I riflessi del terrorismo islamista nel diritto: differenze tra le versioni

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→‎La stretta relazione tra Religione Islamica e Diritto Islamico: stile; maiuscole; ortografia; punteggiatura; riformulati passaggi in termini piú NPOV
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Per trattare in maniera corretta questo argomento, bisogna di spogliarsi da alcuni preconcetti in capo a un giurista o comunque ad un cittadino occidentale. Viviamo in un contesto socio-politico dove si ritiene lo Stato e la legge al disopra di ogni altro fenomeno sociale. Nessuno penserebbe mai che la religione possa mai imporre regole che abbiano una valenza superiore alla legge stessa.
In realtà ogni religione ha questa tendenza. Alcune, come la religione cristiana, hanno perso, nel corso della storia, la loro predominanza sul diritto. Altre, e qui passiamo a parlare della Religionereligione Islamicaislamica, tale predominanza non l'hanno persa. Ci occuperemo nel prossimo paragrafo di cosa questo comporta in un sistema di diritto laico come quello italiano, ma non possiamo non dire che la non predominanza della religione cristiana sul diritto non significa non influenza. La divisione manichea tra diritto e religione, che gli Stati di diritto laico sempre cercano di affermare, è in realtà una fictio storica. Basti pensare a come la religione entri comunque nel diritto di famiglia, anzi concorra pesantemente a determinarlo in Italia. Il nostro Codice civile riconosce, per esempio, le varie forme di matrimonio religioso arrivando a canonizzare, addirittura, la forma propria della religione cattolica. Il diritto, insomma, è, e potremmo dire non potrebbe non essere, influenzato dalla religione. Certo oggi la legge predomina su di essa. E' infatti la Costituzione a garantire la libertà religiosa e quindi l'esistenza stessa della religione, ma ugualmente non esiste, e mai potrebbe esistere, una separazione marcata tra le due. D'altronde la religione non è altro che una forma ideologica della società e, come illustri giuristi hanno sempre sostenuto, il diritto non puo' non nutrirsi, e in un certo senso dipendere, da quella che è la società stessa.
 
Il caso della religione islamica è però particolare. Abbiamo detto che nel corso degli anni le varie altre religioni hanno perso il loro potere nei confronti del diritto. Si è in sostanza passati da un predomionio, per esempio, del diritto canonico su quello statale, a un predomionio del diritto statale su quello canonico. In altre parole, se nel Medioevo il "cittadino italiano" (usiamo impropriamente questa dicitura non esistendo nel Medioevo né una nozione di cittadinanza né l'Italia) era soggetto prima al diritto canonico e alle sue regole e poi alle leggi dello Stato, o meglio del re e poi del principe. Oggi, o meglio a partire dalla nascita dello Stato assoluto, la situazione si è invertita e oggi viviamo, in Occidente, in un sistema dove un cittadino italiano è prima soggetto al diritto italiano e poi, e in maniera assolutamente volontaria, a quello canonico. In termini tecnici potremmo dire che si è passati da uno statuto personale religioso del diritto canonico ad uno statuto personale giuridico dello stato di diritto.