La Funzione della Pena nel Diritto Penale Europeo

La Funzione della Pena in Ambito Giuridico è un Concetto Molto Importante e tra uno dei Più Discussi. Non vi è Dubbio che a seconda delle Pene In Concreto che Vengono Inflitte dallo Stato si può determinare il grado di Garanzia Penale e di Tutela dei Diritti Fondamentali che lo Stato ha nei Confronti dei Propri Cittadini.

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La Funzione della Pena nel Diritto Penale Europeo
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale europeo
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

La Funzione della Pene è stato quindi molto discusso e una Lettura Completa e Rispettosa dei Condannati si è avuta in Età Illuministica.

In Concreto il Dibattito sulle Pene Si Divide Tra Chi Sostiene Una:

  • La "Teoria Generale delle Pene": Cioè che la Pena deve avere una Natura Soddisfatoria del Leso (Da qui anche il Nome di "Teoria Retributiva").
  • La "Teoria Relativa delle Pene": Cioè che la Pena Deve Avere una Funzione Utilitaria che va al di là della Mera Soddisfazione del Leso Che A Sua Volta Si Divide In:
    • Le "Teorie General-Preventive": Cioè che la Pena ha una Funzione Utilitaristica Verso Tutti Che A Sua Volta Si Divide In:
      • La "Teoria General-Preventiva Positiva": Cioè la Pena deve avere una Funzione di Orientamento Culturale cioè Avere una Valenza Pedagogica che si Concreta Attraverso l'Indicazione del Disvalore Sociale Del Fatto Attraverso Proprio la Pena.
      • La "Teoria General-Preventiva Negativa": Cioè la Cosiddetta "Deterrenza" che è Rivolta Proprio a Limitare i Reati Attraverso la Pena Esemplare del Colpevole del Reato.
    • Le "Teorie Special-Preventive": Cioè che la Pena ha una Funzione Utilitaristica Solo Verso il Colpevole di Reato Che A Sua Volta Si Divide In:
      • La "Teoria Special-Preventiva Positiva": Cioè la Pena deve essere Rivolta a "Rieducare"/"Risocializzare" il Colpevole di Reato.
      • La "Teoria Special-Preventiva Negativa": Cioè la Pena deve Neutralizzare il Colpevole di Reato e Si Vuole Sempre Più Escludere il Colpevole di Reato dalla Società (Ad Esempio la Previsione della "Recidiva del Reato" Con Pene Più Gravi In Crescendo Per Chi Ricommette Il Medesimo Reato).

Sia la "Teoria Generale delle Pene" cioè la "Teoria Retributiva" che la "Teoria General-Preventiva Negativa" che la "Teoria Special-Preventiva Negativa" sono da Escludere in un Contesto di uno Stato Sociale di Diritto che dovrebbe rivolgersi alla Rieducazione del Colpevole di Reato e Soprattutto alla Personalizzazione del Reato (La Pena Non Può Essere Inflitta Come Mero Esempio per la Comunità Ma Deve Essere Concretamente Legata a quanto Commesso dal Colpevole di Reato). Vedremo però Che Sia In Ambito Italiano Che In Ambito Europeo questa Premessa è Stata Più O Meno Disattesa.

La Funzione della Pena in Italia

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  Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Le Pene.

La Discussione detta in Premessa ha coinvolto anche la Funzione della Pene in Italia e la sua Massima Ripercussione si è Avuta nei Commi 3 e 4 dell'Articolo 27 della Costituzione. Nel Comma 3 è Previsto che non vi Possono Essere Pene Afflittive del Colpevole di Reato Inuname e Devono Volgere alla Funzione Rieducativa del Colpevole di Reato. Nel Comma 4, invece, è Bandita la Pena Capitale/Pena di Morte (Inizialmente era ancora Possibile In Ambito Militare ma Successivamente, nel 2002, è Stata Espunta anche da quell'Ambito) che in Italia era stata Abolita Ben prima dell'Emanazione della Costituzione con un Decreto Luogotenenziale del 1944.

La Costituzione quindi prevede la "Rieducazione del Condannato" e sembra quindi attuare in Pieno la "Teoria Special-Preventiva Positiva".

La Lettura che si è Data fino ad ora delle Pene però è Esclusivamente quella che Riguarda la Fase dell'Esecuzione delle Pena. In Realtà il Concetto di Pena si può Ravvisare in Tre Fasi:

  • La Fase Edittale: E quindi Avremo la Pena Edittale Prevista dal Legislatore Nella Norma Giuridica.
  • La Fase della Commisurazione: E quindi la Pena Edittale che diventa Pena Commisurata dal Giudice al Caso Concreto.
  • La Fase dell'Esecuzione: E quindi Avremo l'Esecuzione della Pena Esecutiva che è di norma la Pena Commisurata dal Giudice al Caso Concreto nella Fase della Commisurazione.

Chiaramente le Teorie viste nella Premessa giocano Più o Meno Peso a Seconda della Fase. La "Teoria Special-Preventiva Positiva" gioca sicuramente più peso nella Fase dell'Esecuzione e meno penso nella Fase Edittale e nella Fase della Commisurazione. In queste Due Fasi Gioca un Ruolo sicuramente primario la "Teoria General-Preventiva Positiva" e la "Teoria General-Preventiva Negativa". Ed è qui che deve giocare il suo ruolo la "Teoria General-Preventiva Positiva". Va infatti, in uno Stato Sociale di Diritto, come il Nostro, totalmente esclusa la "Teoria General-Preventiva Negativa" cioè la "Deterrenza". I Consociati vanno Educati Pedagogicamente e Non Usati come Esempi con Punizioni Severe. Tutto questo perché il Fine è Sempre quello della Rieducazione. Di base la Costituzione e la "Teoria General-Preventiva Positiva" e la "Teoria Special-Preventiva Positiva" hanno come Idea di Base che il Consociato è Conscio del Proprio Errore e per questo deve essere Aiutato a Reintegrarsi nella Società Comprendendo il Perché ha Sbagliato ("Teoria Special-Preventiva Positiva"). Se questo non avviene, perché non sempre chi Commette Reato ha il Desiderio di Reinserirsi nella Società, Interviene la "Teoria General-Preventiva Positiva", e cioè il Soggetto va Punito Non Come Esempio Ma Perché Avendosi Assunto un Impegno di Rispetto delle Regole Sociale l'ha violato e quindi in Rispetto anche della Comunità degli Altri Consociati va Punito e Tale Pena Non è vista come un Atto di Forza dello Stato ma come qualcosa di Giusto ed Equo.

Tutte Queste Premesse, come detto, sono State Disattese. La Stessa Costituzione è Stata Disattesa.

Si pensi prima di tutto ai Nuovi Reati in Materia di Tutela di Beni Culturali con Pene Molto Severe che hanno una Finalità Sicuramente affine alla "Teoria General-Preventiva Negativa". Oppure la Previsione di Fattispecie di Recidiva Oppure si Pensi a come il Nostro Sistema sia nella Previsione delle Pene nella Fase Edittale sempre Carcerocentrica (Che è quasi 1/3 della Popolazione Penale in Generale, siamo in questo caso nella Media Europea mentre molto più Elevato è quello degli Stati Uniti d'America anche se lì vi sono Problemi di Natura Razziale e Discriminatoria e comunque vi è meno Sovraffollamento Carcerario grazie anche al Sistema del Carcere in Strutture Private e Non Solo Pubbliche, cosa che non Esiste in Italia, ed Abbiamo il Primato in Europa di Misure Cautelari in Carcere Dove vi è una Carcerazione Addirittura Senza Pena). Oppure ancora al Fatto che la Popolazione Carceraria è in Prevalenza per Reati di Stupefacenti, o Contro Beni, o Contro Persone e raramente sono Puniti i Cosiddetti Reati dei Colletti Bianchi vista la Scarsa Percentuale degli Stessi nella Popolazione Carceraria e ciò denota una Volontà del Legislatore più di Punire i Reati perché creano Allarme Sociale piuttosto che Davvero in una Prospettive di Rieducazione. A Tutto ciò si è posto un po freno con un Calo della Popolazione Carceraria a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale sugli Stupefacenti e la Stessa Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione Seconda) "Torreggiani e A. C. Italia" del 08.01.2013 ma sono state Riduzioni Solo Tampone che vedono Oggi un Graduale Riaumento della Popolazione carceraria. Oppure che la Maggioranza dei Carcerati è Straniera anche qui volendo reprimere ciò che crea Allarme Sociale piuttosto che Compiere una Rieducazione che è anche Difficile per Tali Stranieri Non Condividendo Spesso Regole Sociali Condivise con la Comunità. Tutte Questioni Affini alla "Teoria General-Preventiva Negativa".

Si Pensi che anche per quanto Riguarda la Pena nella Fase Esecutiva la Maggioranza della Popolazione Carceraria è fatta da Soggetti Emarginati Socialmente (Al di là degli Sforzi Compiuti da Alcune Attività Locali da Parte delle Strutture Penitenziarie per il Reinserimento Sociale, si pensi ai Lavori o i Corsi Scolastici e Universitari per i Carcerati). Tra l'altro un dato preoccupante è Causato proprio dalla Recidiva cioè il Ripetersi dei Reati e come detto la Recidiva è Prevista anche dal Legislatore con Pene Sempre Più Severe Rivolte a Neutralizzare Socialmente il Colpevole di Reato. Tutte Questioni Affini alla "Teoria Special-Preventiva Negativa".

E infine si pensi alla Presenza dell'Ergastolo che ha di fatto sostituito la Pena Capitale/Pena di Morte con una Detenzione in Carcere che di base è di 30 anni ma che grazie a dei Benefici può essere Ridotto a 26 anni. Ma è davvero Pensabile che l'Ergastolo attui la Previsione Costituzionale dalla "Rieducazione" e quindi la "Teoria Special-Preventiva Positiva" e Non la "Teoria Special-Preventiva Negativa"? Già questo Dubbio è Forte ma esso va Maggiormente Rafforzato se si pensa che è Prevista anche una altra forma di Ergastolo, detto Ergastolo Ostativo, dove al Colpevole di Reato è Proibito l'Accesso ai Benefici e per il quale quindi si Attua in Pieno la Pena dei 30 anni.

Tanti, quindi, sono i Dubbi che Restano in Italia e che fanno vedere come la Costituzione sia in Concreto Inattuata.

La Funzione della Pena in Europa

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Se il Discorso in Italia è, come abbiamo visto, Travagliato e fatto di parecchie Inattuazione, ancora peggio è per quanto Riguarda la Funzione della Pena in Europa. Valga come Premessa la Considerazione di Tipo Comparativistico che la Pena Capita/Pena di Morte in Francia è stata Proibita solo nel 1982 (E tra l'altro veniva compiuta ancora con la Ghigliottina) e che l'Ultima Esecuzione è avvenuta nel 1979, quindi in Netto Ritardo Rispetto all'Italia, Grazie al Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Robert Badinter , del 21° Presidente della Repubblica Francese François Maurice Adrien Marie Mitterrand, e che fu accolto in modo molto negativo dalla Opinione Pubblica nel pieno segno che non sempre ciò che il Popolo Vuole è ciò che è Giusto da Fare (Come Disse lo Stesso Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Robert Badinter, del 21° Presidente della Repubblica Francese François Maurice Adrien Marie Mitterrand).

Da questo semplice esempio di Diritto Penale Comparto, ma anche analizzando il Diritto Costituzionale Comparato degli Altri Stati Europei e Non Solo della Francia, possiamo accorgerci che nelle Costituzioni Europee è Assente la Previsione, presente nella Costituzione Italiana, del "Principio della Rieducazione del Condannato". Esso è un unicum italiano quindi.

C'è da chiedersi se esista, allora, una diversa Base Comune. E questa Base Comune la possiamo trovare nel "Principio di Umanità e Dignità della Pena" presente in quasi tutte le Costituzioni Europee o Ad Esempio in Paesi come la Francia dove vi è il "Principio della Personalità della Pena" (Principio di Natura Giurisprudenziale che Collega la Pena al Condannato).

Su questa base si Fonda la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] nel Diritto dell'Unione Europea.

Partendo dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo un Primo Articolo è l'Articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto alla Vita" che prevede una eccezione al Divieto di Lesione del Diritto alla Vita "Salvo Che In Esecuzione Di Una Sentenza Capitale Pronunciata Da Un Tribunale, Nel Caso In Cui il Reato Sia Punito Dalla Legge Con Tale Pena". Un Altro è l'Articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Proibizione della Tortura" che vieta la Tortura e i Trattamenti Inumani e Degradanti e che di fatto ricalca i Divieti che si possono trovare anche nelle Varie Costituzioni Nazionali che proibiscono tutte le Forme di Tortura (Tortura che era nata come Strumento di Ricerca della Prova per poi trasformarsi essa stessa in una Pena). A Seguire Troviamo l'Articolo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Proibizione della Schiavitù e del Lavoro Forzato" che oltre a porre il Divieto alla Schiavitù pone anche il Divieto all'Uso come Pena dei Lavori Forzati. Il Condannato deve Volontariamente Partecipare a Attività Lavorative durante il Suo Periodo di Carcerazione (Si va quindi a Proibire i Bagni Coloniali o le Isole Coloniali che erano dei Lasciti di Età Coloniale). Segue l'Articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto alla Libertà e alla Sicurezza" che in generale pone il Diritto alla Libertà come Inviolabile salvo in determinati tassativi casi quali: a) Se è Detenuto regolarmente in seguito a Condanna da Parte di un Tribunale Competente, b) Se si trova in regolare Stato di Arresto o di Detenzione per Violazione di un Provvedimento Emesso, Conformemente alla Legge, da un Tribunale o allo Scopo di Garantire l’Esecuzione di un Obbligo Prescritto dalla Legge; c) Se è Stato Arrestato o Detenuto per essere Tradotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria Competente, quando vi sono Motivi Plausibili di Sospettare che egli abbia Commesso un Reato o vi sono Motivi Fondati di Ritenere che sia Necessario Impedirgli di Commettere un Reato o di Darsi alla Fuga dopo averlo Commesso; d) Se Si Tratta della Detenzione Regolare di un Minore decisa allo Scopo di Sorvegliare la Sua Educazione oppure della Sua Detenzione Regolare al Fine di Tradurlo Dinanzi all'Autorità Competente; e) Se Si Tratta della Detenzione Regolare di una Persona Suscettibile di Propagare una Malattia Contagiosa, di un Alienato, di un Alcolizzato, di un Tossicomane o di un Vagabondo; f) Se Si Tratta dell’Arresto o della Detenzione Regolari di una Persona per Impedirle di Entrare Illegalmente nel Territorio, Oppure di una Persona Contro la quale è in corso un Procedimento d’Espulsione o d’Estradizione. Pone per l'Arrestato o il Carcerato il Diritto ad essere Informati per la Privazioni anche in Lingua Straniera, il Diritto di Essere Tradotto davanti ad un Giudice o Altro Magistrato Autorizzato dalla Legge a esercitare Funzioni Giudiziarie e ad un Rapido Giudizio, il Diritto di Presentare un Ricorso a un Tribunale, Affinché Decida Entro Breve Termine sulla Legittimità della Sua Detenzione e ne Ordini la Scarcerazione se la Detenzione è Illegittima, il Diritto a una Rapida azione se vi è una Violazione di una Disposizione del Presente Articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Diritto alla Libertà e alla Sicurezza". Tutte Previsioni che però sono Figlie del Tempo in cui è stata emanata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e che quindi andrebbero aggiornate. Infine il l'Articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo Numero 6 alla Convenzione dei Diritti dell’Uomo, Relativo all’Abolizione della Pena di Morte, Firmato a Strasburgo il 28 Aprile 1983, recante rubrica "Abolizione della Pena di Morte" che Pone il Divieto Assoluto della Pena di Morte come Pena.

Si riporta di seguito l'Estratto dei Menzionati Articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo:

«Articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Diritto alla Vita"

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. [...].


Articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Proibizione della Tortura"

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.


Articolo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Proibizione della Schiavitù e del Lavoro Forzato"

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3. [...].


Articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sul "Diritto alla Libertà e alla Sicurezza"

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a) Se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
b) Se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c) Se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
d) Se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
e) Se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f) Se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.»

Anche la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fornito un suo supporto interpretativo sulle Norme e in Particolare essa ha giocato molto sul dato della Prassi Applicativa di tali norme (Si pensi al Caso del G8 di Genova per quanto riguarda la Tortura, Oppure Temi che non trovano Soluzione in Italia come il Sovraffollamento Carcerario, l'Ergastolo e l'Ergastolo Ostativo, o la Questione dell'Articolo 41-Bis della Legge Numero 663/1986 del 10 Ottobre 1986, Conosciuta anche come Legge Gozzini dal suo Promotore Mario Gozzini, che Modificò la Legge Numero 354/1975 del 26 Luglio 1975, la Legge sull'Ordinamento Penitenziario Italiano, e il Regime del Carcere Duro con Forti Limitazioni per il Condannato per le Visite Esterne e per l'Ora d'Aria in Isolamento, temi che qualcuno vedremo tra poco).

Se questo, è però, il Lato Positivo degli Sviluppi del Concetto di Pena in Europa, dove di fatto vi è una Intensificazione delle Garanzie di una Pena che se pur Non Rivolta alla "Rieducazione" come in Italia è contornata da Garanzie Tipiche di Stati Sociali di Diritto, Esiste però il Rovescio della Medaglia dato sostanzialmente dal Diritto dell'Unione Europea e su cui pienamente si incentra il SAGGIO DI SERGIO MOCCIA INTITOLATO "FUNZIONE DELLA PENA ED IMPLICAZIONI SISTEMATICHE: TRA FONTI EUROPEE E COSTITUZIONE ITALIANA" [VEDI Alfonso Maria Stile, Stefano Manacorda, Vincenzo Mongillo "I Principi Fondamentali del Diritto Penale Tra Tradizioni Nazionali e Prospettive Sovranazionali", "Dubium Sapientiae Initium Collana dell'Associazione di Studi Penali e Criminologici Silvia Sandano Diretta da Alfonso Maria Stile e Sergio Moccia", Edizioni Scientifiche Italiane 2015, Da Pagina 161 A Pagina 180].

E' questa l'Europa dell'"Efficacia Espansiva dell'Unione Europea del Diritto Penale", che abbiamo già visto, con Nuovi Reati che Non si Basano di Certo sulla "Rieducazione" quanto su Richiesta di Prevenzione e Punizione di Reati che Turbano Maggiormente l'Opinione Pubblica e gli Interessi Finanziari dell'Unione Europea. Certo vi è la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] che riprende molti dei Principi visti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (L'Articolo 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Diritto alla Vita", l'Articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Proibizione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti", l'Articolo 5 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Proibizione della Schiavitù e del Lavoro Forzato" e l'Articolo 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Protezione In Caso di Allontanamento, di Espulsione e di Estradizione") o addirittura Articoli aventi Principi Nuovi come l'Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"] recante rubrica "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene" che sancisce il "Principio di Proporzionalità delle Pene". Ma non si possono dimenticare altri articoli previsti dai Trattati Europei come l'Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 31 dei Trattati dell'Unione Europea (TUE)] che prevede la Possibilità dell'Emanazione di Direttive che Possono Stabilire Sanzioni e le Misure delle Pene per Reati Particolarmente Gravi di Natura Transnazionale che Bisognerà Stabilire su Tre Parametri (Proporzionalità, Efficienza e Dissuasività) ma anche l'Articolo 325 del Capo 6 recante rubrica "Lotta Contro la Frode" del Titolo II recante rubrica "Disposizioni Finanziarie" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 280 dei Trattati dell'Unione Europea (TUE)] che riguarda la Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea con la Previsione di Pene che devono essere Proporzionate e Dissuasive. Possiamo Notare che in tutti questi casi è previsto per la Pena il Parametro della Dissuasività un Parametro di Natura più affine alla "Teoria General-Preventiva Negativa" che alla "Teoria General-Preventiva Positiva". Tutto questo non solo collide con la Tradizione degli Stati Sociali di Diritto ma se si pensa che l'Unione Europea è anche carente di Democraticità e di Garanzie di Legalità tutto ciò di certo non ci Stupisce Ma Apre le Porte a Tanti Dubbi e Giuste Preoccupazioni Se Poi Si Pensa anche all'Impatto che Può Avere la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su Tali Norme e il Fatto che la Stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea Non è Eletta Né Rappresentativa degli Stati Membri Mancando del Tutto Quindi la Democraticità.

Si riporta di seguito l'Estratto dei Menzionati Articoli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"]:

«Articolo 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Diritto alla Vita"

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.


Articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Proibizione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti"

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.


Articolo 5 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Proibizione della Schiavitù e del Lavoro Forzato"

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.


Articolo 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Protezione In Caso di Allontanamento, di Espulsione e di Estradizione"

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.


Articolo 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ["Carta di Nizza"], sul "Principi della Legalità e della Proporzionalità dei Reati e delle Pene"

1. [...]

2. [...]

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.»

Si riporta di seguito l'Estratto dei Menzionati Articoli del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea:

«Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 31 dei Trattati dell'Unione Europea (TUE)]

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

3. [...].


Articolo 325 del Capo 6, sul "Lotta Contro la Frode", del Titolo II, sul "Disposizioni Finanziarie", del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 280 dei Trattati dell'Unione Europea (TUE)]

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

4. [...].

5. [...]

Drammaticità che trova una sua Drammatica Affermazione nella Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Causa C-440/05 - Commissione della Comunità Europea Contro Consiglio dell'Unione Europea" del 23.10.2005 dove il Consiglio dell'Unione Europea Aveva Dato Esecuzione Ad Una Decisione-Quadro Penale Sulla Tutela Dell'Ambiente (Che Poi Sarebbe Diventata Direttiva Penale Sulla Tutela Dell'Ambiente Nel 2009) E Una Decisione-Quadro Penale Sui Reati Ambientali (Che Poi Sarebbe Diventata Direttiva Penale Sui Reati Ambientali Nel 2009) ma aveva usato delle Sanzioni Extrapenali. La Commissione della Comunità Europea Richiedeva che le Sanzioni Fossero Penali che Siano Proporzionali e Dissuasive. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea dà Ragione alla Commissione della Comunità Europea e quindi Più Sanzioni Penali.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Causa C-440/05 - Commissione della Comunità Europea Contro Consiglio dell'Unione Europea" del 23.10.2005:

«Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Causa C-440/05 - Commissione della Comunità Europea Contro Consiglio dell'Unione Europea" del 23.10.2005

«Ricorso di annullamento — Artt. 31, n. 1, lett. e), UE, 34 UE e 47 UE — Decisione-quadro 2005/667/GAI — Repressione dell’inquinamento provocato dalle navi — Sanzioni penali — Competenza della Comunità — Fondamento normativo — Art. 80, n. 2, CE»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 28 giugno 2007

Massime della sentenza

1. Trasporti — Politica comune — Competenza della Comunità

(Artt. 6 CE, 71, n. 1, CE e 80, n. 2, CE)

2. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla sicurezza marittima

(Art. 80, n. 2, CE; decisione-quadro del Consiglio 2005/667, artt. 2-6)

1. L’art. 80, n. 2, CE, non prevede nessuna esplicita limitazione in ordine alla natura delle disposizioni comuni particolari che il Consiglio può adottare su tale fondamento. Il legislatore comunitario possiede così, in virtù di questa disposizione, un ampio potere normativo ed è competente, a tale titolo e per analogia con le altre disposizioni del Trattato relative alla politica comune dei trasporti, in particolare l’art. 71, n. 1, CE, a predisporre, segnatamente, le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, nonché ogni altra utile disposizione in materia di navigazione marittima. Peraltro, l’esistenza di tale competenza non è tributaria della decisione del legislatore di esercitarla effettivamente.

Nei limiti in cui le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, che costituisce uno degli obiettivi essenziali della Comunità, devono, a tenore dell’art. 6 CE, essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, una tale tutela deve essere considerata un obiettivo appartenente altresì alla politica comune dei trasporti. Il legislatore comunitario può dunque, sulla base dell’art. 80, n. 2, CE e nell’esercizio delle attribuzioni conferitegli da tale disposizione, decidere di promuovere la tutela dell’ambiente. In questo contesto, allorché l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro danni ambientali gravi, il legislatore comunitario può imporre agli Stati membri l’obbligo di introdurre tali sanzioni per garantire la piena efficacia delle norme che emana in tale ambito.

(v. punti 58-60, 66)

2. In forza dell’art. 47 UE, nessuna delle disposizioni del Trattato CE può essere intaccata da una disposizione del Trattato UE. Il medesimo principio figura al primo comma dell’art. 29 UE, che introduce il titolo VI di quest’ultimo Trattato, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale». Spetta alla Corte vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientranti nell’ambito del detto titolo VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità.

Orbene, la decisione-quadro 2005/667, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi, che impone agli Stati membri l’obbligo di sanzionare penalmente determinati comportamenti, ha, come emerge dal suo preambolo e dai suoi artt. 2, 3 e 5, come obiettivo e contenuto il miglioramento della sicurezza marittima, al pari della tutela dell’ambiente marino contro l’inquinamento e avrebbe potuto, per lo meno per quanto riguarda tali disposizioni, essere adottata sul fondamento normativo dell’art. 80, n. 2, CE, cosicché essa viola l’art. 47 UE.

Disposizioni quali gli artt. 4 e 6 della medesima decisione-quadro, che hanno per oggetto il tipo e il livello delle sanzioni penali, non rientrano nella competenza della Comunità e, pertanto, non avrebbero potuto essere validamente adottate da essa.

Dato che esiste un legame inscindibile tra gli artt. 4 e 6 della decisione-quadro 2005/667 e gli artt. 2, 3 e 5 di questa stessa decisione, nonché tra tutti questi articoli e gli artt. 7-12 di essa, la detta decisione-quadro deve essere annullata nel suo insieme.»

Non va dimenticato il Tema della Prescrizione che abbiamo visto nella Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) "Taricco e Altri Contro Italia" del 08.09.2015 ["Sentenza Taricco"] che vuole la Disapplicazione della Prescrizione per Far Aumentare le Pene con Pene Più Ampie poiché vi è un Obbligo di Pena che devono Essere Proporzionati e Dissuasive anche se poi Paradossalmente, quasi a Contraddirsi, Afferma che la Prescrizione Non è una Pena e che Sembra che anche qui apre al Concetto di "Deterrenza" che di Fatto è il Contrario alla "Rieducazione".

Alcuni Temi Affrontati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

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Abbandonando questi Temi dai Tratti Drammatici e Preoccupanti Analizziamo la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in Relazione ad Alcune Tematiche Affini a Certe Tipologie di Pena. In Particolare ai Fini di Risolvere Particolari Questioni che hanno Coinvolto anche il Dibattito Italiano può essere Utile Affrontare la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione al Caso del Sovraffollamento Carcerario, in Particolare la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione Seconda) "Torreggiani e A. C. Italia" del 08.01.2013, o sull'Ergastolo, in Particolare la Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera), "Ricorso Numero 66069/09, Ricorso Numero 130/10 e Ricorso Numero 3896/10 - Vinter e A. C. Regno Unito" del 09.07.2013.

Il Tema del Sovraffollamento Carcerario

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Il Tema del Sovraffollamento Carcerario è stato affrontato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione Seconda) "Torreggiani e A. C. Italia" del 08.01.2013. Alcuni Detenuti, anche stranieri, tra cui Torreggiani avevano fatto Ricorso al Giudice di Sorveglianza (Giudice che Vigilia sull'Amministrazione Penitenziaria) segnalando che lo spazio vitale all'interno delle celle era inferiore a 3 metri quadrati. Erano infatti celle di 9 metri quadrati e dovevano contenere solo due detenuti ma per una questione di sovraffollamento, temporaneamente, ne fu collocato un terzo detenuto ma tale situazioni era proseguita per molti mesi. I Detenuti contestavano poi anche una carenza di luce, di acqua corrente calda e altri disservizi. Il Giudice di Sorveglianza rigettava la segnalazione e quindi i Detenuti facevano ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo Stato si opponeva dicendo da una parte che la cella misurasse non 9 metri quadrati ma 11 metri quadrati e dall'altra che si trattava comunque di una Situazione Straordinaria e Temporanea che sarebbe stata risolta. Inoltre contestavano l'Ammissibilità del Ricorso da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché non si erano esaurite tutti gli Strumenti di Ricorso di Diritto Interno. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo rigetta sia la Questione di Inammissibilità sia le Eccezioni dello Stato. Rigetta l'Inammissibilità perché non si poteva richiedere un Onere di Ricorso così ampio a soggetti per lo più anche stranieri che possono non conoscere tutti i Gradi del Diritto Interno. D'altra parte la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha constatato in concreto che lo Spazio Vitale nelle celle era meno di 3 metri quadrati, oltre gli altri disservizi, e ciò andava contro la "Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti del 26.11.1987" che fissava, oltre la costituzione di una Comitato di Controllo che può accedere a qualunque luogo di detenzione a sorpresa misurando le celle e controllando le condizioni anche parlando con i Detenuti tutto questo solo Comunicandolo allo Stato, anche la misura minima dello Spazio vitale che doveva essere di 4 metri quadrati. La vera affermazione storica è però quanto afferma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito alla Condizione della Detenzione. La Condizione di Detenuto già di per se è Privativa di Alcuni Diritti per la Privazione della Libertà Personale (Si Pensi alla Libertà Religiosa) e questo in qualsiasi Carcere Europeo anche dove la Situazione dei Detenuti è la Migliore. Considerando questo comunque lo Stato Non può Negare alcuni Diritti Come ad Esempio lo Spazio Vitale. Se si Viola questi Diritti si Viola l'Articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo recante rubrica "Proibizione della Tortura" commettendo Violazioni Ripetute al Divieto di Tortura e Trattamenti Inumani. Violazioni che, secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato Italiano non è riuscito a Risolvere o Limitare nemmeno nelle More del Processo. Nella seconda parte della Sentenza "Torreggiani", la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si trova a dover reagire alla Sentenza della Corte Costituzionale Italiana Numero 49/2015 del 14.01.2015, Depositato In Cancelleria il 26.03.2015, che aveva non da applicare sempre la Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo salvo essa sia una Sentenza di Diritto Consolidato o sia una Sentenza Pilota. Si ha Sentenza di Diritto Consolidato quando si rispettano i Seguenti Parametri che sono: 1) Che la Sentenza sia Contro l'Italia; 2) Che Sia una Sentenza in Grande Camera, Che è quasi un Appello e Non Avviene Sempre; 3) Che la Sentenza Sia Decisa all'Unanimità dei Giudici, cosa rara dato che è prevista anche la Dissenting Opinion. Si ha invece una Sentenza Pilota quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo seguendo una Procedura Forlame la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Afferma Espressamente che anche in Altri Casi si Userà la Medesima Decisione. Solitamente la Sentenza Pilota è enunciata quando vi sono Molteplici Ricorsi Identici o Vi sia una Violazione Sistematica della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ed è proprio questo il Caso della Sentenza "Torreggiani" dove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Espressamente afferma che i Principi Stabiliti dalla Sentenza "Torreggiani" dovranno applicarsi anche ai Casi Identici.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione Seconda) "Torreggiani e A. C. Italia" del 08.01.2013:

«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione Seconda) "Torreggiani e A. C. Italia" del 08.01.2013

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

75. In mancanza di documenti che dimostrino il contrario e tenuto conto della situazione di sovraffollamento generalizzato nel carcere di Piacenza, la Corte non ha alcun motivo di dubitare delle affermazioni dei sigg. Sela, Ghisoni, Hajjoubi e Haili, secondo le quali essi hanno diviso le celle con altre due persone, disponendo così, proprio come i sigg. Torreggiani, Bamba e Biondi (si veda il paragrafo 70 supra), di uno spazio vitale individuale di 3 m2. Essa osserva che tale spazio era peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle.

76. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che i ricorrenti non abbiano beneficiato di uno spazio vitale conforme ai criteri da essa ritenuti accettabili con la sua giurisprudenza. Essa desidera rammentare ancora una volta in questo contesto che la norma in materia di spazio abitabile nelle celle collettive raccomandata dal CPT è di quattro metri quadrati (Ananyev e altri, sopra citata, §§ 144 e 145).

77. La Corte osserva poi che la grave mancanza di spazio sperimentata dai sette ricorrenti per periodi variabili dai quattordici ai cinquantaquattro mesi (paragrafi 6 e 7 supra), costitutiva di per sé di un trattamento contrario alla Convenzione, sembra essere stata ulteriormente aggravata da altri trattamenti denunciati dagli interessati. La mancanza di acqua calda nei due istituti per lunghi periodi, ammessa dal Governo, nonché l’illuminazione e la ventilazione insufficienti nelle celle del carcere di Piacenza, sulle quali il Governo non si è espresso, non hanno mancato di causare nei ricorrenti un’ulteriore sofferenza, benché non costituiscano di per sé un trattamento inumano e degradante.

78. Anche se la Corte ammette che nel caso di specie niente suggerisce che vi sia stata intenzione di umiliare o di degradare i ricorrenti, l’assenza di un tale scopo non può escludere una constatazione di violazione dell’articolo 3 (si veda, tra altre, Peers c. Grecia, n. 28524/95, § 74, CEDU 2001 III).
La Corte ritiene che le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti, abbiano sottoposto gli interessati ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione.

79. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

c) Procedura da seguire nelle cause simili

100. La Corte rammenta di potersi pronunciare, nella sentenza pilota, sulla procedura da seguire nell’esame di tutte le cause simili (si vedano, mutatis mutandis, Broniowski, sopra citata, § 198; e Xenides-Arestis, sopra citata, § 50).

101. Al riguardo, la Corte decide che, in attesa dell’adozione da parte delle autorità interne delle misure necessarie sul piano nazionale, l’esame dei ricorsi non comunicati aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia sarà rinviato per il periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente sentenza sarà divenuta definitiva. La Corte si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo in seguito ad un accordo amichevole tra le parti o ad una composizione della controversia con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione. Per quanto riguarda invece i ricorsi già comunicati al governo convenuto, la Corte potrà proseguire il loro esame per la via della procedura normale.

90. Con formemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte decide di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie, tenuto conto del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi in questione potrebbero dare luogo (Maria Atanasiu e altri c. Romania, nn. 30767/05 e 33800/06, §§ 217-218, 12 ottobre 2010). Essa sottolinea anche il bisogno urgente di offrire alle persone interessate una riparazione appropriata su scala nazionale (Bourdov (n. 2), sopra citata, §§ 129-130).»

Il Tema dell'Ergastolo

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Il Tema dell'Ergastolo è stato affrontato per la prima volta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella Sentenza CEDU (Grande Camera), "Ricorsi n. 66069/09, n. 130/10 e n. 3896/10 - Vinter e A. C. Regno Unito" del 09.07.2013. La Sentenza "Vinter" è un Living Case dove viene posta una questione di netta sproporzione dell'Ergastolo soprattutto riguardo alla sua irriducibilità. Come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva già affermato nella Sentenza CEDU (Grande Camera) "Ricorso n. 21906/04 - Kafkaris C. Cipro" del 12.02.2008 ["Sentenza Kafkaris"] che infliggere una Pena non riducibile viola l'art. 3 CEDU recante rubrica "Proibizione della Tortura". Basta che la Pena sia potenzialmente riducibile, non per forza nel concreto dei singoli casi poi deve avvenire davvero la riduzione (Non è comunque riducibile una Pena se è essa è riducibile tramite la "Grazia Presidenziale" perché comunque di fatto essa non è autonomamente riducibile). Chiaramente se esiste la possibilità che essa sia riducibile c'è bisogno che ci sia un "Diritto alla Revisione/Riesame della Sentenza" stessa per consentire l'eventuale "Riduzione della Pena". Ed è in questo modo che l'Ergastolo può entrare come Pena solo se vi è una possibilità di "Riduzione della Pena" e il "Diritto alla Revisione/Riesame della Pena" dopo i venticinque anni di carcerazione (Anche se a questo riesame non per forza deve seguire la riduzione). Tale condizione in un certo senso permette il vaglio ai Giudici se vi è stato una rieducazione del condannato e cerca di attuare il "Principio della Rieducazione del Condannato" che altrimenti sarebbe totalmente violata dall'Ergastolo. Il Regno Unito viene, comunque, condannato per non aver previsto né la possibile "Riduzione della Penale" nè il "Diritto alla Revisione/Riesame della Pena".

La Sentenza "Vinter" avrebbe dovuto aprire le porte al rendere l'Ergastolo una Pena meno lesiva dei Diritti del Detenuto e rivolta anche essa, in una qualche forma, al "Principio della Rieducazione del Condannato". In realtà la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è mostrata traballante nella sua affermazione. Da una parte con la Sentenza CEDU (Grande Camera) "Ricorso n. 10511/10 - Murray C. Paesi Bassi" del 26.04.2016 e la Sentenza CEDU (Sezione IV) "Ricorsi n. 37871/14 e n. 73986/14 - T.P. E A.T. C. Ungheria" del 04.10.2016 ribadiscono quanto stabilito dalla Sentenza "Vinter". Dall'altra la recentissima Sentenza CEDU (Grande Camera) "Hutchinson C. Regno Unito" del 17.01.2017, facente seguito alla Sentenza CEDU (Sezione IV) "Hutchinson C. Regno Unito" del 03.02.2015, ribalta quanto affermato nella Sentenza "Vinter".

A chiudere, almeno sembra, la questione è intervenuta, in ultimo, la Sentenza CEDU (Sezione I) "Ricorso n. 77633/16 - Marcello Viola C. Italia" del 13.06.2019, definita il 07.10.2019, la quale ha ancora una volta affermato l'illegittimità dell'Ergastolo Ostativo il quale non prevede la possibilità di una revisione e, quindi, lede la Funzione della Pena che deve essere sempre rivolta alla rieducazione e non alla punizione. Tale Sentenza è stata poi ripresa anche dalla Corte costituzionale italiana che aveva adito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiarando, il 23.10.2019 parzialmente incostituzionale la norma sull'Ergastolo Ostativo (art. 41bis L. 26 luglio 1975, n. 354) laddove impedive la concessione dei permessi premio che ora sarà a discrezione del Giudice.

Si riporta di seguito l'estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera), "Ricorsi n. 66069/09, n. 130/10 e n. 3896/10 - Vinter e A. C. Regno Unito" del 09.07.2013:

«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Camera), "Ricorsi n. 66069/09, n. 130/10 e n. 3896/10 - Vinter e A. C. Regno Unito" del 09.07.2013

Introduzione

C. Valutazione della Grande Camera

1. La «netta sproporzione»

105. [...] agli Stati contraenti deve essere riconosciuto un margine di apprezzamento per determinare la durata adeguata delle pene della reclusione per i vari reati. Come la Corte ha dichiarato, essa non è tenuta a dire quale debba essere la durata della reclusione per questo o quel reato né quale debba essere la durata della pena, detentiva o di altro tipo, che una persona condannata da un tribunale competente dovrà scontare.

[...]

107. Tuttavia, come la Corte ha affermato anche nella sentenza Kafkaris, infliggere a un adulto una pena perpetua non riducibile può sollevare una questione dal punto di vista dell’articolo 3 (ibidem). Da questo principio derivano due punti particolari, ma connessi, che la Corte ritiene necessario sottolineare e riaffermare.

108. In primo luogo, il semplice fatto che una pena della reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile. Una pena riducibile de jure e de facto non solleva alcuna questione dal punto di vista dell’articolo 3 (Kafkaris, sopra citata, § 98).

[...]

109. In secondo luogo, per decidere se, in un determinato caso, la pena perpetua possa risultare non riducibile, la Corte cerca di stabilire se si possa affermare che un detenuto condannato all’ergastolo abbia delle possibilità di essere liberato. Laddove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, sospenderla, porvi fine o liberare il detenuto con la condizionale, le esigenze dell’articolo 3 sono soddisfatte (Kafkaris, sopra citata, § 98).

110. Vari motivi spiegano che, per rimanere compatibile con l’articolo 3, una pena perpetua deve offrire sia una possibilità di liberazione che una possibilità di riesame.

111. Ne consegue che nessuno può essere detenuto se non vi sono motivi legittimi inerenti alla pena che giustifichino la detenzione.

[...]

112. Inoltre, una persona condannata all’ergastolo senza alcuna prospettiva di liberazione né possibilità di far riesaminare la sua pena perpetua rischia di nonpotersi mai riscattare: [...].

[...]

114. Di fatto, il diritto europeo e il diritto internazionale supportano oggi chiaramente il principio secondo cui a tutti i detenuti, compresi quelli che scontano pene perpetue, deve essere data la possibilità di correggersi e la prospettiva di essere liberati se vi riescono.

115. La Corte ha già avuto occasione di rilevare che, se la repressione rimane una delle finalità della reclusione, le politiche in materia di pena in Europa pongono l’accento sull’obiettivo di reinserimento che persegue la detenzione, in particolare verso la fine delle pene detentive di lunga durata.

[...]

3. Conclusione generale riguardante le pene dell’ergastolo

119. Per i motivi sopra esposti, la Corte considera che, per quanto riguarda le pene perpetue, l’articolo 3 debba essere interpretato nel senso che esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l’esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi.

[...]

121. Di conseguenza, laddove il diritto nazionale non prevede la possibilità di un tale riesame, una pena dell’ergastolo effettivo contravviene alle esigenze derivanti dall’articolo 3 della Convenzione.

[...]

4. La presente causa

123. Resta da determinare se, considerati gli elementi sopra esposti, le pene dell’ergastolo effettivo pronunciate contro i ricorrenti nel caso di specie soddisfino alle esigenze dell’articolo 3 della Convenzione.

[...]

125. Inoltre, la legislazione che disciplina oggi le possibilità di liberazione per i condannati all’ergastolo manca di chiarezza. [...] Nonostante la lettura di tale disposizione fatta dalla Corte d’appello, l’ordinanza dell’amministrazione penitenziaria rimane in vigore e prevede che la liberazione sarà ordinata solo in alcuni casi, che sono elencati in maniera esaustiva e non citati come esempio: il detenuto deve essere affetto da una malattia incurabile in fase terminale o da una grave invalidità e che siano rispettate altre condizioni.

[...]

'127. Si tratta di condizioni estremamente restrittive [...]'.

[...]

130. Pertanto, in considerazione del contrasto tra il contenuto molto generico dell’articolo 30 (interpretato dalla Corte d’appello in modo conforme alla Convenzione, come esige il diritto del Regno Unito in applicazione della legge sui diritti umani) e della lista esaustiva delle condizioni poste dall’ordinanza dell’amministrazione penitenziaria, e ancora dell’assenza di un meccanismo speciale che permetta di riesaminare le pene dell’ergastolo effettivo, la Corte non è convinta che, al momento, le pene perpetue inflitte ai ricorrenti possano essere definite riducibili ai fini dell’articolo 3 della Convenzione. Essa conclude dunque che le esigenze di tale disposizione in materia non siano state rispettate nei confronti di nessuno dei tre ricorrenti.»

Si riporta di seguito l'estratto della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione I) "Ricorso n. 77633/16 - Marcello Viola C. Italia" del 13.06.2019, definita il 07.10.2019:

«Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sezione I) "Ricorso n. 77633/16 - Marcello Viola C. Italia" del 13.06.2019, definita il 07.10.2019

136. La Corte rammenta che la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema messo in atto dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà in maniera coercitiva senza operare nel contempo per il suo reinserimento e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà (Vinter, sopra citata, § 113).

137. Alla luce dei principi sopra menzionati, e per i motivi sopra esposti, la Corte considera che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, detta «ergastolo ostativo», limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua non può essere definita riducibile ai fini dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte rigetta perciò l’eccezione del Governo relativa alla qualità di vittima del ricorrente e conclude che le esigenze dell’articolo 3 in materia non sono state rispettate.

138. Ciò premesso, essa ritiene che la constatazione di violazione pronunciata nella presente causa non possa essere intesa nel senso di dare al ricorrente una prospettiva di liberazione imminente (si vedano, tra altre, Harakchiev e Tolumov, sopra citata, § 268, e László Magyar, sopra citata, § 59).»

L'Impatto della Visione Europea, della Funzione della Pena, sul Diritto Penale Italiano

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L'Impatto della Visione Europea, della Funzione della Pena, sul Diritto Penale Italiano va detto che è Stato Sostanzialmente Minimale. Sul Sovraffollamento Carcerario nonostante la Sentenza "Torreggiani" si è fatto poco o nulla. Sull'Ergastolo si Attende la Sentenza "Marcello Viola". Sulla "Deterrenza" bisognerà vedere l'Impatto della Recentissima Nuova Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea "Taricco e Altri Contro Italia" del 05.12.2017 ["Sentenza Taricco Bis"] che sembrerebbe Tutelare i Principi Sommi degli Ordinamenti Nazionali (Nel Caso quindi il Prevalere del Concetto di "Rieducazione" Sul Concetto di "Deterrenza") e quindi Evitare l'Attivazione dei Controlimiti da Parte della Corte Costituzionale Italiana. Insomma il Quadro Italiano Non Muta Molto Grazie all'Europa ed è Anche Difficile che Ciò Potesse Davvero Avvenire Visto che, come già detto, la Nostra Costituzione con l'Articolo 27 della Costituzione e il suo "Principio alla Rieducazione del Condannato" pone già, nell'Ottica della "Teoria Special-Preventiva Positiva", la Massima Forma di Pena Più Garantista del Condannato che Possa Essere Richiesta da uno Stato Sociale di Diritto.