Legge scuola provincia autonoma di Trento
Nella provincia autonoma di Trento la scuola viene normata dalla legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006, il cui testo si trova qui Legge provinciale n.5 del 7 agosto 2006
Il testo che trovate al link è interattivo. Qui sotto a mo' di appunti si riporta una sintesi degli articoli della legge.
In questa lezione vengono riportati i link alle norme citate nella legge e un riassunto commento alla stessa.
Costituzione della Repubblica Italiana modifica
La legge fa riferimento ai seguenti articoli della Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 2 modifica
La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 modifica
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 29 modifica
La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 33 modifica
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34 modifica
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Commentando e riassumendo
Titolo I, Capo I modifica
Sistema educativo di istruzione e formazione in Provincia di Trento
Finalità e principi generali
Articolo 1 modifica
Come e a cosa viene applicata la legge: collocazione del sistema scolastico trentino in quello nazionale, organizzazione e tipologia delle funzioni, ordinamenti e piani di studio, risorse umane, rapporti tra i soggetti del sistema educativo provinciale.
Articolo 2 modifica
- Comma
Dopo aver citato gli articoli della costituzione riportati più sopra, vengono elencate le finalità e principi generali:
- centralità della scuola pubblica e unitarietà con il sistema nazionale :
(GU n.67 del 21-3-2000)
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
- vengono riconosciute istruzione, formazione professionale e alta formazione professionale
- scuole dell'infanzia: educazione integrale, emotiva e relazionale, dei bambini in continuità con progetto pedagogico, primaria responsabilità dei genitori
- qualificare l'insegnamento per migliorare l'apprendimento dei ragazzi e la relazione con altri ed il territorio, favorire pluralismo culturale e libertà d'insegnamento
- promuovere autonomia trentina
- formare persone, favorirne l'inserimento sociale e professionale in una dimensione ecosostenibile, nazionale ed europea
- educare alla legalità, alla pace, alla cittadinanza responsabile, alla solidarietà
- conoscenza della storia e dell'Europa (non sembrerebbe solo la storia d'europa;-)
- garantire formazione continua e e aggiornamento alle scuole paritarie
- favorire e sostenere l'educazione permanente
- integrazione bisogni educativi speciali sia di origine personale, che sociale, che familiare
- promuovere formazione professionale
- incentivare frequenza università e alta formazione professionale in ambito europeo e all'estero
- favorire accoglienza
- educare alle pari opportunità
- favorire conoscenza territorio montano e alpino
- Azioni
- programmazione
- raccordo tra i vari ordini di scuola infanzia e primaria)
- integrazione istruzione formazione e politiche sul lavoro
- partecipazione a iniziative di istruzione e formazione interregionali, internazionali.....
- erogazione del servizio educativo
- controllo e valutazione del sistema
- informazione e comunicazione istituzionale
- orientamento
- formazione continua per gli insegnanti
- coinvolgimento associazioni sportive(!)
Articolo 3 modifica
Norme a tutela Delle minoranze linguistiche. Insegnamento della cultura e della lingua ladina, si può usare il tedesco per cimbro e mocheno.
D.L. 592, 16 dicembre 1993
L.P. 30 agosto 1999
Articolo 4 modifica
Organizzazione della scuola in Trentino:
- Servizio educativo (art. 8, Capi II e III Titolo II)
- Governo del sistema educativo ( Capo V Titolo II) , Scuola Ladina (Capo I Titolo III)
- Ricerca ( Sezione III Capo V Titolo II)
- Valutazione ( Sezione III Capo V Titolo II)
Articolo 5 modifica
- La provincia provvede ad informare sul sistema scolastico dal punto di vista istituzionale
(L.P. 1590, 7 giugno 2000, informazione delle P.A.)
- Gli istituti a loro volta informano in più modi per migliorare accesso ai servizi e semplificare procedure
- La provincia assume delle iniziative ulteriori per rispettare accesso all'informazione e trasparenza
(L.P. 23, 30 novembre 1992, democratizzazione e trasparenza)
Articolo 6 modifica
Rapporti con il sistema di educazione e di valutazione nazionale
- Il sistema provinciale fa parte del sistema nazionale e concorre(?) al sistema nazionale di valutazione
- Il sistema provinciale collabora anche scambiando dati con il sistema nazionale
Articolo 7 modifica
Integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle dello sviluppo economico e sociale del territorio
- Il sistema educativo provinciale concorre alla crescita sociale ed economica del territorio(!), educando, formando e integrandosi con altri attori del sistema economico-sociale trentino.
- Come integrarsi? Seguendo il programma di sviluppo provinciale (L.P. 4, 8 luglio 1996, Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).
- La Provincia promuove educazione e formazione permanente.
3 bis. La Provincia promuove servizi di consulenza psicologica rivolti a studenti in un contesto di multiculturalità, anche per genitori e docenti, per abbattere il rischio di abbandono scolastico.
(aggiunto dall'art. 8 della l.p. 6 maggio 2016, n. 5) - Articolo di difficile interpretazione. (Consultare: articolo 17, comma 2, lettera a), L.P. n. 4 del 1996 )
Titolo I, Capo II modifica
Servizio educativo provinciale
Articolo 8 modifica
Servizio educativo provinciale
- Il sistema educativo fa il servizio educativo
- Composto:
- Scuole infanzia provinciale ed equiparate
- Scuole infanzia (legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)
- Piano provinciale permette in alcuni casi agli Istituti comprensivi ad organizzare scuole infanzia ( legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
- Nel Titolo II, Capo IV vengono esperesse delle regole per la libera istituzione di attività formative "private".
- La provincia promuove l'accesso all'università ed all'alta formazione.
Articolo 9 modifica
Articolo 10 modifica
Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10
Commi 1,2 modifica
Individuano gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative dirigenti e docenti.
Comma 3 modifica
Libertà d'insegnanmento
Comma 4 modifica
Altro personale: amministrativo, tecnico, ausiliario e assitenti educatori alle dipendenze del dirigente
Commi 5, 5bis, 5 ter modifica
Assitenti educatori e lettori
Comma 5 quater modifica
Curricullum del docecnte
Decreti attuativi modifica
In questa pagina di Vivoscuola sono riportati i Decreti attuativi