lezione
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Azienda
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto commerciale

Definizione modifica

Secondo il Codice Civile

Articolo 2555

Nozione

L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

L'azienda è un insieme di beni eterogenei (mobili e immobili, materiali e immateriali, fungibili e infungibili) che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell'attività. E' e resta un complesso caratterizzato da unità di tipo funzionale.

I beni materiali che formano l'azienda possono non essere di proprietà dell'imprenditore, titolare dell'azienda stessa: l'importante è che egli ne abbia disponibilità. Ciò che qualifica un bene come appartenente all'azienda è la destinazione del bene all'attività d'impresa, e il nesso di organizzazione con gli altri beni che hanno la medesima destinazione.

Segni distintivi modifica

Sono segni distintivi dell'azienda gli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l'impresa, un determinato prodotto, per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori. I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l'insegna e il marchio.

Ditta modifica

Con il termine ditta si indica il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la sua impresa. È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell'imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento dell'azienda. L'imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c'è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. L'obbligo di differenziazione grava:

  • Sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese;
  • Sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non soggetta a registrazione).

Trasferimento della ditta modifica

La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante elemento del complesso aziendale: pertanto, il titolare può essere interessato a trasferirla a un altro imprenditore realizzandone il valore di scambio, ma una ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda cui si riferisce. Se si tratta di un atto fra vivi la ditta passa all'acquirente solo con il consenso dell'alienante. In caso di morte dell'imprenditore la ditta si trasferisce automaticamente al successore.

Insegna modifica

Il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l'impresa si chiama insegna: essa ha particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi. All'insegna sono applicate tutte le norme relative alla ditta. l, insegna deve avere una propria capacità distintiva ossia deve presentare il requisito dell'originalità.Deve corrispondere a verità e novità ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprenditore. Se tali requisiti vengono a riscontrarsi la tutela dell'insegna ha i medesimi connotati di quella spettante al marchio e alla ditta.

Marchio modifica

  Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Marchio.

Il segno distintivo che contraddistingue un determinato prodotto o servizio è chiamato marchio: esso può consistere in parole o in un disegno. Si distinguono vari tipi di marchio:

  • Il marchio di fabbrica: si applica al prodotto dell'imprenditore responsabile della produzione;
  • Il marchio di commercio: viene applicato dall'imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri;
  • Il marchio collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l'origine o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Tutela del marchio modifica

La tutela del marchio consiste in un'esclusiva: il titolare del marchio ha il diritto di essere l'unico a utilizzarlo. È però condizionata dal requisito di novità: chi adotta un marchio uguali o simili ad altri già in uso non può godere di tutela.

La circolazione dell'azienda. modifica

L'azienda può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi. E' importante stabilire se un determinato atto è da qualificare come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali. La distinzione non sempre è agevole, perché può verificarsi che le parti ricorrano ad espedienti quale il frazionamento del trasferimento dell'azienda in più atti separati. Il trasferimento di azienda o il trasferimento di singoli beni aziendali deve essere operato secondo criteri oggettivi e non rifacendosi al nomen dato al contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva, perché il trasferimento di azienda può produrre effetti che incidono su terzi Le forme da osservare nel trasferimento dell'azienda sono:

1. Validità. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Così, per il trasferimento in proprietà all'acquirente degli immobili aziendali di proprietà dell'alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità [art. 1350].
2. Prova. Solo per le imprese soggette a registrazione è previsto che ogni atto di disposizione dell'azienda deve essere provato per iscritto. La scrittura e la sua mancanza comporterà come unico effetto che le parti (ma non i terzi) non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare l'esistenza del contratto [art. 2725].
3. Pubblicità. Sempre per le imprese soggette a registrazione, nel nuovo testo introdotto dalla legge 310/1993, il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio nel termine di trenta giorni.

Rapporti giuridici dell'azienda ceduta modifica

Oltre a essere un complesso di beni l'azienda è anche un fascio di rapporti giuridici, rappresentato dai rapporti contrattuali che il titolare costituisce per esigenze aziendali. Dalla gestione aziendale nascono crediti e debiti, che fanno parte anch'essi dell'azienda. Dobbiamo considerare tre casi:

  • I contratti. L'acquirente subentra automaticamente in essi salvo che:
1. Le parti abbiano pattuito diversamente
2. Il contratto. abbia carattere personale
  • Crediti. Si trasferiscono all'imprenditore acquirente. Il trasferimento ha effetto sui terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro.
  • Debiti. Passano all'acquirente mediante accollo. Si tratta, di regola, di accollo cumulativo e non liberatorio. L'alienante, debitore originario, continua a rimanere obbligato.

Avviamento. modifica

L'avviamento per un'azienda è la capacità di dare profitti; non è né un bene né un diritto, ma una semplice qualità dell'azienda, non attribuibile ai singoli beni ma solo se gestiti e organizzati unitariamente. La legge garantisce tutela attraverso il divieto di concorrenza impedendo così al precedente titolare di iniziare una nuova impresa che, per oggetto o altre circostanze, sia idonea a sviare i clienti dell'azienda ceduta nei 5 anni successivi il trasferimento della prima.