La Concussione è un reato, previsto dall'articolo 317 del Codice Penale. L'art. 317 recita:

Icona
Icona
Attenzione, questa pagina è stata importata da uno degli altri progetti di Wikimedia, pertanto non risponde in modo esatto alle esigenze e alla formattazione di questo progetto. Il testo necessita, quindi, di essere adeguato e formattato secondo le linee guida di Wikiversità.
lezione
lezione
La concussione
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.»

La concussione (dal latino concussio,-onis, derivato da concussus, participio passato di concutere, estorcere) è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione. È un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. La condotta incriminata consiste nel farsi dare o nel farsi promettere, per sé o per altri, denaro o un altro vantaggio anche non patrimoniale abusando della propria posizione. Tale condotta può esplicitarsi in due differenti modalità: costrizione e induzione.

  • La costrizione è intesa nel senso di coazione psichica relativa, cioè essa implica la prospettazione di un male ingiusto alla vittima, la quale rimane tuttavia libera di aderire alla richiesta o di subire (eventualmente) il male minacciato.
  • L'induzione invece si realizza mediante comportamenti di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa (allusioni, silenzi, metafore) idonee a influire sul processo motivazionale del privato creando uno stato di soggezione psicologica. In questo contesto, la giurisprudenza negli ultimi anni ha creato la figura di "concussione ambientale" che si ravvisa quando il privato è indotto a compiere l'azione, più che da un comprovato comportamento induttivo del soggetto pubblico, dalla convinzione di doversi adeguare a una prassi consolidata, cioè la convinzione che quella dazione o promessa costituiscano i soli strumenti per ottenere un concreto agire degli organi amministrativi.

La concussione rientra certamente tra i reati di cooperazione con la vittima in quanto il comportamento della vittima è determinante ai fini della configurabilità della fattispecie, infatti qualora non avvenisse la dazione o la promessa il reato non si configurerebbe. È però ammesso il tentativo, che si configura qualora il soggetto pubblico compia atti diretti a costringere o indurre taluno a dare o promettere, ma effettivamente non seguano la dazione o la promessa.

Elemento soggettivo

modifica

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di compiere il reato. Il reato non è configurabile per colpa.

L'evoluzione del soggetto passivo dal Codice Rocco ai giorni nostri

modifica

Il soggetto passivo secondo l'impostazione originaria del Codice Rocco era solo la pubblica amministrazione; oggi invece, alla luce dei valori costituzionali che pongono l'accento sulla centralità della persona nel sistema giuridico, il soggetto passivo è anche il concusso, coartato nel suo diritto alla libera autodeterminazione.

Concussione e truffa aggravata

modifica

La truffa aggravata è configurabile quando la qualità o funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. Invece deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l'abuso delle qualità o della funzione del pubblico ufficiale si atteggia come causa esclusivamente determinante, così da indurre il soggetto passivo all'ingiusta dazione che egli sa non dovuta.

Concussione e corruzione propria

modifica

La differenza tra le due figure, non sempre facilmente delineabile, risiede per la giurisprudenza maggioritaria nel "metus publicae potestatis". Se la dazione o la promessa sono compiute dal privato, in quanto posto in uno stato di soggezione derivante dall'abuso del soggetto pubblico si integra concussione. Viceversa se i due soggetti liberamente agiscono per un risultato comune, si integra l'ipotesi di corruzione. Nel caso della concussione il concusso cerca di evitare un danno (certat de damno vitando), mentre nella corruzione cerca di ottenere un vantaggio (certat de lucro captando).

Concussione e corruzione impropria

modifica

Concussione e corruzione ambientale

modifica

La corruzione ambientale è quel fenomeno per il quale una persona sia convinta che determinati comportamenti, quali, la prestazione dell'indebito, siano dovuti ad una ormai consolidata prassi popolare utilizzata da tutti e per questo anche se non lecita, "normale"; chiaro che, perché si configuri il reato c'è sempre bisogno che il privato venga indotto da un comportamento del pubblico agente.

L'articolo 317 del codice penale

modifica

Nella legislazione italiana, il reato è disciplinato dall'articolo 317 del codice penale il quale recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

L'abuso delle qualità e l'abuso dei poteri

modifica

Il pubblico agente "abusa" della propria qualità quando non si limita a dichiararne il possesso, o al limite, a farne sfoggio, ma, per il contesto, l'occasione, le modalità in cui viene fatta valere, essa appare priva di altra giustificazione che non sia quella di far sorgere nel soggetto passivo "rappresentazioni induttive o costrittive di prestazioni non dovute", deve cioè assumere efficacia psicologicamente motivante. L'abuso dei poteri avviene nel momento in cui l'agente li esercita fuori dai casi o al di là dei limiti, stabiliti dalla legge: quando non dovrebbero essere esercitati ovvero quando dovrebbero essere esercitati in modo diverso.