Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale è un organo di controllo della gestione riservato alle sole società di capitali ed alle cooperative.
Nelle società a responsabilità limitata (Srl), è obbligatorio se la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o, per due esercizi consecutivi, superi due dei parametri previsti dall'art. 2435 bis del codice civile. Negli altri casi per le srl, il collegio sindacale è facoltativo e può essere previsto nello statuto.
Dopo la riforma del diritto societario\riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004, in realtà qualunque società di capitali potrebbe adottare uno dei sistemi di controllo alternativi previsti dagli art. 2409 octies- 2409 noviesdecies del codice che non prevedono il collegio sindacale, sistema dualistico e Sistema monistico, ma attualmente tali sistemi hanno scarsissima diffusione tra le società italiane.
Composizione e durata del collegio
modificaIl collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi più 1 o 2 supplenti tutti eletti dall'assemblea in sede ordinaria. Possono essere revocati solo per giusta causa e previa approvazione con decreto del tribunale (art. 2400 c.c.). In caso di revoca o di dimissioni di un membro effettivo subentra in ordine di anzianità un supplente, mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.
Requisiti dei sindaci
modificaParticolari norme sono previste a tutela dell'indipendenza dei sindaci stessi da coloro che sono soggetti al loro controllo. L'art. 2399 c.c. elenca una serie di cause di incompatibilità con l'ufficio di sindaco tra le quali rapporti di parentela e affinità con gli amministratori della società e delle società controllanti e controllate nonché rapporti di affari e di lavoro con le stesse società. Tali situazioni quando vengono a determinarsi dopo la nomina determinano l'automatica decadenza dall'incarico. Lo statuto può prevedere ulteriori restrizioni.
Importanti sono anche i requisiti professionali richiesti. I membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (vedi D.M. 29 dicembre 2004, 320) o devono essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Almeno un sindaco effettivo e un supplente deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. La cancellazione da tali albi è causa di decadenza dall'incarico (art. 2397 c.c.)
Poteri e doveri
modificaIl collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Decade il sindaco che non partecipa senza giusta causa a due riunioni in un esercizio. Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art. 2404 c.c.) I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle assemblee sociali. La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio senza giusta causa è motivo di decadenza dall'ufficio (art. 2405 c.c.). I doveri sono fissati dall'art 2403 cc.Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di vigilanza è quella di vigilare sull'adeguatezza dell'asset organizzativo, amministrativo e contabile della società.
I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della nomina. Possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi. Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori.
In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla legge. La società può avviare in tali casi un'azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi (art. 2407 c.c.).Nelle soc con azioni quotate il collegio sindacale può inoltre,dal 2005,proporre l'azione sociale di responsabilità.
I controlli
modificaIl controllo del collegio sindacale è un controllo di legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al tribunale le delibere non conformi alla legge e allo statuto. Inoltre essi verificano l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e la corretta amministrazione della società segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti. I sindaci possono denunciare al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.
Fino alla riforma societaria avevano ampi compiti nelle società non quotate anche per ciò che riguardava il controllo contabile, compiendo una sorta di revisione interna del bilancio su cui riferivano con apposita relazione all'assemblea. La loro competenza si è notevolmente ristretta oggi poiché l'art. 2409 bis c.c. prevede che la revisione del bilancio può essere affidata al collegio sindacale solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non redigono il bilancio c. In questi casi il collegio sindacale è composto interamente da revisori contabili. In tutti gli altri casi, il controllo contabile è affidato a soggetti esterni, revisori o società di revisione e il controllo del collegio sul bilancio è sostanzialmente formale.
L'art. 2386, comma 5, del codice civile prevede che se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di "ordinaria amministrazione". In alcune circostanze stabilite dalla legge, l'organo di controllo della società può svolgere atti amministrativi, che sarebbero di per sé di competenza dell'organo amministrativo vero e proprio. Infatti la norma considera questa ipotesi di assoluta impossibilità di continuare ad esercitare le funzioni gestorie da parte dell'amministratore. La norma in questione si applica di fronte ad una causa improvvisa e totalitaria di impossibilità per l'amministratore, o per il consiglio, di continuare regolarmente ad operare.
Nel momento in cui il collegio sindacale si trova nelle condizioni di dover sostituire l'organo amministrativo nelle sue funzioni, la legge prevede che l'avvicendamento a tale incarico debba avvenire in relazione solo e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. In linea generale, possono essere definiti atti di ordinaria amministrazione tutte quelle attività rientranti nella tipologia di attività semplici di impresa esercitata abitualmente dalla società che viene amministrata. In altre parole, sono individuati in questa categoria tutti gli atti e i fatti classificabili nella normale attività della società, la quale, per poterli attuare, necessita dell'intervento degli amministratori. Si tratta, pertanto, per i sindaci, amministratori pro-tempore della società, di far continuare il normale svolgimento dell'attività societaria nel concetto più semplice e più elementare possibile. Secondo una stretta interpretazione, ai sindaci amministratori, spetterebbe il compito di compiere tutti quei fatti necessari alla conservazione del patrimonio o al suo miglioramento e, in tale caso, non rientrerebbero dunque quegli atti deliberativi dai quali potrebbero scaturire nuove attività o nuove operazioni di gestione, di significativa importanza. Rispetto all'obbligo di redigere il bilancio, se il periodo in cui l'organo amministrativo dovesse cessare in quello in cui deve essere redatto il bilancio d'esercizio della società, la dottrina ritiene che sarebbe troppo oneroso e impegnativo per il collegio sindacale compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e quindi, fra le altre cose, redigere il bilancio. Occorre sottolineare un potenziale "conflitto di interesse" nell'attività svolta, in tale particolare situazione, dal collegio sindacale. Sui medesimi soggetti graverebbero incarichi sia di gestione e di doppio controllo (legale e contabile), che potrebbero talvolta anche essere confliggenti tra loro.