I riflessi del terrorismo islamista nel diritto: differenze tra le versioni

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→‎Breve introduzione al fenomeno del terrorismo islamista: punteggiatura; maiuscole; c.m.; citazione necessaria x2: mancano note
→‎La stretta relazione tra Religione Islamica e Diritto Islamico: stile; maiuscole; ortografia; punteggiatura; riformulati passaggi in termini piú NPOV
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Non si può affrontare la questione ISIS senza comprendere che cosa sia il diritto islamico, che l'ISIS usa sul proprio territorio, e se questo diritto sia o meno compatibile con gli stati di diritto occidentali. In altre parole ci chiederemo da prima cosa sia la ''Sharī'a'' (e in questo ci darà una mano il diritto comparato), e soprattutto se tale diritto possa vivere in un contesto occidentale; in altre parole se c'è o meno scontro di civilità, come molti spesso affermano, tra occidente e Islam, e in questo ci darà una mano il diritto ecclesiastico con le sue nozioni di laicità.
 
== La stretta relazione tra Religionereligione Islamicaislamica e Dirittodiritto Islamicoislamico ==
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{{vedi anche|La Tradizione Giuridica Islamica (Diritto Pubblico Comparato)|La Tradizione Giuridica Islamica (Diritto Privato Comparato)‎‎}}
 
[[File:Allah11.svg|miniatura|destra|Il nome di Allāh in lingua araba]]
 
Per trattare in maniera corretta questo argomento, c'è bisognobisogna di spogliarsi da alcuni preconcetti in capo ada un giurista o comunque ad un cittadino occidentale. Viviamo in un contesto socio-politico dove si ritiene lo Stato e la Leggelegge sopraal addisopra di ogni altro fenomeno sociale. Nessuno potrebbepenserebbe mai pensare che la Religionereligione potrebbepossa mai imporre regole che abbiano una valenza superiore alla legge stessa.
In realtà ogni Religionereligione ha questa tendenza. Alcune, come la Religionereligione Cristianacristiana, hanno perso, nel corso della storia, la loro predominanza sul Dirittodiritto. Altre, e qui entrapassiamo l'argomentoa parlare della Religione Islamica, tale predominanza non l'hanno persa. Ci occuperemo nel prossimo paragrafo di cosa questo comporta in un Sistemasistema di Dirittodiritto Laicolaico come l'Italiaquello italiano, ma non possiamo non dire che la non predominanza della Religionereligione Cristianacristiana sul Dirittodiritto non significa non influenza. La divisione manichea tra Dirittodiritto e Religionereligione, che gli Stati di Dirittodiritto Laicolaico sempre cercano di affermare, è in realtà una fictio storica. Basti pensare a come la Religionereligione entri comunque nel Dirittodiritto di Famigliafamiglia, anzi concorra facciapesantemente a padronedeterminarlo in Italia. Il nostro Codice Civilecivile riconosce, adper esempio, le varie forme idi Matrimoniomatrimonio Religiosoreligioso arrivandonearrivando a canonizzare, addirittura, la forma propria della Religionereligione Cattolicacattolica. Il Dirittodiritto, insomma, è, e potremmo dire non potrebbe non esserloessere, influenzato dalla Religionereligione. Certo oggi la Leggelegge predomina sullasu stessadi essa. E' infatti la Costituzione haa garantire la Libertàlibertà Religiosareligiosa e quindi l'esistenza stessa della Religionereligione, ma ugualmente non esiste, e mai potrebbe esistere, una separazione marcata tra le due. D'altronde la Religionereligione non è altro che una forma ideologica della società e, come illustri giuristi hanno sempre sostenuto, il Dirittodiritto non puo' non nutrirsi, e in un certo senso dipendere, da quella che è la Societàsocietà stessa.
 
Il caso della Religionereligione Islamicaislamica è però particolare. Abbiamo detto che nel corso degli anni le varie altre Religionireligioni hanno perso il loro potere nei confronti del Dirittodiritto. Si è in sostanza passati da un Predomioniopredomionio, adper esempio, del Dirittodiritto Canonicocanonico su quello Statalestatale, ada un predomionio del Dirittodiritto Statalestatale su quello Canonicocanonico. In altre parole, se nel Medioevo, il "cittadino italiano" (si usausiamo impropriamente questa dicitura non esistendo nel medioevoMedioevo una nozione di cittadinanza l'Italia) era soggetto prima al Dirittodiritto Canonicocanonico e alle sue regole e poi alle leggi statalidello Stato, o meglio del Rere e poi Principedel principe. Oggi, o meglio a partire dalla nascita dello Stato Assolutoassoluto, la situazione si è inversainvertita e oggi viviamo, in Occidente, in un sistema dove un cittadino italiano è prima soggetto al Dirittodiritto Italianoitaliano e poi, e in maniera assolutamente volontaria, a quello Canonicocanonico. In termini tecnici potremmo dire che si è passati da uno statuto personale religioso del Dirittodiritto Canonicocanonico ad uno statuto personale giuridico dello Statostato di Dirittodiritto.
Questo passaggio non è avvenuto in diverse tipologie religiose Orientaliorientali; tra queste la più importante è sicuramente la Religionereligione Islamicaislamica.
 
[[File:Prayer in Cairo 1865.jpg|miniatura|sinistra|Preghiera al Cairo, Egitto, 1865]]
 
Non si può parlare di Religionereligione Islamicaislamica senza tener presente che essa, nel Medio Orienteoriente, è più di una Religionereligione, è un Dirittodiritto. Nessuna Religionereligione al Mondomondo presenta un legalelegame così stringente tra Dirittodiritto e Religionereligione. Essere islamici significa essere cittadini dell' ''Ummaumma'' (Comunitàcomunità Islamicaislamica) prima ancora che cittadini del proprio Stato. EQuesto questaconcetto è unaalla cosabase dadi tener bene in mente perché avrà il suo centro diquanto trattazioneesporremo nel prossimo paragrafo. Non è quindi blasfemo dire che adper esempio il Corano possa essere ritenuto un testo di Leggelegge pari ad una Costituzionecostituzione di stampo Occidentaleoccidentale. Basti riflette che quasi nessuno degli Stati del Medio Orienteoriente ha una vera e propria Costituzionecostituzione ma tutti hanno come testo di legge fondamentale il Corano. Il Corano, insomma, rappresenta la somma legge che anche la legge statale deve rispettare. Ecco perché per un islamico rispettare una legge statale che contraddice il Corano è qualcosa di ontologicamente impossibile. Come abbiamo detto, l'Islam, per un credente non è solo una religione, per un islamico, ma è anche uno {{chiarire|status persona|si scrive cosí?}} e quello che lilo identifica come persona giuridica.
 
[[File:Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca, Saudi Arabia.jpg|miniatura|destra|Folla di pellegrini nella Spianata Sacrasacra della Mecca, la città più santa dell'Islam per la presenza della Kaʿba]]
 
E' facilmente esemplificabile tutto questo che abbiamo detto se poniamo in paragone il nostro Decalogo Biblicobiblico con i Precettiprecetti del Corano. Il musulmano nullanull'altro fa che rispettare i precetti coranici come noii cristiani, da religiosi, rispettiamorispettano il decalogo biblico. L'unica differenza sostanziale è che senella instragran parte dei noicristiani, nel corso della storia, è maturata una nonpercezione più vincolarietà aldi decalogo biblico e alladella Bibbia stessa, ecome siamonon diventantipiú vincolanti; nei paesi occidentali si è liberi di scegliere se seguire o meno questi precetti, diventandomentre invecesono ormai vincolanti le norme dello Stato nazione di cui facciamo parte. Il musulmano, invece, ritiene ancoratutt'oggi che i precetti coranici siano vincolanti e questo, vedremo, indipendentemente dal fatto che lo Stato in cui viva sia o meno fondato sulla Leggelegge Islamicaislamica. Bisogna quindi tenere bene in mente che un "cittadino" islamico segue la Leggelegge Coranicacoranica, abbia o meno essa avuto il riconoscimento dello Stato in cui vive. Un esempio potrà chiarire maggiormente. Si pensi adper esempio alla Turchia, dove lo Stato si è totalmente laicizzato. Qui un cittadino turco non è più vincolato dallo Stato a seguire per forza la ''Sharī'a'', cosa che accade adper esempio in Arabia Saudita. Il legislatore turco ha provveduto, poi, a creare norme, di diritto familiarifamiliare, potremmo dire laico. L'effetto di tale opera legislativa è stata una nonscarsissima applicazione della stessa nel concreto. La Religionereligione, o meglio il Dirittodiritto Islamicoislamico, ha dimostrato la sua forza nei confronti del Dirittodiritto Statualestatuale, eper mii verrebbe da dire non potrebbe che nonmotivi esseregià cosìesposti.
 
In conclusione, tutte queste riflessioni non possono che non farci capire come Religionela Islamicareligione scivoliislamica tenda a comportare, necessariamente, inil Dirittodiritto Islamicoislamico e come ogni cittadino di fede islamica viva diviso tra l'essere cittadino dell'Islam''umma'' e cittadino dello Stato in cui vive. E'È chiaro che, se lo Stato in cui vive è uno Stato che adotta il Dirittodiritto Islamicoislamico, saranno pochi i riflessi problematici di tale sdoppiamento. Se invece lo Stato in cui vive è uno Stato di Dirittodiritto Laicolaico, come quasi tutti i Paesipaesi Occidentalioccidentali e del Nord del Mondomondo, questo comporterà vari fattori di tensione e, vedremo, sarà una delle cause scatenanti il fondamentalismo islamico e l'odio verso l'Occidentalizzazione dell'Islamoccidentalizzazione.
 
== Il Diritto Islamico puo' vivere in un Sistema Giuridico Laico ? ==