Marchio
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.
Esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).
Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'UIMB (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti), gode di una protezione rafforzata marchio registrato. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.
Caratteristiche
modificaRequisiti
modificaIl segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti:
- Capacità distintiva. Deve contraddistinguere un prodotto o un servizio differenziandolo da quello di altri;
- novità estrinseca. Non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi simili a quelli per cui si richiede la registrazione;
- originalità. Non può consistere in una denominazione generica o descrittiva di prodotti o servizi;
- Liceità. Non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
Nullità e decadenza
modificaIl marchio è nullo
modifica- se manca di uno dei requisiti sopra elencati;
- se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.
Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative. Le prime possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. Le seconde nullità sono invece relative, in quanto possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.
Il marchio decade
modifica- per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
- per illiceità sopravvenuta cioè:
- se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
- se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
- per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo;
Marchio registrato
modificaIl marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente.
A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:
Marchio nazionale
modificaLa tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano.
In Italia i marchi vengono registrati presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato) - sezione Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi - che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.
Marchio comunitario
modificaCon un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.
La registrazione avviene presso l'U.A.M.I. (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno).
Marchio internazionale
modificaI titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale. La registrazione si effettua presentando un'unica domanda in una sola lingua ed è valida in tutti i Paesi aderenti.
Simboli
modificaIn Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela.
Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione della registrazione, anche nel periodo di tempo che intercorre tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la D di marchio depositato o il simbolo ™ (dall'inglese Trade Mark).
Tipologie di marchio
modificaOltre al marchio registrato la legislazione italiana e internazionale individuano altre tipologie di marchi:
Marchio di fatto
modificaÈ un marchio non registrato. Il marchio di fatto pur non essendo registrato gode di una particolare tutela: chi ne ha fatto uso può continuare ad usarlo anche dopo la sua registrazione ottenuta da altri purché il suo uso sia confinato nei limiti territoriali e merceologici antecedenti la registrazione.
Marchio forte e marchio debole
modificaA seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli.
- È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce).
- es. Rolex (orologi), Strega (liquore)
- È, invece, un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.
- esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (Benagol, Golasan, Momendol, No gas), in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.).
Marchio individuale e marchio collettivo
modifica- Il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.
- Il marchio collettivo, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.
Di solito il "marchio collettivo" è chiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità. L'uso non può essere limitato ad operatori affini all'attività non economica, ma deve essere ceduto nel rispetto del regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall'ente o associazione nella fase della prima registrazione.
- es. Vero Cuoio Italiano, marchio collettivo gestito dal consorzio Vero Cuoio Italiano formato da 12 concerie della provincia di Pisa.
- es. Pura Lana Vergine, marchio collettivo gestito dalla società australiana Woolmark Company.
- es. IMQ
Marchio di fabbrica e marchio di commercio
modificaIl codice civile distingue tra il marchio di fabbrica apposto dal produttore e il marchio di commercio apposto dal rivenditore del prodotto. Il marchio di fabbrica viene apposto a colui che costruisce il prodotto. Il marchio di commercio invece, viene apposto a colui che fa circolare il prodotto.
Marchio di qualità
modificaUn marchio di qualità ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. Qui di seguito sono elencati i principali marchi di qualità:
Marchio CE
modificaPer approfondire questo argomento, consulta la pagina w:Marchio CE. |
Il Marchio CE attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le Direttive comunitarie ad esso applicabili.
Marchio di origine (Ue)
modificaL'Unione Europea per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari ha creato con il Regolamento CEE n. 2081/92 i seguenti marchi:
- DOP - Denominazione di Origine Protetta (PDO - Protected Designation of Origin), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica determinata.
- es. di prodotti DOP: prosciutto di Parma, pecorino Sardo, mozzarella di bufala campana
- IGP - Indicazione Geografica Protetta (PGI - Protected Geographical Indication), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.
- es. di prodotti IGP: lardo di Colonnata, pomodoro di Pachino
- STG - Specialità Tradizionale Garantita (TSG - Traditional Speciality Guaranteed), ha il compito di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale, ma non fa riferimento ad un'origine.
- es. di prodotti STG: mozzarella
Questa categoria di marchi non deve essere registrata, ma la tutela deriva da apposite leggi.
Curiosità: l'Italia attualmente vanta il primato europeo tra i prodotti DOP, IGP e STG.
Questo sistema di tutela introdotto dalla legislazione europea nel 1992 è molto simile ad alcuni sistemi già presenti in alcuni stati europei: in Italia dal 1963 è in vigore la Denominazione di Origine Controllata (DOC), in Francia esiste l'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC), in Spagna la Denominación de Origen.
Marchio di origine (It)
modificaDenominazione di Origine Controllata è un sistema di certificazione nazionale della qualità di prodotti agroalimentari. In seguito all'entrata in vigore nel 1992 dei marchi DOP, IGP e STG questo sistema di certificazione è stato utilizzato esclusivamente per contraddistinguere i vini di qualità:
- Vini a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita, il marchio DOCG indica il particolare pregio qualitativo di alcuni vini DOC di notorietà nazionale ed internazionale. Per la certificazione DOCG sono richiesti requisiti tra i quali l'imbottigliamento nella zona di produzione e in recipienti di capacità inferiore a cinque litri
- Vini a Denominazione d'Origine Controllata, il marchio DOC indica vini di qualità originari di zone limitate richiamate nel nome del vino. Le caratteristiche enochimiche (estratto secco, acidità totale,...) ed organolettiche (colore, odore, sapore) devono rispettare precisi requisiti fissati dai Disciplinari di produzione
Ad un livello inferiore rispetto ai vini DOCG e DOC si posizionano i Vini ad Indicazione Geografica Tipica, il marchio IGT indica vini da tavola di qualità prodotti in aree generalmente ampie. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC.
Per approfondire questo argomento, consulta la pagina w:Vino#Legislazione Italiana. |
Marchio biologico
modificaNe esistono di vari tipi sia pubblici come il marchio Agricoltura biologica sia marchi privati. Questi ultimi indicano il rispetto del regolamento comunitario oppure l'adozione di norme più restrittive.
- Agricoltura biologica, è un marchio regolato dal regolamento CEE n.2092/91. Può essere apposto volontariamente dai produttori di prodotti sottoposti a un controllo e risultati composti da ingredienti di cui almeno il 95% ottenuti con il metodo biologico.
Tra i marchi privati:
- Garanzia Biologico Amab, dell'Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica
- Controllo Biologico, del Consorzio per il Controllo dei prodotti biologici
- Bioagricert
- Garanzia Aiab
- Demeter
Trasferimento del marchio
modificaIl marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Licensing
modificaCon il licensing il titolare del marchio concede ad un terzo il diritto di uso del marchio stesso.
Di norma i contratti di licensing prevedono il diritto del licenziante di controllare la qualità dei prodotti sui quali il licenziatario appone il marchio.
Merchandising
modificaIl merchandising di un marchio consiste nello sfruttamento della notorietà di un marchio in settori diversi da quello in cui il marchio originariamente si era affermato. Si distinguono diverse categorie di merchandising, tra cui il corporate merchandising, avente ad oggetto lo sfruttamenteo di un marchio, e il character merchandising, che invece sfrutta l'immagine di una persona o un personaggio di invenzione. Il merchandising, oltre che un contratto atipico costituisce una modalità del marketing di un determinato prodotto. L'efficacia del merchandising è direttamente legata alla notorietà del brand che si utilizza. Il merchandising può realizzarsi producendo internamente o in outsourcing i prodotti sui quali apporre il marchio e provvedendo alla loro distribuzione direttamente o tramite intermediari. In questa seconda ipotesi si può ricorrere al licensing.
Concetti collegati
modificaPer approfondire, vedi anche alla voce Marca il paragrafo Concetti collegati |
Anche se nel linguaggio comune spesso sono utilizzati come sinonimi i seguenti termini hanno ciascuno un proprio diverso significato:
- Marchio
- Marca o Brand
- Brand Name
- Logo
- Ditta, Ragione Sociale, Denominazione sociale
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- Università di Castellanza-Nomi a dominio, marchi, copyright
Principali banche dati per le ricerche online
modifica- (EN) World Intellectual Property Organisation - protocollo di Madrid (agenzia dell'ONU)
- http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_SearchBasic_NoReg CTM-ONLINE - Servizio di consultazione dei marchi comunitari] (Unione Europea)
- (IT) UIBM (Italia)
- (EN) UKPOffice (Regno Unito)
- (FR) INPI (Francia)
- DPINFO (Germania)
- OEPM (Spagna)
- (EN) IPO (Irlanda)
- (EN) EPA (Estonia)
- (EN) United States Patent and Trademark Office - Trademark Electronic Search System (TESS) (Stati Uniti)
- (EN, FR) CIPO (Canada)
- (EN) IP Australia
- (EN, JA) INPIT (Giappone)
- (EN) SurfIP (Singapore), motore di ricerca su diverse banche dati asiatiche più quelle europea, canadese e statunitense.
- (EN) HK IPD (Hong Kong)