Azione revocatoria
Introduzione
modificaL'azione revocatoria ordinaria che pone equilibrio fra interessi del creditore e libera circolazione dei beni, può essere esercitata dal singolo creditore il quale teme di perdere la garanzia del proprio credito.
Al creditore in tal caso incombe di provare che:
- Il titolo del proprio credito è sorto prima che il debitore abbia compiuto l'atto di disposizione;
- Il debitore sia stato consapevole di pregiudicare il creditore con tale atto, nel caso l'atto posto in essere sia a titolo oneroso anche il terzo sia stato consapevole di tale pregiudizio.
Tale azione può essere esercitata nel quinquennio dalla data di compimento dell'atto.
L'azione revocatoria colpisce il comportamento che modificando la struttura del patrimonio, renda meno agevolo o meno sicuro il soddisfacimento del credito o attribuisca ad uno o più creditori una posizione di vantaggio rispetto agli altri.
L'azione non colpisce la validità dell'atto bensì incide sulla sua efficacia. Così per esempio la vendita di un bene resta paralizzata nei suoi effetti nei confronti della massa di creditori, nel senso che il bene può essere ancora compreso nel patrimonio del debitore. Tale situazione configura l'inopponibilità degli effetti traslativi ai creditori.
La revocatoria può colpire atti posti in essere nel biennio o nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, quando ricorrono determinati presupposti. Da precisare che il termine temporale non decorre dalla data di dichiarazione della sentenza, bensì dalla data di ammissione del debitore a dette procedure.
È importante determinare, ai fini dell'azione, se si tratta di atti:
- Atto a titolo gratuito. Sono privi d'effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in
adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità. Sono a titolo gratuito quegli atti nei quali il patrimonio del debitore subisce un sacrificio senza alcun corrispettivo.
- Atto a titolo oneroso. Per questi sono previste due diverse discipline a seconda che si tratti di atti c.d. anormali ed atti c.d normali di gestione. L'azione è proposta dal curatore e tende a
far dichiarare in opponibili alla massa taluni atti.
- Per gli atti c.d. anormali una volta che il curatore abbia fornito la prova della loro esistenza e del loro compimento nei 2 anni precedenti la dichiarazione, la sua domanda sarà accolta a meno che il terzo non dimostri di non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore al momento dell'atto. Tali atti sono:
- Atti a titolo oneroso compiuti nel biennio precedente in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni prese sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso. Colpisce tutti gli atti che presentano gravi sproporzioni (20-30% di scostamento dai valori di mercato).
- Atti estintivi di debiti scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento.
- I pegni, le anticresi, le ipoteche volontarie costituite nel biennio precedente per debiti non scaduti. Cioè se il fallito ha prestato garanzia nell'interesse di un terzo, non
troverà applicazione questa norma, ma si dovrà valutare se egli abbia ricevuto o meno un corrispettivo.
- I pegni, le anticresi, le ipoteche volontarie e le ipoteche giudiziarie costituite entro l'anno precedente la dichiarazione per debiti scaduti.
- Per atti c.d. normali di gestione spetta al curatore fornire la prova che il terzo fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza al momento del compimento dell'atto.
- Sono revocati, sempre che il curatore lo provi:
- I pagamenti di debiti scaduti
- Gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di diritto di prelazione, se costituiti entro l'anno precedente alla dichiarazione.
Sono esclusi dalla revocatoria
modifica- . I pagamenti d'imposte sui redditi
- . Il pagamento della cambiale, fatto a chi deve per forza accettarlo per non perdere l'azione di regresso. L'ultimo obbligato di regresso che ha girato o tratto la cambiale, deve consegnare l'importo al curatore.
- . Pagamenti compiuti dal debitore ceduto al cessionario. L'azione può essere proposta nei confronti del cedente, nel caso in cui il curatore provi che egli fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza.
Sono a titolo oneroso quegli atti per i quali al sacrificio del debitore, corrisponde un vantaggio acquisito dal suo patrimonio.
Nel caso venga accolta la domanda revocatoria proposta dal curatore
modifica- Se è revocato un rapporto a prestazioni corrispettive, il terzo deve restituire il bene ricevuto e, su sua domanda, può essere ammesso al passivo.
- Se è revocato un atto costitutivo di prelazione, il credito relativo sarà ammesso al passivo come chirografo.
- Se è revocato un pagamento, il soggetto che lo aveva ricevuto, lo deve restituire
eventualmente con gli interessi decorrenti dalla data della domanda giudiziale, e potrà chiedere di essere ammesso al passivo per la somma di cui era originariamente creditore. Non è ammessa compensazione tra il debito di restituzione al fallimento ed il credito che dovrà essere riconosciuto.
Prova
modificaPer la prova è sempre necessario un atto di data certa.
Prescrizione
modificaLa prescrizione per la revocatoria è di 5 anni che decorrono:
- Se ordinaria dal compimento dell'atto
- Se fallimentare dalla dichiarazione di fallimento
Argomenti Collegati
modifica- Lezione 1. Stato d'insolvenza
- Lezione 2. Dichiarazione di fallimento
- Lezione 3. Sentenza dichiarativa di fallimento
- Lezione 4. Effetti del fallimento
- Lezione 5. Chiusura del fallimento e riabilitazione del fallito
- Lezione 7. Le procedure concorsuali volontarie
Per approfondimenti
modificaAltri progetti
modifica- Wikipedia contiene informazioni sull'azione revocatoria fallimentare