Sentenza Corte Costituzionale n. 238/2014 (Consuetudini Internazionali e Controlimiti)

Il Giorno 23 Settembre 2014 la Corte Costituzionale, Presieduta dal Giudice Giuseppe TESAURO e composta dai Giudici Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO è stata chiama a vagliare la legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945) e dell’art. 1 [recte: art. 3] della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), dal Tribunale di Firenze con tre ordinanze del 21 gennaio 2014 rispettivamente iscritte ai nn. 84, 85 e 113 del registro ordinanze 2014, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale, dell’anno 2014. Il Giudice relatore è Giuseppe TESAURO. La Corte Costituzionale ha deciso il 22 Ottobre 2014.

lezione
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Sentenza Corte Costituzionale n. 238/2014 (Consuetudini Internazionali e Controlimiti)
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale
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Fatto modifica

Il Tribunale di Firenze è stato adito tre volte:

  • dal signor F. S. per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportato a Mauthausen in dato 8 giugno 1944, dove fu liberato solo il 25 giugno 1945, dopo innumerevoli sofferenze;
  • dai legittimi eredi del signor L. C. per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche l’8 settembre 1943, deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei lager di Kahla-Thuringa in Germania e, secondo la Croce rossa internazionale, sepolto in una fossa comune con seimila prigionieri, ridotti in schiavitù;
  • dal sig. D. B., per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche il 9 settembre 1943 a Verona, nell’ospedale dove era ricoverato, dal quale fu deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, segregato nel campo di concentramento di Zeitz, uno dei sottolager di Buchenwald, prima di essere trasferito nel campo di Hartmannsdorf Stammlager IVF e poi ancora a Granschutz dove veniva liberato dagli alleati alla fine della guerra.

La Repubblica federale di Germania, costituitasi nei giudizi, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e chiedeva al giudice di dare attuazione alla sentenza del 3 febbraio 2012 della CIG (secondo la quale «il diritto consuetudinario internazionale continu[a] a prevedere che ad uno Stato sia riconosciuta l’immunità in procedimenti per illeciti presumibilmente commessi sul territorio di un altro Stato dalle proprie forze armate ed altri organismi statali nel corso di un conflitto armato», anche allorquando lo si accusi di gravi violazioni delle leggi internazionali sui diritti umani) non accettando il contraddittorio sul merito della vicenda. Prima della sentenza della CIG, la Corte di cassazione aveva affermato che l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri riconosciuta dal diritto internazionale non ha carattere assoluto, ma può trovare un limite anche quando lo Stato operi nell’esercizio della sua sovranità, ove le condotte integrino crimini contro l’umanità, tali da configurare un crimine internazionale. La Corte di cassazione, mutando orientamento sulla scia della predetta decisione internazionale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. A conferma di tale orientamento sarebbe, poi, sopraggiunta la legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004 nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) che all’art. 3 contiene l’espressa esclusione della giurisdizione italiana per i crimini di guerra commessi dal Terzo Reich anche per i procedimenti in corso. Tribunale di Firenze:

  • è dubbio che l’immunità degli Stati, in specie fra quelli dell’Unione europea, possa ancora consentire, ancorché solo per effetto di consuetudini internazionali anteriori all’entrata in vigore della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’esclusione incondizionata della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali violati da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
  • dubita che, nell’ambito del diritto interno, il principio di eguaglianza sovrana degli Stati, con riguardo al suo corollario in materia di immunità, possa giustificare il sacrificio della tutela giurisdizionale di un diritto fondamentale quando e se la tutela è richiesta verso uno Stato, diverso da quello di appartenenza del giudice adito, che abbia commesso un crimine internazionale ancorché nell’esercizio dei poteri sovrani. Il carattere assoluto dell’immunità internazionale preclude, per gli individui interessati, qualsiasi possibilità di veder accertati e tutelati i propri diritti, nella specie già negati nell’ordinamento interno tedesco. Si violerebbe l'art. 24 Cost..

Il Tribunale di Firenze rimette la questione al vaglio di legittimità costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma interna, prodotta, ex art. 10, primo comma, Cost., in conformità alla consuetudine internazionale formatasi prima della Costituzione, che nega nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra la giurisdizione dello Stato in cui l’illecito ha, almeno in parte, prodotto i suoi effetti lesivi. Aggiunge che l’art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite, che prescrive che «ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte», essendo trasposto nell’ordinamento interno in forza della legge di ratifica avente valore sub-costituzionale anche se in forza di norma di rango costituzionale (l’art. 11 Cost.), obbliga l’ordinamento interno solo se e nella parte in cui è compatibile con la Costituzione. Pertanto, il dubbio di legittimità costituzionale deve coinvolgere anche la legge n. 848 del 1957, nella parte in cui, recependo la Carta ONU ed in particolare l’art. 94 della stessa, vincola tutti gli organi dello Stato ad adeguarsi alle sentenze della CIG, ivi compresa quella qui conferente del 3 febbraio 2012. Sulla base dei medesimi argomenti censura, altresì, l’art. 3 della legge n. 5 del 2013, in ragione del fatto che in esso è stato ulteriormente disciplinato l’obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della CIG che ha negato la giurisdizione del giudice italiano nella causa di risarcimento del danno per i crimini ritenuti iure imperii commessi dal Terzo Reich nel territorio italiano. Uguali conclusioni rivelano le parti citate dei tre giudizi rillevando inoltre che non si violerebbe solo l'art. 24 Cost. ma anche le stesse norme di diritto internazionale che condannano e perseguono i crimini contro l'umanità.

Si oppone l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale oppone:

  1. l’inammissibilità della questione sollevata, in quanto volta a sottoporre al sindacato di legittimità costituzionale la norma consuetudinaria sull’immunità che sarebbe riconducibile ad una fase anteriore all’adozione della Costituzione e non sarebbe, pertanto, sottoponibile al giudizio promosso dal giudice a quo, secondo l’orientamento consolidato della Corte costituzionale, la quale avrebbe affermato che solo le consuetudini internazionali venute ad esistenza dopo l’entrata in vigore della Costituzione possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze nn. 48 del 1979, 471 del 1992, 15 del 1996, 262 del 2009).
  2. il vaglio circa la sussistenza della giurisdizione assuma un carattere logicamente pregiudiziale rispetto al sindacato di merito, cosicché sostenere che la semplice domanda di risarcimento per danni recati da atti contrari a norme materiali inderogabili sia idonea a fondare la giurisdizione dello Stato territoriale paleserebbe un inammissibile rovesciamento dei rapporti di logica precedenza tra le due distinte valutazioni in rito ed in merito. La Corte costituzionale avrebbe affermato che l’art. 10, primo comma, Cost. rinvia alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, attribuendo ad esse un valore di norme costituzionali ed avrebbe risolto l’apparente contrasto tra immunità e diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. alla luce del principio di specialità, riconoscendo che la compressione del principio espresso dall’art. 24 Cost. può giustificarsi in virtù dei preminenti interessi sottesi all’esigenza di garantire l’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione territoriale. L’obbligo di rispettare l’immunità dello Stato estero troverebbe il suo fondamento anche in altre disposizioni (oggetto di impugnativa) ed in specie nell’art. 94 dello Statuto dell’ONU, recepito in Italia con la legge n. 848 del 1957, il quale impone a ciascuno Stato membro di conformarsi alle decisioni della CIG, e nell’art. 3 della legge n. 5 del 2013, che ne costituisce esatta integrazione. Il dovere per l’Italia di conformarsi alle consuetudini internazionali nonché alle decisioni della CIG, come statuito dal citato art. 94 dello Statuto dell’ONU, troverebbe il proprio fondamento anche nell’art. 11 Cost. il quale imporrebbe all’Italia di rispettare le norme consuetudinarie di diritto internazionale come individuate dalla CIG, alle cui decisioni l’Italia è tenuta a conformarsi ai sensi dello Statuto dell’ONU.

Tra l'altro eccepisce anche che in questo caso si sindaca una Norma e non un Atto e che l'Immunità è una norma a presidio delle pace ai sensi dell'art. 11 Cost., limitandosi la sovranità dello Stato.

Diritto modifica

La Corte Costituzionale rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura generale dello Stato:

  1. l’Avvocatura generale dello Stato deduce che l’immunità dalla giurisdizione qui evocata è oggetto di una norma internazionale consuetudinaria generalmente riconosciuta formatasi in epoca precedente all’entrata in vigore della Costituzione italiana e per tale ragione sarebbe insuscettibile di verifica di costituzionalità. L’eccezione non è fondata. La Corte conferma specificamente quanto rilevato con chiarezza nella sentenza n. 1 del 1956: «L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali». E questo vale anche per le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui al meccanismo di adattamento automatico dell’art. 10, primo comma, Cost. che si siano formate prima o dopo la Costituzione. Sono esclusi dallo scrutinio riservato alla Corte cotituzionale soltanto gli atti che hanno un rango ed una forza inferiori rispetto alla legge.
  2. si fonda sull’assunto che il difetto di giurisdizione non potrebbe essere verificato in base alla portata della norma internazionale sull’immunità degli Stati per gli atti ritenuti iure imperii, in quanto altrimenti si determinerebbe un «inammissibile rovesciamento dei rapporti di logica precedenza tra le due distinte valutazioni in rito e in merito». Anche questa eccezione non è fondata, per il semplice motivo che un’eccezione relativa alla giurisdizione richiede necessariamente una valutazione del petitum in base alla prospettazione della domanda, come formulata dalle parti.

Nel merito, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost»., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, non è fondata.

Dal thema decidendum sottoposto alla Corte è stata esclusa dal giudice rimettente ogni valutazione sulla interpretazione da parte della CIG della norma internazionale consuetudinaria relativa all’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. La Corte non potrebbe procedere ad un tale scrutinio. Si tratta, infatti, di una norma di diritto internazionale, dunque esterna all’ordinamento giuridico italiano, la cui applicazione da parte dell’amministrazione e/o del giudice, in virtù del rinvio operato nella specie dall’art. 10, primo comma, Cost., deve essere effettuata in base al principio di conformità, e cioè nell’osservanza dell’interpretazione che ne è data nell’ordinamento di origine, che è l’ordinamento internazionale. In questa occasione, la norma che interessa è stata interpretata dalla CIG, precisamente in vista della definizione della controversia tra Germania ed Italia, avente ad oggetto la giurisdizione del giudice italiano su atti imputabili alla RFG. La CIG ha affermato che, allo stato, non si rinvengono sufficienti elementi nella prassi internazionale per dedurre l’esistenza di una deroga alla norma sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti iure imperii relativa alle ipotesi, che ha ritenuto sussistenti nella specie, e come ammesso dalla stessa RFG, di crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. La medesima Corte ha anche espressamente riconosciuto che il difetto di giurisdizione dei giudici italiani comporta un sacrificio dei diritti fondamentali dei soggetti che hanno subito le conseguenze dei crimini commessi dallo Stato straniero ed ha individuato, sul piano del diritto internazionale, nell’apertura di un nuovo negoziato il solo strumento per definire la questione. Sul piano del diritto internazionale, l’interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un’interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa la Corte Costituzionale. Lo stesso principio è stato con chiarezza affermato già nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 con riguardo all’interpretazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) resa dalla Corte di Strasburgo.

Resta da verificare e risolvere il prospettato conflitto tra la norma internazionale da immettere ed applicare nell’ordinamento interno, così come interpretata nell’ordinamento internazionale, norma che ha rango equivalente a quello costituzionale, in virtù del rinvio di cui all’art. 10, primo comma, Cost., e norme e principi della Costituzione che con essa presentino elementi di contrasto tali da non essere superabili con gli strumenti ermeneutici. In tali ipotesi spetta al giudice nazionale, ed in particolare esclusivamente alla Corte Costituzionale, una verifica di compatibilità costituzionale, nel caso concreto, che garantisca l’intangibilità di principi fondamentali dell’ordinamento interno ovvero ne riduca al minimo il sacrificio. Non v’è dubbio che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).

La norma internazionale consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, in origine assoluta in quanto comprensiva di tutti i comportamenti degli Stati, in tempi meno remoti, ossia nella prima parte del secolo scorso, è stata oggetto di un’evoluzione progressiva dovuta alla giurisprudenza nazionale della maggior parte degli Stati, fino alla individuazione di un limite negli acta iure gestionis, formula di immediata comprensione. Ed è notorio che è stato merito principalmente della giurisprudenza italiana e di quella belga (c.d. tesi italo-belga). In definitiva, si è ridotta, ad opera delle giurisdizioni nazionali, la portata della norma del diritto consuetudinario internazionale, nel senso che essa attribuisce l’immunità dalla giurisdizione civile degli altri Stati solo per gli atti ritenuti iure imperii. E ciò principalmente allo scopo di escludere la concessione del beneficio dell’immunità almeno quando lo Stato agisce come privato, ipotesi che appariva una iniqua limitazione dei diritti dei contraenti privati

Si rivela indispensabile alla luce dell’art. 10, primo comma, Cost., il quale impone di accertare se la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell’ordinamento internazionale, possa entrare nell’ordinamento costituzionale, in quanto non contrastante con principi fondamentali e diritti inviolabili. E ciò è proprio quanto è accaduto nella specie. Fra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio a difesa dei propri diritti riconosciuto dall’art. 24 Cost., in breve il diritto al giudice. A maggior ragione, poi, ciò vale quando il diritto in questione è fatto valere a tutela dei diritti fondamentali della persona. La diversità di piano, sostanziale e processuale, non consente di scinderne la comune rilevanza rispetto alla compatibilità costituzionale della regola dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. Sarebbe invero arduo individuare quanto resterebbe di un diritto se non potesse essere fatto valere dinanzi ad un giudice per avere effettiva tutela. La norma consuetudinaria internazionale sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l’umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime: il che è peraltro riconosciuto dalla stessa CIG, che rinvia la soluzione della questione, sul piano internazionale, ad eventuali nuovi negoziati, individuando nella sede diplomatica l’unica sede utile. Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l’umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell’ambito dell’ordinamento interno.

In questo caso vi è un evidente contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto. La questione prospettata dal giudice rimettente con riguardo alla norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati è, dunque, non fondata, considerato che la norma internazionale alla quale il nostro ordinamento si è conformato in virtù dell’art. 10, primo comma, Cost. non comprende l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, i quali risultano per ciò stesso non privi della necessaria tutela giurisdizionale effettiva.

Diversamente va valutata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848). Tale disposizione è censurata per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui, dando esecuzione alla Carta delle Nazioni Unite, ed in specie all’art. 94 della medesima, che prescrive che «ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della CIG in ogni controversia di cui esso sia parte», impone espressamente all’ordinamento interno di adeguarsi alla pronuncia della CIG anche quando essa, come nella specie, ha stabilito l’obbligo del giudice italiano di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di quello Stato che consistano in violazioni gravi del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali quali i crimini di guerra e contro l’umanità.

Deve dichiararsi, anche, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

Si censura inoltre l’art. 3 della legge n. 5 del 2013. Sulla base di argomenti analoghi a quelli svolti a sostegno delle altre questioni in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche quando essa, come nella specie, gli impone di negare la propria giurisdizione di cognizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l’umanità, ritenuti iure imperii, commessi dal Terzo Reich nel territorio italiano. Tale articolo, infatti, impedendo l’accertamento giurisdizionale e l’eventuale condanna delle gravi violazioni dei diritti fondamentali subìte dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità, perpetrati sul territorio dello Stato italiano investito dall’obbligo di tutela giurisdizionale, ma commessi da altro Stato nell’esercizio, ancorché illegittimo, dei poteri sovrani, contrasta con il principio di tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili, consacrato negli artt. 2 e 24 Cost. Si tratta, nella sostanza, di una disposizione di adattamento ordinario, diretta alla esecuzione della sentenza della CIG del 3 settembre 2012. Con tale articolo, in altri termini, si è provveduto a disciplinare puntualmente l’obbligo dello Stato italiano di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la CIG abbia escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione, e giungendo fino al punto di individuare un ulteriore caso di impugnazione per revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.

Sentenza modifica

La Corte Costituzionale ha così deciso il 22 Ottobre 2014:

  1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno);
  2. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;
  3. dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze.

Massima della Sentenza modifica

La Corte, rigettando le eccezioni di innammissiblità, in primo luogo ribadisce che essa ha la competenza di vagliare qualsiasi tipo di atto avente forza di legge (pertanto anche una norma come in questo caso, cosa eccepita dall'Avvocatura come limite al sindacato in specie) non potendo vagliare solo atti che non hanno forza di legge. Ribadisce anche che essa può vagliare i suddetti atti e norme indipendentemente dal fatto che essa siano antecedenti o meno alla Costituzione non avendo di fatto la Costituzione posto limiti in tal senso e anzi imponendosi la Costituzione stessa come prevalente su ogni altro atto e norma.

Entrando nel merito, la Corte chiarisce che l'interpretazione chiarificante del diritto consuetudinario internazionale non è compito dei giudizi nazionali, né suo, ma del giudice internazionale competente. Pertanto l'interpretazione fornita dalla CIG sul diritto consuetudinario in questione (ius imperii e immunità) non è vagliabile nè contestabile dalla corte.

Ugualmente però essa ha la facoltà/onere (esclusivo dato che in un sistema accentrato di legittimità è la sola a poter vagliare la costituzionalità delle norme) di ponderare gli atti internazionali, fossero anche sentenze (vedi come nei confronti della CEDU), applicando eventualmente la teoria dei "controlimiti" (che trova la sua prima applicazione esplicita in questa sentenza e che si attuano caso per caso in base a due parametri e cioè l'intensità della violazione del diritto e la qualità del bene o interesse contrapposto) nel caso in cui vadano a ledere principi fondamentali dello Stato quali quelli non sottoponibili neppure a revisione costituzionale ai sensi dell'art. 138 Cost. e sanciti nell'art. 139 Cost. nella definizione di "forma Repubblicana".

Singolare è la decisione finale. La Corte ammette e rivela che la norma internazionale, come interpretata dalla CIG lede l'art. 24 Cost., diritto fondamentale dello Stato (e non potendosi ammettere, come invece eccepisce l'Avvocatura, una tale lesione per promuovere la pace ai sensi dell'art. 11 Cost., limitandosi la sovranità dello Stato, andandosi a tutelare in questo caso dei crimini e non degli atti di governo di uno Stato straniero). Applicando però la teoria dei "controlimiti" di fatto tale interpretazione della consuetudine internazionale non entra proprio attraverso il meccanismo dell'art. 10 Cost. (o meglio è stata espulsa dall'ordinamento senza tangerlo) e pertanto deve dichiarare inammissibile l'eccezione di incostituzionalità mossa perché la norma non è rilevabile nell'ordinamento. Un giudice quindi che nel futuro si trovasse a dover sindacare una norma internazionale come interpretata da una qualsiasi corte internazionale (CIG o CEDU) dovrebbe rinviare il giudizio di incostituzionalità alla Corte Costituzionale e attendersi una dichiarazione di inammissibilità che gli fare ottenere l'obiettivo di non applicare la sentenza CIG. Accoglie tutte le altre eccezioni nella parte in cui impongono lo Stato e il Giudice ad adeguarsi alle sentenze CIG imponendo al giudice di dichiarare la propria giurisdizione su atti lesivi dei diritti fondamentali come nel caso dei crimini contro l'umanità.


Il Testo completo della Sentenza è disponibile qui: http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do