di decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

La formalizzazione dell'apertura della crisi di governo determina l'arresto, alla Camera ed al Senato di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'Esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti ed indifferibili. Si tratta, in particolare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali ed il disegno di legge comunitaria, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.