Procedure concorsuali volontarie
Il concordato preventivo.
modificaConsente all'imprenditore di evitare il fallimento a patto del pieno soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografi nel rispetto della par condicio creditorum. Prima dell'ultimo aggiornamento (d.lgs 169\2007) era necessario un requisito di meritevolezza e un presupposto oggettivo di stato d'insolvenza. Oggi il presupposto oggettivo è quello dello stato di crisi.
Provvedimenti Attuabili
modificaQuello del concordato preventivo è l'istituto più innovato della riforma. Massima libertà è stata data alle forme per il superamento della crisi. In base all'articolo 160 della legge Fallimentare sono:
- Accollo
- Cessione beni
- Operazioni straordinarie
- Cessione di attivi ad assuntore
Articolo 160. Legge Fallimentare
Condizioni per l'ammissione alla procedura.
L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
[...]
Procedura
modificaAttuata dal tribunale attraverso le seguenti fasi:
- Verifica la regolarità della documentazione
- Dichiara aperta la procedura
- Designa un G.D.
- Nomina un Commissario
- Indica data adunanza creditori per votazione
- Omologazione. Il Tribunale approva il concordato (verificate le maggioranze e risolte eventuali contestazioni)
La procedura si “chiude” col decreto di omologazione entro 6 mesi (prorogabili di 60 gg) dalla domanda di concordato
Concordato con cessione dei beni
modificaIl debitore mette a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti integralmente e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
modificaForma di accordo per tempestivo risanamento dell'impresa in difficoltà. È un vero e proprio contratto da stipularsi con (almeno) il 60% dei creditori ma che prevede il regolare pagamento dei creditori estranei. L'impresa comunque non è posta al riparo da azioni esecutive individuali. L'adesione (del 60%) dei crediti non vincola i creditori estranei nell'azione di recupero. In caso di successivo fallimento l'impresa è immune da alcuna azione revocatoria dei pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo.
Presupposti
modifica- Oggettivo. Non specificato dalla legge, ma rinvenibile nello “stato di crisi”.
- Soggettivo. Deve trattarsi di imprenditore commerciale (non piccolo imprenditore definito all'articolo 2083 cc)
Contenuto accordo
modifica- Dal lato dei creditori. Proponibili tutti i tentativi di soluzioni stragiudiziali.
- Dal lato del debitore. Possibile continuazione attività d'impresa in capo al debitore o anche ad un terzo, cessione/conferimento o direttamente liquidazione.
Accordo è finalizzato a ripristinare la condizione di solvibilità dell'impresa debitrice.
Piani Attestati di Risanamento
modificaÈ uno Strumento per risoluzione più tempestiva delle “difficoltà” dell'impresa. Il piano non deriva da un accordo con i creditori quindi non c'è consensualità. Il piano deve consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria.
L'amministrazione controllata
modificaHa finalità moratoria e riorganizzativa. Serve per prestare soccorso alle imprese che si trovano in una temporanea incapacità di adempiere alle obbligazioni, la quale deve essere risanata entro 2 anni.
Importante è quindi la possibilità di risanamento, si deve predisporre un programma di risanamento con validità economica e finanziaria. Se il tribunale ammette la domanda, fa votare i creditori (almeno 50%+1 deve essere d'accordo per accettare la domanda) se la procedura non ha successo allora si arriva al concordato preventivo o al fallimento.
Dal 2006 questa procedura non è più applicabile, se non per i casi di fallimento avvenuti prima della data della modifica alla legge fallimentare.
Nel corso della procedura
modificaIl debitore conserva l'amministrazione dei beni sotto il controllo del G.D., ma il tribunale può sostituire il debitore con il commissario giudiziale. All'amministrazione controllata ed al concordato preventivo la giurisprudenza applica il principio di consecuzione delle procedure.
Viene utilizzata per difficoltà temporanee. Si basa su un accordo con i creditori che autorizzano pagamenti dilazionati. L'esercizio dell'impresa è conservato dal debitore. L'amministrazione dei beni è controllata da un commissario giudiziale o dal comitato dei creditori.
La liquidazione coatta amministrativa.
modificaSi applica solo alle imprese sottoposte al controllo dello Stato. La caratteristica della liquidazione coatta amministrativa è la maggiore libertà nella liquidazione dell'attivo. Non vi sono vincoli per l'esecuzione della procedure ordinaria. La finalità della liquidazione coatta amministrativa è evitare che la liquidazione dell'impresa possa influire sul sistema dove questa agisce.
Successivamente si propone il piano di ripartizione dell'attivo. La liquidazione coatta amministrativa si può chiudere anche con concordato, ma questo deve essere omologato dal tribunale.
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura liquidatoria nel senso che tende a sottrarre l'azienda all'imprenditore per la quale tenta una riallocazione (vendita in blocco) che garantisca il mantenimento dei posti di lavoro.
È una procedura selettiva che si applica solo a talune imprese che hanno determinati requisiti.
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
modificaTale procedura è recente, introdotta nel 79, per evitare l'assoggettamento al fallimento di imprese con particolari caratteristiche:
- n° dipendenti maggiore 200 unità
- Particolare rapporto debito/patrimonio nonché entità dei debiti.
Applicare il fallimento a queste imprese, causerebbe problemi di natura economica e sociale. Caratteristica di questa procedura è la persecuzione dell'attività con la redazione di un piano di risanamento della struttura aziendale.
La spinta alla sua modifica (del 1998) è venuta dal dubbio che alcune previsioni della stessa potessero configurarsi come “aiuti di stato” illegittimi se attuati fuori dai casi previsti dalle direttive dell'UE.
Tale disciplina riguarda la grande impresa commerciale, la quale deve essere insolvente.
Il tribunale
modificaPuò:
- Decidere che l'azienda non è assoggettabile a tale procedimento e quindi dichiarare il fallimento
- Dichiarare idonea e quindi dare apertura alla procedura, dettando gli opportuni provvedimenti per la prosecuzione d'impresa la cui gestione è affidata al commissario giudiziale. Contro tali decreti si può opporre reclamo entro 15gg dalla comunicazione o affissione.
Effetti della procedura
modificaSono vietate tutte le azioni esecutive individuali per fare in modo che non si turbi il procedimento. C'è la possibilità di esercitare azione revocatoria solo nel caso di liquidazione dei beni, ma non nel caso della ristrutturazione.
Il tribunale effettua una valutazione asettica. I commissari devono predisporre un programma d'attuazione della procedura, che deve essere approvato dall'autorità amministrativa e attuato dai commissari.
Se il programma non è predisposto o non è realizzabile, i commissari devono darne notizia agli interessati ed il tribunale si attiva per la dichiarazione di fallimento. Se invece il programma si approva ma non lo si riesce ad attuare, la procedura passa da amministrazione straordinaria a fallimento.
La chiusura della procedura
modificaLa chiusura della procedura si può avere per diverse ragioni. La procedura amministrativa è vista come procedura che sacrifica gli interessi dei creditori per finalità d'interesse generale – sicurezza di risanamento – ciò implica che la procedura si chiude nel momento in cui i creditori vengono soddisfatti.
Anche questa procedura può chiudersi con concordato, ma con un elemento innovativo che consiste nel fatto che la proposta di concordato può provenire anche da un terzo esterno.
Vedi anche Amministrazione Straordinaria
Argomenti Collegati
modifica- Lezione 1. Stato d'insolvenza
- Lezione 2. Dichiarazione di fallimento
- Lezione 3. Sentenza dichiarativa di fallimento
- Lezione 4. Effetti del fallimento
- Lezione 5. Chiusura del fallimento e riabilitazione del fallito
- Lezione 6. Azione Revocatoria