Lavoro

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Lavorare significa occupare il tempo nel fare qualcosa di produttivo, traendone un vantaggio generalmente economico. Infatti il termine occupato si definisce lo status del lavoratore, e con il suo opposto, disoccupato, si definisce lo status di chi non ha un lavoro come soggetto in cerca di una prima occupazione. Il lavoratore dipendente ha generalmente una controparte, con la quale instaura un rapporto di lavoro.

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Lavoro
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto del lavoro

Il lavoro subordinato

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Nel caso di lavoro subordinato la controparte è il datore di lavoro. Il rapporto è regolato da norme giuridiche e da un contratto di lavoro stipulati su base nazionale secondo il settore di attività e su base aziendale negli accordi integrativi.

Il lavoro nella legislazione italiana

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Il codice del 1865 e la locatio

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In riferimento al vecchio codice civile italiano del 1865, sulle orme della tradizione giuridica romana, si usava definire con l'espressione locatio il lavoro come locazione di opere accanto alla locazione delle cose[1]. La locatio operis aveva ad oggetto uno specifico risultato e si distingueva dalla locatio operarum riguardante un'attività lavorativa avulsa dal rischio del risultato. In tal modo si distingueva tra lavoro autonomo comprendendo le professioni intellettuali e il lavoro subordinato[2]. Nel caso di lavoro autonomo e libera professione l'altra parte è il cliente. Nel lavoro autonomo il contratto d'opera non si svolge alle dirette dipendenze dell'imprenditore. Differenziato dal lavoro subordinato, come si è accennato, era distinto con l'espressione locatio operis. Il rapporto è regolato da accordi di fornitura di beni o servizi. Alla fine, in mancanza di una definizione omnicomprensiva di subordinazione, la dottrina ha fatto riferimento alla giurisprudenza che ha elaborato vecchi e nuovi concetti pervenendo alla distinzione, non solo generale e astratta, tra lavoro dipendente e autonomo ma alla loro qualificazione riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro[3]. Quale che sia la controparte il rapporto di lavoro deve rispondere alle norme più alte e generali del Diritto privato, in particolare il [[Diritto commerciale e il Diritto del lavoro. Nel rapporto di lavoro subordinato una forte valenza assume il Diritto sindacale. Si comprendono gli elevati risvolti pubblici del lavoro con ricadute sociali anche sul piano delle tutele giuridiche e sindacali.

La Costituzione repubblicana

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Il lavoro è il pilastro fondamentale su cui si basano le nazioni e le società. In Italia la Carta fondamentale tutela una serie di diritti dei lavoratori garantendo in particolare quelli delle fasce più deboli come le donne, infatti l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Il legislatore nell'enucleare l'articolo dunque ha voluto dar grande risalto al concetto di lavoro quale elemento fondante dello Stato. Altre importanti disposizioni costituzionali sono:

  • L'art. 4 sancisce che " La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".
  • L'art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
  • L'art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni curandone anche la formazione e l'elevazione professionale.
  • L'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
  • L'art. 37 estende alla donna gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Il codice civile all'art. 2110 tutela anche il periodo di gravidanza e di puerperio.
  • L'art. 38 tutela l'assistenza sociale e le forme di previdenza.
  • Il diritto di sciopero è garantito dall'art. 40 ed è regolato dalle leggi.
  • L'art. 41 è un crocevia nel quale si incontrano le esigenze del capitale e la sicurezza nel lavoro: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L'art. 2087 del codice civile stabiliva già l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro[4].
  • L'art. 46 prevede, ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende secondo quanto stabilito dalle leggi.

La Costituzione demanda inoltre la possibilità ai sindacati dei lavoratori di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. (Art. 39)

La disciplina generale del lavoro oggi

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La disciplina fondamentale del lavoro è contenuta nel codice civile italiano, ad esempio ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore del lavoro subordinato chi si obbliga dietro retribuzione a prestare nell'impresa il proprio lavoro che può essere intellettuale o manuale. In altre parole nel lavoro subordinato è presente una soggezione del lavoratore alle decisioni e agli ordini del datore di lavoro. Tuttavia la nozione codicistica non basta da sola a qualificare e circoscrivere il rapporto subordinato nel suo concreto atteggiarsi. In dottrina si fa rilevare l'allargamento dell'area riconosciuta come subordinata da parte della giurisprudenza come fenomeno socio-economico[5]. Altre norme importanti sono:

  • La legge n. 604 del 15 luglio 1966 sulla disciplina dei licenziamenti individuali la cui validità è subordinata all'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
  • Con una normativa organica è entrato in vigore il cosiddetto Statuto dei lavoratori con la legge n. 300 del 1970.
  • Legge n.1204 del 30 dicembre 1971[6] sancisce la "Tutela delle lavoratrici madri"
  • La legge n. 533 dell'11 agosto 1973 ha introdotto la disciplina delle controversie individuali in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria. La procedura per rivendicare davanti all'autorità giudiziaria il riconoscimento di un diritto è stata costruita con il rito del lavoro e il Giudice specializzato del lavoro[7].
  • La legge n. 125 del 10 aprile 1991 stabilisce le "azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".(art.1,co.1)[8]

I lavori atipici

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Con l'entrata in vigore della cosiddetta legge Biagi sono stati disciplinati i lavori atipici e la flessibilità nel lavoro. In realtà la legge è impropriamente così definita in quanto si tratta solo di una legge delega al governo, il D. Lgs. n. 276 del 2003. In particolare, nelle forme di flessibilità introdotte dalla nuova normativa, trovano applicazione:[9]

  • il part time (artt. 46 e 85 comma 2 del decreto n. 276)
  • il contratto di somministrazione (artt. 20-28)
  • il lavoro intermittente (artt. 33-40)
  • il lavoro ripartito (artt. 41-45)
  • il contratto di inserimento
  • il lavoro a progetto (art. 69) in parziale sostituzione della collaborazione coordinata e continuativa
  • lavoro accessorio

Altri lavori

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Altre forme di lavoro, alcune molto più diffuse di quello che si pensa superficialmente, sono:

  • associazione in partecipazione
  • socio lavoratore presso una cooperativa
  • lavoro e formazione congiunta: stage, tirocinio, praticantato, apprendistato
  • amministratore (operativo) di società

Sinonimi, derivati, classificazioni

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Il lavoro subordinato è anche denominato impiego, da cui discende il termine impiegato. Quest'ultimo termine, tuttavia è spesso utilizzato per indicare una specifica categoria di lavoratore che generalmente include lavori d'ufficio (contabilità, fatturazione, amministrazione, design, pianificazione, inserimento dati e così via), spesso in contrapposizione a quella di operaio (lavori quasi sempre legati alla manualità). Altre categorie, pressoché legate alla gerarchia, responsabilità e retribuzione sono i quadri e i dirigenti. Una vecchia consuetudine, che prevedeva la trascrizione nel libretto di lavoro, distingueva l'impiegato di concetto dall'impiegato di complemento. Un'altra consuetudine, tipica di ambienti industriali, distingue il lavoro intellettuale, dove prevale la capacità mentale, dal lavoro fisico, dove prevale la capacità fisica. Ancora nella terminologia industriale, quando ci si riferisce al lavoro come tempo e costo impiegato dai lavoratori per le attività produttive si utilizza il termine manodopera. Nella moderna terminologia aziendale, in ottica di gestione per processi in cui si contrappongono le risorse in entrata, con i risultati in uscita, per riferirsi ai lavoratori, si utilizza il termine risorse umane (pur restando in auge l'altisonante termine "maestranze" utilizzato spesso nelle comunicazioni dalle aziende alla totalità dei lavoratori). In tal modo si distinguono dalle risorse materiali e immateriali.

Estensione del termine nell'uso comune

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  • L'opera che si sta creando, costruendo o eseguendo. Può essere un'opera d'arte, un brano musicale, un testo scritto, ecc.
  • Il luogo dove si svolge l'attività di lavoro.
  • Al plurale, la locuzione Lavori Pubblici, indica opere di pubblica utilità finanziate e gestite dallo Stato o da Enti pubblici territoriali.
  1. ibid. Dizionario Enciclopedico Italiano. Istituto della Enciclopedia Italiana, Vol. VI, Voce Lavoro, pp. 748-749
  2. Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali, Perulli A., Giuffré, 1996 p. 177 ss.
  3. Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, UTET, pp. 27 ss.
  4. ibid. Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, pp. 305 ss.
  5. Prospettive del Diritto del lavoro per gli anni '80, Giugni G., Giuffré, 1983
  6. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14
  7. ex plurimis, La tutela dei diritti nel processo del lavoro, I. I diritti individuali nel processo di cognizione, AA. VV., dell'Olio M. (a cura di), contributi di Ferrari P. e Piccinini I., Giappichelli, 2006, Terza edizione
  8. Rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
  9. http://www.lavoro.gov.it/nr/rdonlyres/d61c6e85-928b-41a7-97c4-37b4e6feadb6/0/10_riforma_biagi_lavoro_atipico.pdf

Bibliografia

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  • Dizionario Enciclopedico Italiano. Istituto della Enciclopedia Italiana, Vol. VI, Voci Lavoratore, Lavoro
  • Il lavoro parasubordinato, Santoro Passarelli G., Franco Angeli, 1979
  • Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., UTET, Quarta edizione 1998, Ristampa 2000
  • Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali, Perulli A., Giuffré, 1996
  • L'uomo e il lavoro nella nuova società, Zampetti P.L., Rusconi, 1984
  • Subordinazione e diritto del lavoro. Problemi storico-critici, Spagnuolo Vigorita L., Morano, 1967
  • Accornero A., Lavoro flessibile: cosa pensano davvero imprenditori e manager, Ediesse, Roma, 2001
  • La tutela dei diritti nel processo del lavoro, I. I diritti individuali nel processo di cognizione, AA. VV., dell'Olio M. (a cura di), contributi di Ferrari P. e Piccinini I., Giappichelli, 2006, Terza edizione
  • Angioni, G., Il sapere della mano. Saggi di antropologia del lavoro, Sellerio, Palermo, 1986
  • Leroi-Gourhan, A., Ambiente e tecniche, Jaka Book, Milano, 1994

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