Società a responsabilità limitata

La Società a responsabilità limitata (S.r.l. o Srl) appartiene alla categoria delle società di capitali e che, quindi, risponde delle obbligazioni sociali solamente con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.).

lezione
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Società a responsabilità limitata
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto commerciale

Evoluzione

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La S.r.l. venne introdotta nel nostro ordinamento con il Codice civile del 1942 (in precedenza esisteva una società anonima per quote, che non si differenziava molto dalle altre società anonime). Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.r.l. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della S.p.A.. Inoltre la struttura finanziaria era molto limitata e ciò rendeva la S.r.l. una società nella quale era frequente il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l'emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del c.d. "finanziamento del socio" che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L'effetto negativo è che quello che sarebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.

Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.r.l. Probabilmente la soluzione più coerente è quella di analizzare ogni singola S.r.l. in concreto, e di stabilire caso per caso se i soci abbiano inteso costruire una società più vicina al modello S.p.A. (ad esempio con una rigida corporazione normativa) o al modello personalistico.

Costituzione

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La S.r.l. può costituirsi per contratto o, fin dal 1993, per atto unilaterale. Il capitale sociale minimo ammonta a 10.000 euro (art 2463, 2° comma, 4). È necessaria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione). A partire dal 2012 è possibile costituire la S.r.l. semplificata con capitale sociale minimo di 1 euro (art. 2463-bis).

Atto costitutivo (art. 2463)

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L'atto costitutivo delle srl deve contenere almeno i seguenti contenuti.

  • Generalità dei soci
  • Denominazione sociale con indicazione forma sociale srl e sede/i
  • Oggetto sociale (che dev'essere sufficientemente determinato, lecito e possibile)
  • Capitale sottoscritto e capitale versato
  • Conferimenti
  • Quote di partecipazione
  • Norme di funzionamento della società soprattutto per quanto riguarda amministrazione e rappresentanza
  • Nomina amministratori e controllo contabile

Formazione dell'atto costitutivo

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La disciplina è simile a quella delle spa:

  • Stipula contratto
  • Controllo notarile
  • Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito e della totalità dei conferimenti in beni.
  • Iscrizione entro 20 giorni al registro delle imprese a cura del notaio

Per obbligazioni sorte prima dell'iscrizione al registro delle imprese risponde illimitatamente chi ha stipulato queste obbligazioni. Nel caso in cui vi sia un socio unico gli amministratori dovranno depositare al registro delle imprese una dichiarazione speciale di unipersonalità della società.

Nullità della società

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Può sussistere esclusivamente nei seguenti casi:

  1. Mancata forma dell'atto pubblico
  2. Illiceità dell'oggetto sociale
  3. Mancanza di indicazioni riguardo soci, conferimenti, oggetto sociale.

La nullità ha effetto di uno scioglimento e non opera ex tunc.

Struttura finanziaria

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La riforma del diritto societario ha profondamente modificato la struttura finanziaria della S.r.l. ampliando il numero dei conferimenti possibili e permettendo la costituzione di quote speciali e l'emissione di titoli di debito.

Conferimenti

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Nella S.r.l. possono costituire oggetto del conferimento "tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica" (art. 2464). Quindi anche prestazioni di opera o servizi e non solo denaro o beni in natura. Questa è una grande differenza rispetto alla disciplina della S.p.A. Il legislatore della riforma ha previsto in funzione di garanzia per i creditori che le prestazioni di opera o servizi siano accompagnate da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che copra l'intero importo. Un altro elemento di diversità rispetto alla struttura finanziaria della S.p.A. è che la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bensì da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo. Infine per quanto riguarda il conferimento in denaro, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo è richiesto che, analogamente alla disciplina prevista per la S.p.A., ne venga versato almeno il 25% ma, e questa è un'ulteriore differenziazione, tale versamento può essere sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca.

È la misura della partecipazione del socio alla Società. I diritti del socio sono proporzionali alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. La quota è un'entità unica e unitaria qualunque sia il suo ammontare. Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo sono proporzionali ai conferimenti.

Titoli di debito

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A seguito della riforma del 2003 il Legislatore ha introdotto la possibilità per le Srl di emanare dei titoli di debito. Questi strumenti non sono assimilabili alle obbligazioni delle Società per Azioni, ma sono comunque titoli di massa. La disciplina ex art. 2483 c.c. nulla stabilisce in ordine alla competenza, alle modalità di emissione o alle caratteristiche che questi titoli debbano avere, rimandando il tutto alla definizione da parte dell'atto costitutivo.

Viene regolamentata la diffusione e la circolazione presso il pubblico: i titoli di debito possono essere sottoscritti solamente da un investitore professionale che svolge la funzione di mediatore. I titoli potranno poi essere diffusi presso il pubblico ma chi li trasferisce sarà garante della solvenza della società, a meno che i titoli non vengano trasferiti ad altri investitori professionali o a soci della società emittente.

Finanziamento dei soci

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Ai sensi del nuovo art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. La norma si propone di porre un limite alla pratica cui s'è accennato in precedenza, che portava i soci a non apportare alla società capitale di rischio, ma a concederle prestiti e fideiussioni, che finivano per concorrere con le ragioni degli altri creditori.

Non tutti i finanziamenti dei soci, comunque, verranno postergati. Il capoverso dello stesso articolo 2467 c.c., infatti, limita l'applicazione della norma ai finanziamenti concessi

  • nel momento in cui, anche alla luce del tipo d'attività svolta dalla S.r.l., risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto.
  • oppure in presenza di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Si tratta, quindi, di formule generali la cui applicazione da parte della giurisprudenza non potrà prescindere da un'attenta analisi del caso concreto.

Amministrazione e controllo della società

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La principale caratteristica della nuova disciplina dell'amministrazione della s.r.l. è l'ampiezza dei poteri lasciati in materia di autonomia statutaria. In assenza di contrarie previsioni statutarie, con riferimento alla nomina degli amministratori e al funzionamento dell'organo amministrativo, si limita a prevedere che:

  1. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci, salvo che per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo;
  2. Gli amministratori devono chiedere, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto notizia, l'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese;
  3. In caso di più amministratori essi costituiscono il consiglio di amministrazione, che delibera collegialmente.

L'atto costitutivo può prevedere (art. 2475):

  1. che l'amministrazione sia affidata anche a soggetti non soci;
  2. che in caso di amministrazione pluripersonale gli amministratori possano agire, oltre che in modo collegiale, congiuntamente o disgiuntamente. In caso di amministrazione pluripersonale è prevista la riserva di competenza esclusiva agli amministratori dei progetti di bilancio, di fusione e di scissione e le decisioni sull'aumento di capitale, quando gli sia delegato dall'art. 2481;
  3. in caso di amministrazione congiunta o disgiunta trovano applicazioni gli art. 2557-2558 sulle società di persone;

In caso di amministrazione disgiunta, ogni amministratore ha potere di opporsi alle decisioni di un altro (diritto di veto), in tal caso la decisione spetterà ai soci. In caso di amministrazione congiunta, le decisioni devono essere approvate da tutti gli amministratori, ma ciascun amministratore può compiere atti urgenti. In caso di amministrazione affidata a un consiglio può essere abbandonato il metodo collegiale, sostituendolo con un sistema di consultazioni scritte o raccolta di consensi separati.
L'atto costitutivo può poi indicare le norme relative al funzionamento della società e in particolare quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza (art. 2463, n.7). Esso può anche prevedere l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (art. 2468, 3 °C.). L'atto costitutivo ha piena libertà di riservare competenze di tipo gestorio alle decisioni dei soci (art. 2479). Per quanto attiene alle regole processuali, gli atti costitutivi delle s.r.l. e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Le decisioni possono essere reclamabili davanti ad un collegio e il terzo chiamato a decidere può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. La decisione resa è impugnabile avanti il giudice solo in caso di mala fede del decidente. Infine è da ricordare che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e ogni limitazione ai loro poteri attinenti alla gestione o alla rappresentanza è in opponibile ai terzi, salvo che questi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2475-bis).

Nella s.r.l. la legge non impone sempre la presenza di un organo interno di controllo. Ogni socio ha infatti diritto di avere dagli amministratori notizia della svolgimento di affari sociali e di consultare i libri sociali, a condizione che il socio non partecipi all'amministrazione della società (art. 2476, 2 °C.). Tale diritto può essere esercitato dal socio anche tramite professionisti di fiducia e riguarda non solo i libri sociali, ma anche i documenti relativi all'amministrazione. Il nuovo art. 2477 dispone che l'atto costitutivo possa prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è però obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore al capitale minimo stabilito per le s.p.a. (50 000 euro) oppure, anche qualora il capitale sociale sia inferiore, se per due esercizi consecutivi siano stati indicati almeno 2 dei limiti indicati dal 1 °C. dell'art. 2435-bis e cioè:

  1. totale dell'attivo risultante dallo stato patrimoniale: 3 650 000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7300000 euro;
  3. dipendenti occupati mediamente nell'esercizio: 50 unità.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati. Infine il collegio sindacale è obbligatorio anche per le s.r.l. che abbiano dimensioni inferiori a quanto previsto dall'art. 2477, ma che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. L'autonomia dello statuto riguarda solo la determinazione delle competenze e dei poteri del collegio sindacale o del revisore contabile, mentre la nomina spetta obbligatoriamente ai soci (art. 2479, 2 °C., n.3). Per quanto riguarda i problemi della ineleggibilità, decadenza e requisiti di professionalità si applicano in via analogica gli art. 2397, 2 °C. e 2399. In tutte le s.r.l. dove sia presente il collegio sindacale o il revisore, lo stesso è tenuto a redigere, a rendere disponibile per i soci e a depositare presso il registro delle imprese la propria relazione al bilancio (art. 2429). Ad esso dovrà quindi necessariamente applicarsi anche l'art. 2407 sulla responsabilità dei sindaci, conseguente all'esercizio da parte dell'organo di una funzione diretta alla tutela anche dell'interesse dei terzi. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni di s.p.a. (art. 2477, u.c.). Comunque il triplice modello di gestione e di controllo sulla gestione previsto per le s.p.a. NON è applicabile anche alle s.r.l. Il collegio sindacale ha competenza sul controllo contabile, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, e sul controllo della gestione.

Scioglimento

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La s.r.l. può sciogliersi per decorso del termine, cioè quando la società nasce nell'atto costitutivo viene scritta la durata della società, conseguimento o impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, inattività della società, volontà dei soci e altre cause previste dalla legge o dall'atto costitutivo.

Dal 1/1/03 non è più necessario inserire un termine di tempo per la società.