Titoli di credito
Sono fonte di obbligazione e forme di ricchezza per esigenze di rapidità. Materialmente il titolo è un documento che esprime l'obbligo, carico del soggetto che lo ha formato, di eseguire la prestazione in esso indicata. Il documento circola come bene mobile.
Caratteristiche
modifica- Incorporazione. il titolo rappresenta giuridicamente il credito: il diritto non può essere esercitato senza il legittimo possesso del documento
- Letteralità. È la presentazione e condizione a cui il titolo dev'essere fornito sono quelli che risultano nel titolo .
- Autonomia. Ad ogni passaggio di titolare il titolo si presenta come nuovo e non può così presentare vizi. È autonomo rispetto all'ultimo acquirente.
- Legittimazione del possessore. È possessore legittimato colui che ha per le mani il documento anche se non è il titolare.
I titoli di credito si dividono in tre categorie.
modifica- Titoli al portatore. Non indicano il nome del titolare e si trasferiscono con la semplice consegna. Il possessore si legittima semplicemente presentando il titolo che dimostra la consegna. Solo alcuni titoli possono essere al portatore.
- Titoli all'ordine. Si trasferiscono mediante girata all'acquirente seguita dalla consegna. È anche possibile effettuare una girata in bianco (Dichiarazione sottoscritta da girante di volontà senza indicare il giratario).
- Titoli nominativi. Per esempio azioni societarie. L'esistenza e il nome del titolare è iscritta anche sul registro dell'emittente. Quindi il trasferimento di proprietà deve essere trascritto sul registro e sul titolo stesso. Il trasferimento può avvenire anche per girata ma con limiti: può essere soltanto una girata piena e la firma deve essere autenticata dal notaio.
Eccezioni.
modificaSulla base delle quali il debitore può cercare di evitare il pagamento.
Eccezioni Reali.
modificaSi possono opporre a qualunque titolare:
- Di forma. Se manca qualche requisito formale;
- Sul contesto letterale del titolo. Se il titolo prevede una prestazione diversa da quella eseguita.
- Non riferibilità del titolo al debitore. Se la firma è falsa, se il debitore è incapace, se falso procuratore…
Eccezioni Personali.
modificaOpponibili a determinati possessori:
- Difetto di legittimazione del possessore;
- Illegittimo possesso del titolo
- Presenza di vizi nel rapporto fondamentale, motivazione dell'emissione del titolo.
Ammortamento.
modificaIl proprietario del titolo che non ne ha più il possesso può ricorrere al meccanismo dell'ammortamento, con doppio effetto:
- Togli efficacia al titolo smarrito o rubato;
- Ricostituisce la legittimazione del titolare per esercitare il diritto anche senza possesso del titolo.
L'ammortamento avviene attraverso:
- Denuncia al debitore;
- Ricorso al tribunale del luogo dove il titolo è pagabile;
- Pubblicazione presso gazzetta ufficiale.
Per titoli al portatore l'ammortamento avviene solo con la dimostrazione della distruzione.
Cambiale.
modificaÈ un titolo di credito all'ordine che contiene l'obbligazione incondizionata di pagare o far pagare la somma di denaro indicata nel titolo. Si distinguono 2 tipi:
- Pagherò Cambiario. Più semplice. Contiene la promessa formulata dall'emittente di pagare una somma di denaro a un altro soggetto (detto prenditore).
- Cambiale tratta. Implica tre soggetti. Contiene l'ordine che un soggetto (detto traente) rivolge ad un altro soggetto (detto trattario) di pagare una somma al prenditore.
Autonomia.
modificaOgni cambiale è indipendente da ogni altra cambiale girata. Ogni girante ponendo la firma diventa “obbligato cambiario”. Il creditore può quindi contare su una pluralità di obbligati per ottenere il pagamento.
Cambiale di favore.
modificaQuella che l'emittente rilascia al prenditore senza avere alcun debito ma solo per consentirgli di monetizzare la cambiale nei rapporti con qualche terzo.
Requisiti.
modificaA)Forma. Deve essere redatta per iscritto su appositi moduli filigranati.
B)Contenuto. Deve contenere delle indicazioni:
- a. Denominazione di cambiale;
- b. Promessa o l'ordine di pagare;
- c. Nome del prenditore;
- d. Scadenza;
- e. Data;
- f. Firma.
Chi sottoscrive una cambiale deve avere capacità d'agire, se l'emittente è incapace può essere assistito da un curatore.
La cambiale in bianco.
modificaI requisiti devono essere tutti presenti al momento in cui viene presentata per il pagamento. È quindi possibile emettere una cambiale in bianco, ma deve essere riempita entro 3 anni dall'emissione a pena di decadenza. Affinché si abbia cambiale in bianco vi devono ricorrere due requisiti fondamentali: la sottoscrizione dell autore del titolo nonché la denominazione di cambiale risultante dal contesto della dichiarazione del titolo. Se manca una delle clausole alle quali può supplire una disposizione di legge (ad esempio manca l indicazione di scadenza )non si ha cambiale in bianco in quanto la scadenza si considera a vista. Chi emette la cambiale a favore del titolare del titolo gli concede la possibilità di riempirla rispettando l accordo di riempimento in quanto in caso di non rispetto il debitore potrà opporre eccezione di inosservanza Dell accordo e dovrà soddisfare l obbligazione cambiaria secondo quanto risulta da detteconvenzioni e non dalla clausola apposta sulla cambiale. L eccezione di inosservanza del accordo non può essere apposta ai successivi portatori della cambiale che non siano a conoscenza del fatto che l accordo di riempimento non è stato rispettato.
Gli obbligati.
modifica2 categorie: Gli obbligati principali. Sono: Coloro ai quali il portatore del titolo può rivolgersi in prima battuta per ottenere il pagamento.
- Emittente (nel pagherò)
- Trattatario (nella cambiale tratta)
- Gli Avvallanti (dell'emittente o dell'accettante)
Gli obbligati di regresso. Quelli a cui il portatore può chiedere il pagamento in seconda battuta.
- Traente (nella cambiale tratta)
- Giranti (ex titolari della cambiale)
- Gli avvallanti (del traente o dei giranti)
La Girata.
modificaLa cambiale si trasferisce mediante girata. Il giratario più diventare a sua volta girante. La girata deve essere scritta sul documento e sottoscritta dal girante. La girata non può riguardare una sola parte del credito e non può essere subordinata a condizioni (pena nullità).
Avallo.
modificaRientra fra le garanzie personali del credito. È la garanzia che un soggetto (detto avallante) presta a favore di un altro obbligato cambiario. Se l'avallante non dichiara per chi da l'avallo questo si intende dato per l'emittente o per il traente. L'avallante diventa a sua volta obbligato cambiario.
Pagamento.
modificaAl momento della scadenza della cambiale il portatore può esigere il pagamento presentandola agli obbligati principali (e se non pagano agli obbligati di regresso).
Assegno.
modificaAnche l'assegno è l'ordine o una promessa di pagamento ma l'ordine è fatto a, e la promessa fatta da, una banca. Si distinguono 2 tipi:
1. Assegno Bancario. Ordine che chi emette l'assegno rivolge alla propria banca di pagare una somma di denaro alla persona cui l'assegno è rilasciato.
Deve esistere un precedente accordo fra banca e traente (sulla cui base la banca consegna un libretto degli assegni). Presso la banca devono esserci fondi a sufficienza per pagare l'assegno emesso (emettere un assegno a vuoto è punito con sanzione amministrativa essendo stata depenalizzata la relativa condotta). È anche vietato emettere assegni post datati.
L'assegno deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni (se pagabile ne comune di emissione) o 15 giorni (se pagabile fuori dal comune di emissione). I tempi si dilatano se pagabile fuori dallo stato o continente di emissione.
2. Assegno circolare. È un titolo di credito all'ordine (contiene la promessa). L'emittente può essere solo una banca, quindi la cifra è sicuramente coperta, a favore del creditore.