Le valutazioni di impatto ambientale (urbanistica)

Nel 1986 è nato il ministero dell'ambiente, quindi la normativa riguardante all'ambiente è piuttosto recente, risultando più difficile dare giudizi complessivi. Tutto ciò che fa capo all'ambiente può essere diviso in vari settori quali:

  • Parchi e aree protette (approccio naturalistico che focalizza l'attenzione sulla protezione della natura, ed in particolare della fauna e della flora);
  • Tutela del paesaggio, la cui concezione risale a leggi del 1939 che per la prima volta parlano di bellezze d'insieme, valutando quindi la valenza estetica del paesaggio. Il concetto si è poi evoluto intendendo come tutela del paesaggio la protezione dell'identità dei luoghi infatti tale materia è oggi di competenza anche del ministero dei beni culturali e ambientali.
  • Ecologia, che può essere declinato nei suoi sottoelementi che sono acqua, suolo, aria e rumore. Gli tutela ecologica riguarda quindi la difesa di questi sottoelementi attraverso strumenti e normative dedicate.
appunti
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Le valutazioni di impatto ambientale (urbanistica)
Tipo di risorsa Tipo: appunti
Materia di appartenenza Materia: Urbanistica

Tutti questi spetti sono influenzati da strumenti che riguardano le valutazioni e da alcuni documenti programmatici delle amministrazioni locali (agenda XXI) contenenti una serie di azioni che la pubblica amministrazione si propone di attuare per la tutela dell'ambiente. Le valutazioni si differenziano in:

  • VIA (valutazione di impatto ambientale)
  • VAS (valutazione ambientale strategica)

Tali strumenti sono complementari ai piani ambientali che sono in particolare il piano territoriale di coordinamento ambientale, il piano di parco e il piano di bacino (piano di tutela dell'aspetto ecologico legato al tema delle acque) I piani sono molto diversi dalle valutazioni, in quanto il piano si pone l'obbiettivo di programmare (reperimento e gestione delle risorse economiche anche in base a parametri temporali), pianificare (salvaguardia degli equilibri di sviluppo delle varie zone del territorio cercando di mantenerne una certa omogeneità), gestire (attuazione concreta del piano) e progettare (riguarda le modifiche e le trasformazioni del suolo, che rientrano anche dentro le altre azioni), quindi la maggiore attività di un piano è dare delle destinazioni d'uso attraverso una zonizzazione del territorio stesso, mentre le valutazioni valutano la validità dal punto di vista ambientale delle azioni che si è programmato di eseguire sul territorio e possono riguardare sia i progetti che i piani.

In particolare la VIA riguarda la valutazione di impatto ambientale dei singoli progetti, mentre la VAS è una valutazione più generale sui piani e sui programmi. La valutazione ha anche l'ambizione di valutare i piani e i progetti anche su periodi a lungo termine, cercando quindi di fare previsioni sulla sostenibilità dei progetti e dei piani nel tempo. Un altro aspetto caratterizzante le valutazioni è l'aspetto partecipativo, ovvero la possibilità di una pronuncia anche da parte della popolazione, attraverso delle conferenze di valutazione.

La coscienza ambientale inizia come visto a svilupparsi negli anni '80, in particolare a seguito di incidenti e disastri ambientali su ampia scala che richiamano l'attenzione su talee argomento. Proprio in quegli anni vengono prodotti molti documenti riguardanti la salvaguardia dell'ambiente, riferendosi anche a precedenti esperienze già vissute in nord America e risalenti ai primi anni '70.

Nel 1973 si inserisce il tema ambientale tra le priorità della comunità europea che prevede dei finanziamenti a favore di azioni di tutela del paesaggio.

A questa presa di coscienza segue nel 1986 l'atto unico europea che definisce le materie di competenze della comunità europea, tra le quali spicca il tema di tutela ambientale. Viene quindi stabilito il principio di chi inquina deve pagare, ed il principio di sussidiarietà (trattato di maastricht del 1982) che propone il concetto che l'intervento politico debba essere gestito dall'ente più vicino alla tematica in oggetto, in modo da delegare le singole amministrazioni pubblica alla tutela del paesaggio. Si introduce anche il concetto di sviluppo sostenibile che prende in considerazione anche il fattore tempo a proposito degli eventuali effetti prodotti sull'ambiente da determinate azioni, infatti si afferma che lo sviluppo deve rispondere alle esigenze del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze.

A seguito di tutti questi concetti, sul finire degli anni '80 sono stati inseriti degli strumenti che potessero concretizzare tutti questi principi. È proprio per poter prevedere e quindi controllare gli effetti prodotti sull'ambiente degli interventi attuati attraverso gli strumenti che sono state introdotte le valutazioni di impatto ambientale (legge 349 del '96).

La regione Liguria, tra le prime in Italia, ha legiferato sul tema ambientale promulgando una legge specifica sulla VIA con la legge n° 22 del 1994. Con il termina VIA si definisce un processo tecnico-scientifico messo in atto da autorità preposte che a livello nazionale si identificano nel ministero dell'ambiente e a livello locale nell'ente regione, basandosi proprio sul sopracitato principio di sussidiarietà.

Si definisce invece BIA (bilancio di impatto ambientale) un atto di rilevanza amministrativa in cui si sintetizza un processo di raccolta di pareri, al seguito della quale si può definire se un intervento sia assoggettabile alla VIA, è quindi un processo preliminare per capire su quanti soggetti può avere ricadute un determinato intervento.

A seconda dell'entità del progetto proposto si hanno diverse autorizzazioni che devono essere ottenute, quindi in alcuni casi, ed in particolare per progetti non molto estesi, non si necessità di alcuna valutazione. Ad esempio per opere di grande estensione bisogna essere sottoposti a VIA nazionale, in particolare devono sottoporsi a tali valutazioni: impianti petroliferi, impianti di smaltimento rifiuti, acciaierie, impianti chimici integrati, costruzione di infrastrutture di rilevanza nazionale, i porti commerciali marittimi e solo in Italia la costruzione di dighe.

Devono invece essere sottoposti a VIA locale gli impianti sciistici, i porti turistici ed altre opere minori. Tutte queste cose come detto sono state recepite con la legge 349 e hanno subito periodici aggiornamenti fino al decreto legislativo numero 4 del 2008.


Per realizzare quindi quelle particolari opere il committente deve presentare una richiesta di compatibilità ambientale che deve contenere il progetto dell'opera, una documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione (ovvero l'avviso ai cittadini della possibile realizzazione dell'opera) e lo studio d'impatto ambientale (SIA) di competenza dei tecnici progettisti dell'opera, dando testimonianza di aver tenuto conto anche dei risvolti ambientale del progetto stesso. Lo studio d'impatto ambientale contiene i possibili effetti dell'opera sull'ambiente, la specificazione degli scarichi, ovvero i materiali di risulta che devono essere smaltiti a seguito della realizzazione della costruzione, le misure previste per mitigare gli effetti dell'opera e il piano di monitoraggio ambientale, cioè il riscontro delle previsioni attraverso un monitoraggio periodico di particolari indicatori ambientali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del progetto e dei documenti della SIA i cittadini possono presentare eventuali osservazioni a seguito delle quali viene poi prodotta la VIA che generalmente non boccia in toto un progetto, ma può metterne in discussione alcune sue parti che se opportunamente modificate possono rendere il progetto realizzabile in quel determinato luogo, ed in particolare non discute la validità del progetto, ma piuttosto il suo rapporto con il contesto. Dal punto di vista tecnico la SIA contiene il progetto inserito al'interno di 3 quadri, che sono il quadro programmatico (strumenti pianificatori presenti), progettuale (descrizione del progetto in base alla variazione di domanda e offerta suscitata, ovvero giustificare la validità di realizzazione dell'opera) e ambientale (verifiche delle caratteristiche dell'ambito territoriale che deve essere in grado di recepire l'opera). Se questi punti non sono soddisfatti il progetto non viene nemmeno considerato tale e quindi non potrà essere realizzato.

Dopo quest'attività è necessario compierne un'altra, infatti la VIA dispone che vegano previste delle alternative riguardo all'intervento, ad esempio studiandone localizzazioni diverse su un determinato sito o addirittura studiando l'alternativa zero, ovvero la non realizzazione del progetto. Questa valutazione di più scenari ha un analogia con la VAS.

Metodologicamente il percorso corretto è quello che dalla VAS va poi alla VIA, infatti è necessario che un progetto sia validato in prima analisi dal punto di vista pianificatorio e solo successivamente l'analisi si sviluppi ad un livello più particolareggiato. Nonostante questo storicamente si è affermato il procedimento inverso, in quanto è nata prima la VIA. L'equivalente della SIA nella VAS è il rapporto ambientale. Come per la VIA inoltre esiste una VAS a livello nazionale ed una a livello locale, in base alle realtà alle quali si riferiscono i piani.

Ci sono poi una serie di progetti che pur avendo un impatto ambientale non sono soggetti a tali valutazioni, in quanto si ritiene di poter verificare caso per caso, senza dover obbligatoriamente redigere una VIA o una VAS. Viene in sostanza presentata una relazione preliminare dal progettista in base alla quale la regione o il ministero decide se è necessario assoggettare il progetto stesso a valutazioni ambientali.

Vi sono però piani specifici per i quali è già prevista una valutazione obbligatoria che deve essere svolta prima della loro attuazione, mentre su altri si è ancora in una fase di verifica di assoggettabilità alle valutazioni.