La legge di delega e il decreto legislativo

Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente forza di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).

lezione
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La legge di delega e il decreto legislativo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

Atti normativi similari esistono in vari ordinamenti degli Stati del mondo, assumendo anche una diversa denominazione.

In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione ed è uno strumento con il quale le Camere decidono, per esempio per motivi di inadeguatezza tecnica o mancanza di tempo, di non disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, riservandosi però di stabilire i principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrà legiferare. La delega al governo, infatti, non può mai essere "in bianco", ma lo vincola a rispettare una serie prestabilita di limiti. In genere sono emanati nella forma di decreti legislativi quei testi normativi che per la loro mole sarebbero difficilmente gestibili in sede parlamentare, come nel caso di testi unici e codici.

La cosiddetta legge delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti legislativi. L'art. 76 della Costituzione prescrive inoltre che la delega legislativa sia limitata nel tempo: il governo, trascorso inutilmente il limite temporale fissato dal Parlamento per esercitare la delega, non può più legiferare. Nonostante la Costituzione non lo preveda espressamente, è invalsa la prassi secondo cui la legge delega impone al governo, prima di approvare definitivamente un decreto delegato, di sottoporne lo schema alle Commissioni parlamentari competenti sulla materia; anche se spesso il Governo ne accoglie eventualmente i pareri e le osservazioni, resta sua facoltà disattenderli, in ossequio al principio di separazione dei poteri.