Rappresentanza Commerciale

lezione
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Rappresentanza Commerciale
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto commerciale

Ausiliari dell'imprenditore commerciale e rappresentanza.

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L'imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti. La collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e o per conto dell'imprenditore con un agire in rappresentanza dell'imprenditore con specifica dichiarazione di volontà di quest'ultimo attraverso la procura. Il terzo che decide di contrattare con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto perciò ad accertare l'esistenza della procura (il contratto concluso dal falsus procurator è infatti improduttivo di effetti ed il terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato).

Articolo 1398

Rappresentanza senza potere.

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Queste regole cedono invece il passo ad altre, parzialmente diverse, quando si è in presenza di determinate figure tipiche di ausiliari interni che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per l'imprenditore. Distinguiamo:

L'institore.

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Colui che è preposto, dal titolare, all'esercizio dell'impresa di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. È nel linguaggio comune, il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. La carica comporta innanzitutto che l'institore è tenuto all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa (o della sede cui è preposto). In caso di fallimento dell'imprenditore troveranno applicazione nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito, fermo restando che solo l'imprenditore potrà essere dichiarato fallito e solo l'imprenditore sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento.

L'institore può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (rappresentanza sostanziale) ma non è legittimato a compiere atti che esorbitano dalla gestione dell'impresa. I poteri rappresentativi dell'institore possono essere ampliati o limitati dall'imprenditore. Le limitazioni saranno però opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese.

L'institore deve rendere palese al terzo con cui contratta tale veste, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato altrimenti sarà obbligato nei confronti del terzo e deve renderla palese spendendo il nome del rappresentato (il rappresentante che non osservi tale regola obbliga pero' anche l'imprenditore se si tratta di atti riguardanti l'esercizio di impresa

I procuratori.

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Coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa , pur non essendo preposti ad esso. Il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo (ad esempio il direttore del Personale, del Settore acquisti ecc).

Il procuratore non ha la rappresentanza processuale, non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e l'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso.

I commessi.

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Ai commessi sono affidate mansioni esecutive e materiali; a loro è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento è però un potere più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori. A tutti i commessi è riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. L'imprenditore può limitare o ampliare i poteri. Non è tuttavia previsto un sistema di pubblicità legale perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei.