Il "Diritto Penale" dell'Unione Europea

Si può Parlare di un "Diritto Penale" dell'Unione Europea ? Per rispondere a questa domanda bisogna preliminarmente rispondere ad una ulteriore domanda: Esiste una Competenza in Materia Penale dell'Unione Europea ? A questa Domanda si può subito rispondere che l'Unione Europea Non ha una "Competenza Autonoma in Materia Penale" cioè un Insieme di Norme Applicabili Senza Mediazione del Legislatore Interno (Infatti basta pensare che non esiste un Codice Penale Europeo né dei veri e propri Reati Europei). Esiste però una "Competenza Indiretta in Materia Penale" cioè una Intersezione Forte tra il Diritto Penale degli Stati Membri e i Modelli del Diritto Penale Europeo che Indirettamente ha Influenzato i Modelli Europei.

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Il "Diritto Penale" dell'Unione Europea
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto penale europeo
Avanzamento Avanzamento: lezione completa al 100%

I Tentativi di una "Competenza Autonoma in Materia Penale dell'Unione Europea"

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Va detto che l'idea di creare dei Tentativi di una "Competenza Autonoma in Materia Penale in Materia Penale dell'Unione Europea" non è mancata. Già nel 1942 si immaginò la creazione di un Nucleo di Reati Diretti a Salvaguardare i Beni Giuridici Relativi alla Difesa (Il Progetto della "Comunità Europea di Difesa - CED"). Più elaborato è stato invece il "Progetto del Corpus Iuris per la Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea" che doveva contrastare le Frodi che riguardavano l'Unione Europea (Ad Esempio per la Frode IVA).

Pensare ad una "Diritto Penale" dell'Unione Europea, però, implicava la necessità che si creasse un Giudice o un Pubblico Ministero che attuasse e perseguisse ciò che era stabilito nel Versante Sostanziale.

Tutto questo, però, naufrago' (Addirittura l'Idea di creare una Giudice Europeo in questo campo falli prima ancora di essere proposta) per Due Motivi:

  1. Il "Principio di Legalità": Chi Doveva Emanare queste Norme ? Si Può Usare un Regolamento Europeo per Emanare Fattispecie Penali ? La Procedura prevede un Procedimento che Coinvolge sia il Parlamento Europeo sia il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Ma il Consiglio non è stato Eletto Democraticamente anzi rappresenta la Sola Maggioranza in un Paese Insomma il Procedimento presenta una intrinseca connotazione in Parte Indemocratica che va a Ledere quella che è Connotazione Storica del "Principio di Legalità" cioè la Legge come Strumento più Idoneo ad Emanare Fattispecie Penali poiché frutto del Parlamento e quindi della Massima Forma di Rappresentazione Democratica.
  2. La "Competenza Derivativa dell'Unione Europea": non esiste, infatti, una Competenza Originaria dell'Unione Europea ma essa Deriva da una Cessione delle Competenze da Parte degli Stati Membri Attraverso i Trattati ed è in questo caso che gli Stati possono Concedere all'Unione una Competenza Esclusiva (Cioè Solo l'Unione Europea può emanare Norme in quei campi) Oppure una Competenza Concorrente (Cioè l'Unione Europea può emanare Norme Insieme agli Stati Membri). Fino ad ora gli Stati Membri Non hanno Mai Trasferito la Competenza Penale all'Unione Europea.

In realtà va detto che il "Progetto del Corpus Iuris ha trovato la sua realizzazione nel 2009 con le Modifiche compiute con il "Trattato di Lisbona" infatti ai sensi dell'Articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è prevista la Possibilità di Istituire una Procura Europea ed agire per contrastare i Reati Contro l'Interesse Finanziario dell'Unione Europea. L'Articolo 86, però, non istituisce la Procura Europea. La Norma Prevede la Possibilità di Emanare Uno o Più Regolamenti Europei per individuare i Poteri della Procura Europea Davanti alle Giurisdizioni Nazionali e per Individuare, Perseguire e Rinviare a Giudizio i Colpevoli dei Reati Contro l'Interesse Finanziario dell'Unione Europea. Vi è un Dubbio interpretativo sull'uso della Parola "Definiti" che non si sa se si riferisca ai "Reati" o agli "Interessi Finanziari". Se si Riferisse ai "Reati" è chiaro che per la prima volta esisterebbe per la Prima Volta il Trasferimento di Competenza per la Definizione di Alcuni Reati (Chiaramente Resterebbe il Problema Collegato al "Principio di Legalità" che abbiamo segnalato). Il "Progetto del Corpus Iuris ha ottenuto, come sviluppato dall'Articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, una sua Attuazione con un Doppio Binario. Nel 2013, infatti, si è iniziata a Lavorare per la Sola Parte Processuale mentre quella Sostanziale è Scomparsa Subito e Nel 2017 si è Arrivata all'Approvazione di un primo testo. Si useranno poi delle Direttive per Armonizzare ma paradossalmente tutto questo non fa altro che Confermare la "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea" infatti rimarranno i Vari Diritti Penali degli Stati Membri e tutti si Ispireranno ad un Modello Europeo Unico permanendo quindi una Insita Diversità di Fondo tra i Diritti Penali degli Stati Membri.

Va, infine, Segnalato che una Sostanziale "Competenza Diretta in Materia Penale dell'Unione Europea" la si riconosce nel "Diritto Parapenale" cioè in quel "Diritto Amministrativo Punitivo" che in Sostanza si presenta come un Diritto Penale (Secondo le Corti Europee sia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) e a cui si applicherà, come vedremo, le Garanzie Penali (Esempi di Questi Reati sono l'Insider Trading e il Campo della "Cauzione").

La "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea"

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La "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea" può Presentarsi in Due Modi:

  1. "Efficacia Neutralizzante" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea": Cioè la "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea" è rivolta a Ridurre le Fattispecie di Reati Esistenti (Ad Esempio la Questione della "Disapplicazione della Norma Penale Interna").
  2. "Efficacia Espansiva" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea": Cioè Rivolte alla Creazione di Nuove Fattispecie di Reati o all'Allargamento di Fattispecie di Reati Esistenti o all'Inasprimento o alla Modifica di Norme di Carattere Generale (Tutto Questo è una Causa dell'Inflazione dei Reati Interni).

L'"Efficacia Neutralizzante" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea"

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Una Ipotesi di "Efficacia Neutralizzante" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea" è sicuramente quella di un Conflitto tra una Disposizione Europea e una Norma di Diritto Penale Interno.

Tre sono i Casi Giurisprudenziali che possiamo analizzare come esempi:

  1. Il "Caso Casati": Caso che riguarda l'Importazione di Auto con Targhe Straniere per compiere una Frode IVA sull'Importazione. La Frode IVA sull'Importazione era punita in maniera più severa della Semplice Frode IVA Interna e ad essa era prevista anche la Confisca. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea Non ammette questa Differenza (in base anche al "Principio di Libera Circolazione delle Merci dell'Unione Europea") e Caduca quindi la Norma Penale Interna.
  2. Il "Caso Bordessa": Caso che riguarda una Norma Penale Spagnola emanata per evitare la Fuga di Capitali all'Estero. Il Signor Burdissa fu fermato alla Frontiera con delle mazzette di denaro che esso imputò non come un Trasferimento Nascosto di Capitali ma per le Spese Mediche del Figlio Malato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea Caduca la Norma Penale Interna Spagnola perché ledeva il "Principio di Libera Circolazione dei Capitali dell'Unione Europea".
  3. Il "Caso Giovannardi sul Gioco d'Azzardo": Caso che riguarda la Norma Italiana sul Giuoco d'Azzardo che per Evitare il Pericolo di Non Registrazione delle Giocate e quindi l'Aumento dei Casi di Ludopatia prevedeva forme di Autorizzazione che dovevano essere Rilasciate agli Esercenti per Poter Attuare il Gioco d'Azzardo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea Caduca la Norma Penale Interna Italiana perché ledeva il "Principio di Libertà di Stabilimento dell'Unione Europea".

In Tutti questi Casi avremo un Caso di "Disapplicazione della Norma Penale Interna". Va detto preliminarmente che la "Disapplicazione della Norma Penale Interna" potrà avvenire Solo nei Casi di Norma di Diritto Europeo a Effetto Diretto Sostanziale:

  1. I Trattati.
  2. I Regolamenti Europei.
  3. Le Direttive Europee (Che Devono Essere Dettagliate, Scadute nei Termini di Recepimento e Incondizionate).

Gli Effetti della "Disapplicazione" sono in mano al Giudice Interno Penale, Se il Giudice Interno Penale Non può procedere ad una "Interpretazione Conforme" deve "Disapplicare la Norma Penale Interna" (Senza Attendere una Modifica Legislativa o l'Intervento della Corte Costituzionale). Ma è Sicuro che il Giudice Interno Penale Possa "Disapplicare" ? Sia la Giurisprudenza che la Dottrina per 20 anni hanno Ritenuto non Possibile "Disapplicare la Norma Penale Interna" da parte del Giudice Interno perché in questo Modo si Lederebbe il Principio di Legalità. Poi si è Cambiato l'Orientamento poiché si è collegato il Concetto di "Disapplicazione" al Concetto di "Depenalizzazione" o ancora meglio alle "Scriminanti" (Di Cui all'Articolo 51 del Codice Penale recante rubrica "Esercizio di un Diritto o Adempimento di un Dovere") le quali Non sono Soggette a Riserva di legge (Né, quindi, al Principio di Legalità).

La "Neutralizzazione In Malam Partem"

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Fino ad ora Abbiamo visto come l'"Efficacia Neutralizzante" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea" abbia avuto un Effetto Riduttivo del Diritto Penale e facendo ciò abbia agito in un certo senso in Tutela dei Colpevoli di Reato. Ma può avere, però, anche, paradossalmente, un Effetto Espansivo del Diritto Penale. È questo il Caso della "Neutralizzazione In Malam Partem" (Detta "In Malam Parte" poiché ha Effetti Spesso a Danno del Colpevole di Reato.

Solitamente la "Neutralizzazione In Malam Partem" Avviene nel Caso di Tre Norme (Una Europea e Due Norme Interne Penali dove Una è una Norma Interna Precedente e l'Altra è una Norma Interna Successiva Modificativa, Rendendo Meno Severe le Norme Interne Penali, della Norma Precedente). La Norma Penale Successiva si Presenta come Contraria alla Norma Europea così si attua la "Disapplicazione". La "Disapplicazione della Norma Penale Interna", però, fa risorgere la Norma Interna Penale Antecedente la quale però presenta una Disciplina Più Severa e Più Lesiva del Colpevole di Reato.

E Proprio con Queste Dinamiche si è Sviluppato il Caso Berlusconi del 2005. Esso riguardava il "Reato del Falso In Bilancio" O il "Reato dell'Omissione In Bilancio" a Seguito del "Processo di Mani Pulite". Durante il Governo Berlusconi le Norme sul il "Reato del Falso In Bilancio" O le Norme sul "Reato dell'Omissione In Bilancio" Furono Modificate abbassando le Pene, Trasformando il Delitto in Contravvenzioni con la Prescrizione Più Breve e con la Punibilità che è Comunque Esclusa se la Falsità o le Omissioni Determinano una Variazione del Risultato Economico di Esercizio, al Lordo delle Imposte, Non Superiore al 5% o una Variazione del Patrimonio Netto Non Superiore all'1%. Tale Norma Fece Prescrivere i Reati delle Società di Berlusconi. Tale Norma, però, era in Conflitto con il Diritto Societario Comunitario. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea quindi le Caduca ma nel fare ciò cerca di evitare anche di Legittimare la "Neutralizzazione In Malam Partem" basandosi sul "Principio di Retroattività Penale della Norma Penale Più Favorevole" o "Principio di Retroattività Penale della Lex Mitior" o "Principio di Retroattività Penale della Pena Più Mite" o "Principio di Retroattività Penale della Legge Più Favorevole al Reo" e quindi non si può comunque far valere la Norma Penale Precedente Altrimenti si Violerebbe il "Principio di Retroattività Penale della Norma Penale Più Favorevole".

Chiaramente Non Sono Solo questi i Casi in cui si potrà avere una "Neutralizzazione In Malam Partem". Essa potrebbe benissimo accadere anche in un "Caso Sincronico" Come Ad Esempio Tra Norme Generali e Norme Speciali.

L'"Efficacia Espansiva" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea"

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L'"Efficacia Espansiva" della "Competenza Indiretta in Materia Penale dell'Unione Europea" riguarda la Domanda dell'Unione Europea di Aumentare le Fattispecie Penali. Le Differenze con l'"Efficacia Neutralizzante" riguarda Due Questioni:

  1. La Direzione: Infatti con l'"Efficacia Espansiva" vi è Più Diritto Penale.
  2. Gli Attori: Infatti l'"Efficacia Espansiva" Non Riguarda i Giudici come nell'"Efficacia Neutralizzante" Ma il Legislatore.

Non Esistono Vere Norme dell'Unione Europea ad Effetto Diretto che Creano Obblighi ai Cittadini. Esistono delle Norme però che ci si Avvicinano Molto. Tali Norme dell'Unione Europea sono:

  1. Pochissimi Trattati: Ad Esempio la Fattispecie del "Segreto Atomico" Istituita dal Trattato Che Istituisce La Comunità Europea Dell'Energia Atomica - CEEA o Euratom).
  2. L'Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 31 del Trattato sull'Unione Europea]: Che Prevede la Possibilità di Emanare Direttive Penali Europee Espansive del Diritto Penale Interno Che Possono Stabilire Reati e Pene per Fattispecie di Reati Gravi che hanno Natura Transnazionale che vengono anche Elencati ("Terrorismo, Tratta degli Esseri Umani e Sfruttamento Sessuale delle Donne e dei Minori, Traffico Illecito di Stupefacenti, Traffico Illecito di Armi, Riciclaggio di Denaro, Corruzione, Contraffazione di Mezzi di Pagamento, Criminalità Informatica e Criminalità Organizzata"). Tale Elenco Non è Esclusivo infatti è Possibile l'Emanazione di Regole Europee anche in Altri Campi scelti dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Inoltre vi è la Possibilità di Emanare Direttive con "Norme Minime Relative alla Definizione dei Reati e delle Sanzioni" "Allorché il Ravvicinamento delle Disposizioni Legislative e Regolamentari degli Stati Membri in Materia Penale Si Rivela Indispensabile per Garantire l’Attuazione Efficace di una Politica dell’Unione". In questi casi è Previsto, tra l'altro, la Possibilità di Attivare, da Parte dello Stato, di un "Freno di Emergenza", Che Blocchi l'Emanazione delle Direttive Penali Europee che "Incida su Aspetti Fondamentali del Proprio Ordinamento Giuridico Penale" chiedendo che sia Investito della Questione il Consiglio dell'Unione Europea di Discuterlo "In Tal Caso la Procedura Legislativa Ordinaria è Sospesa. Previa Discussione e in Caso di Consenso, il Consiglio europeo, Entro Quattro Mesi da Tale Sospensione, Rinvia il Progetto al Consiglio" dei Ministri dell'Unione Europea", Ponendo Fine alla Sospensione della Procedura Legislativa Ordinaria" tra l'altro è prevista la Possibilità anche di una Collaborazione Rafforzata Possibile tra Almeno Nove Stati sulla Base della Stessa Direttiva Penale Europea. Fino ad Ora, Comunque, Non vi è Mai Stata l'Attivazione del "Freno d'Emergenza" che Non può Non Far Pensare alla Questione dei Controlimiti. Vi è stata invece l'Emanazione di Alcune Direttive Penali Europee tra cui si ricorda la Direttiva 2008/99/CE Sulla Tutela Penale Dell’Ambiente (Attuata in Italia Solo nel 2015) e la Direttiva 2014/57/UE Relativa Alle Sanzioni Penali In Caso Di Abusi Di Mercato (Direttiva Abusi Di Mercato) [Direttiva sul "Market Abuse" e "Insider Trading"].
  3. L'Articolo 325 del Capo 6 recante rubrica "Lotta Contro la Frode" del Titolo II recante rubrica "Disposizioni Finanziarie" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 280 del Trattato della Comunità Europea]: Che ha Creato una Base Giuridica per Poter Emanare, da Parte delle Istituzioni dell'Unione Europea, Regolamenti Europei o Direttive Europee per la Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea.

Si riporta di seguito l'Estratto dell'Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 31 del Trattato sull'Unione Europea]:

«Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 31 del Trattato sull'Unione Europea]

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.»

Si riporta di seguito l'Articolo 325 del Capo 6 recante rubrica "Lotta Contro la Frode" del Titolo II recante rubrica "Disposizioni Finanziarie" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 280 del Trattato della Comunità Europea]:

«Articolo 325 del Capo 6 recante rubrica "Lotta Contro la Frode" del Titolo II recante rubrica "Disposizioni Finanziarie" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [Ex Articolo 280 del Trattato della Comunità Europea]

1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.»

L'"Efficacia Espansiva", In Particolare In Relazione all'Articolo 83 e l'Articolo 32, è Strettamente Collegata agli Obblighi di Penalizzazione o Obblighi di Criminalizzazione Che Rivedremo Quando Parleremo del Principio di Offensività e gli Obblighi di Incriminazione nel Diritto Penale Europeo.

Il Tema dell'"Efficacia Espansiva" è Collegato anche al Tema del "Mutuo Riconoscimento" (Da cui derivano il "Mandato di Arresto Europeo" e l'"Ordine Europeo di Indagine Penale") Che però Non Tratteremo In Questo Corso.

Che Succede In Italia ?

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Che Succede In Italia ? A questa Domanda Possiamo Rispondere in Due Modi tenendo Conto di Due Canali:

  1. Il Canale Legislativo per gli Obblighi di Attuazione.
  2. Il Canale Giudiziario per gli Obblighi di Disapplicazione.

La Corte Costituzionale usa Entrambi i Canali.

A seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, Legge Costituzionale Numero 3/2001 del 18 Ottobre 2001, (Prima si usava, infatti, l'Articolo 10 della Costituzione che Attua il Cosiddetto "Trasformatore Automatico" per il "Diritto Generale Internazionale" o "Consuetudini Internazionali", Rendendolo in Automatico Diritto Interno, e l'Articolo 11 della Costituzione che Prevede la Limitazione della Sovranità Statale per l'Adesione a Organizzazione che Promuove la Pace e la Giustizia tra le Nazioni) Oggi l'Articolo 117 della Costituzione sottopone le Leggi Statali ai Vincoli del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'Articolo 117 della Costituzione, però, Non Ci Dice qual è il Rango di Queste Norme Rispetto alla Costituzione. La Risposta Dottrinale e Giurisprudenziale è che le Norme Europee sono Norme Sottoposte alla Costituzione Ma Solo per i Principi Fondamentali ("Teoria dei Controlimiti"). Se le Norme Europee sono Sopra la Legge il Legislatore Deve Darvi Attuazione e in Caso di Conflitto, nel Caso di "Efficacia Neutralizzante" il Parametro Europeo si Presenta come un Parametro Interposto Tranne i Principi Fondamentali.

L'Attuazione delle Direttive Europee è Fatta con una "Legge di Delegazione Europea" con un Insieme di Decreti Legislativi Delegati anche di Natura Penale (Come di Fatto Disciplinava la "Legge La Pergola", Legge Numero 86/1989 del 9 Marzo 1989, Sostituita dalla "Legge Buttiglione", Legge Numero 11/2005 del 4 Febbraio 2005 Che ha Riprodotto Numerose Norme della Legge del 1989, ed Ha Adeguato la Legislazione in Materia Comunitaria alla Legge Costituzionale Numero 3/2001 del 18 Ottobre 2001, ed Ha Infine Istituito il Comitato Interministeriale Per Gli Affari Comunitari Europei [CIACE]. Peraltro, la Stessa "Legge Buttiglione" è Stata, da Ultimo, Sostituita Con la Legge Numero 234/2012 del 24 Dicembre 2012 "Norme Generali Sulla Partecipazione Dell'Italia Alla Formazione E All'Attuazione Della Normativa E Delle Politiche Dell'Unione Europea"). Nella Delega vi è sempre una Formula di "Delitti" e "Contravvenzioni" Che Rinvia alla "Teoria Fallita dei Beni Giuridici Tutelati dalla Costituzione" che Non è Definibile A Priori e poi una Pena Fino a Tre Anni di Reclusione per i "Delitti" e Multe e Un Anno di Carcerazione Nelle "Contravvenzioni".

Il "Principio di Legalità" o "Riserva di Legge" è Svuotato:

  1. La "Riserva Legislativa del Parlamento": A Decidere è il Governo Non il Parlamento.
  2. È Svuotata la "Scelta di Politica Criminale": A Decidere è Bruxelles Cosa Punire.

Se la Direttiva Europea Non Viene Attuata o l'Attuazione Non è Tempestiva Viene Attivata la "Procedura di Infrazione". La Direttiva Europea Non Attuata ha anche "Effetti Diretti" o "Efficacia Diretta" (Cioè è Possibile Compiere un "Interpretazione Conforme" alla Direttiva Europea Non Attuata da parte dei Giudici Nazionali così Dandone Attuazione nel Caso Concreto) nel Limite che Non si Creino Lesioni Contro il Soggetto Imputato.

Esistono, infatti, casi, come quella della Direttiva 2014/57/UE Relativa Alle Sanzioni Penali In Caso Di Abusi Di Mercato (Direttiva Abusi Di Mercato) [Direttiva sul "Market Abuse" e "Insider Trading"], Dove Non è Possibile Compiere una "Interpretazione Conforme" e quindi dare Atto agli "Effetti Diretti" Altrimenti vi sarebbe una "Interpretazione Conforme In Malam Partem" e una Lesione del "Principio di Legalità" o "Riserva di Legge" che Prescrive che Solo la Legge, e quindi il Legislatore Parlamentare, Possono dare Attuazione a Norme Penali, e più in Generale ad Effetti Negativi per i Cittadini.

Ma come Avviene Concretamente la "Efficacia Neutralizzante" in Italia da Parte del Giudice? Ebbene il Giudice ha un Ordine che Deve Seguire quando si trova davanti ad un Conflitto Tra Norme. Tale Ordine è il Seguente:

  1. L'"Interpretazione Conforme": Il Giudice Deve Vedere se si Può Escludere il Conflitto Cioè Se la Norma Italiana Può Essere Letto In Modo Conforme alla Norma Europea. Come abbiamo detto, con il Limite che Non si Creino Lesioni Contro il Soggetto Imputato.
  2. La "Disapplicazione": Il Giudice Deve, Se Non è Possibile l'"Interpretazione Conforme", Disapplicare la Norma Interna in Conflitto con la Norma Europea che ha "Effetti Diretti" o "Efficacia Diretta".
  3. Può o Deve (Nel Caso Che il Giudice Sia di Ultima Istanza) Compiere un "Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea": Cioè Chiedere, Mentre si Avvia a Compiere la "Disapplicazione", alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea qual è la Giusta Interpretazione o Se la Norma Italiana Sia Legittima Rispetto alla Norma Europea (Ma questo "Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea" Avviene di Rado Attraverso la "Teoria dell'Atto Chiaro" Cioè l'Atto Non Necessita dell'Interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Perché è ha una Interpretazione Chiara da parte delle Corti Nazionali).
  4. La "Questione di Legittimità Costituzionale": Nei Casi in Cui Non si Può Compiere la "Disapplicazione" perché la Norma Europea Non ha "Effetti Diretti" o "Efficacia Diretta", Né è Utile il "Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea", (Ad Esempio il Caso della Polvere di Pirite con i Limiti di Distanza Dove Non si Poteva Compiere una "Interpretazione Conforme" Nè si Poteva Compiere un "Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea" Nè la Norma Aveva "Effetti Diretti" o "Efficacia Diretta". Ma Questa è una Ipotesi Più Unica che Rara).

La "Tutela dei Diritti Fondamentali" (La "Teoria dei Controlimiti")

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La "Tutela dei Diritti Fondamentali" (La "Teoria dei Controlimiti") entra nella Sfera del Contatto Indiretto tra Diritto Penale e Diritti Fondamentali.

Tutto nasce da uno Scontro, anche Molto Forte, tra la Corte Costituzionale Italiana e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è Concretizzato in Due Sentenze:

  1. La Sentenza della Corte Costituzionale Numero 183/1973 "Sentenza Frontini".
  2. La Sentenza della Corte Costituzionale Numero 170/1984 "Sentenza Granital".

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale Numero 183/1973 "Sentenza Frontini":

«Sentenza della Corte Costituzionale Numero 183/1973 "Sentenza Frontini"

“...precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. È appena il caso di aggiungere che in base all' art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali..”»

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte Costituzionale Numero 170/1984 "Sentenza Granital":

«Sentenza della Corte Costituzionale Numero 170/1984 "Sentenza Granital"

7. - Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio ha, nella sentenza n. 183/73, già avvertito come la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana, nell'ipotesi contemplata, sia pure come improbabile, al numero 9 nella parte motiva di detta pronunzia. Nel presente giudizio cade opportuno un altro ordine di precisazioni. Vanno denunciate in questa sede quelle statuizioni della legge statale che si assumano costituzionalmente illegittime, in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi: situazione, questa, evidentemente diversa da quella che si verifica quando ricorre l'incompatibilità fra norme interne e singoli regolamenti comunitari. Nel caso che qui è previsto, la Corte sarebbe, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statuale, da esso medesimo posti, mediante la legge di esecuzione del Trattato, in diretto e puntuale adempimento dell'art. 11 Cost.”»

La Corte Costituzionale in queste Sentenze Individua la Possibilità che vi siano delle Norme Europee che vadano ad Essere in Contrasto con i Principi Fondamentali Stabiliti nella Costituzione. In questo caso la Corte Costituzionale si Riserva la Possibilità di Non Attuare le Norme Europee Dichiarando la Incostituzionalità della Norma di Ratifica ai Trattati Europei Nella Parte in Cui Lede un Principio Fondamentale della Costituzione Italiana (Attiva così la "Tutela dei Diritti Fondamentali" o meglio la "Teoria dei Controlimiti"). È però una Possibilità Che è allo Stato Attuale una Mera Minaccia dato che Non è stata mai davvero Attività anche perché ciò metterebbe a rischio la stessa Partecipazione all'Unione Europea. La Corte Costituzionale quindi ha usato queste Sentenze come mero scopo Interpretativo e mai Concretamente.

La "Sentenza Taricco"

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Un Caso nel quale la Corte Costituzionale è andata molto vicino ad attivare la "Tutela dei Diritti Fondamentali" (La Cosiddetta "Teoria dei Controlimiti") è quella della "Sentenza Taricco" cioè la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Camera) "Taricco C. Italia" del 2015. Il Tribunale di Cuneo giudicava su un Caso di Frode IVA di Esportazione riguardante il liquore dal valore di 5/6 milioni di euro. La Frode IVA era regolata dal Testo Unito in Materia d'Imposte di Reddito, Decreto del Presidente della Repubblica Numero 917/1986, ed erano previste varie Forme di Reato anche in Associazione. La Legge Ex Cirielli (Dal Nome del Promotore che l'ha Disconosciuta), Legge Numero 251/2005, aveva Modificato le Prescrizioni riducendola per i Reati in Materia Finanziaria. Ora questi Reati entravano nella Tutela degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea (Come Descritti dall'Articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Questo è un caso di "Efficacia Espansiva". Il Legislatore era quindi Inadempiente e vi doveva essere una Procedura di Infrazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Ma Non lo Esegue. Il Giudice Non può Disapplicare la Legge Ex Cirielli Perché Sarebbe "Disapplicazione In Malam Partem" Idem la "Interpretazione Conforme In Malam Partem" per Poter Applicare le Vecchie Norme sulla Prescrizione. Il Giudice di Cuneo fa quindi un "Rinvio Pregiudiziale In Malam Partem" alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia gli da Pienamente Ragione Affermando nella Sentenza "Taricco" che il Giudice deve Disapplicare perché è In Contrasto con il Diritto dell'Unione Europea. Come Giunge a questa Conclusione ? Si va ad Indagare Come si è Comportata in Altri Casi (Ad Esempio il Caso della Frode IVA di Esportazione e Importazione sul Tabacco che Aveva Sanzioni Penali).

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Camera) "Taricco C. Italia" del 2015:

«Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Camera) "Taricco C. Italia" del 2015"

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 325 TFUE – Normativa nazionale che prevede termini assoluti di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Potenziale lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea - Obbligo per il giudice nazionale di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione»
Nella causa C-105/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Cuneo (Italia), con ordinanza del 17 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 2014, nel procedimento penale a carico di Ivo Taricco,
1) Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.
2) Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell’articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE.»

Qualcuno però si Ribella Dicendo che in questo Modo si Violava il "Principio di Legalità Penale" o di "Riserva di Legge". La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha però, stesso il giorno dopo, dato Seguito a quanto Stabilito dalla Corte di Giustizia "Disapplicando" Tutto. Il Tribunale di Milano però ha Rinviato Tutto alla Corte Costituzionale per Violazione del "Principio di Legalità Penale" o di "Riserva di Legge". Incredibilmente, pur di Non Attivare la Drammatica "Tutela dei Diritti Fondamentali" (La Cosiddetta "Teoria dei Controlimiti"), la Corte Costituzionale per la Prima Volta ha Compiuto un "Rinvio Pregiudiziale" alla Corte di Giustizia con l'Ordinanz Numero 24/2017 chiedendo in Maniera Velata se la Questione Andava Interpretata Davvero come era Stato Fatto nella Sentenza "Taricco". Si Avviava così il Procedimento della Corte di Giustizia "Taricco II" che dapprima vedeva la Conclusione dell'Avvocato Generale Yves Bot che di Fatto Chiedeva la Conferma di quanto Avesse la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Affermato nella Sentenza "Taricco" si aveva a fine 2017 la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea "Taricco II" del 05.12.2017 dove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha Rivisto il Suo Orientamento. Facendo Valere l'Identità Nazionale, ha Accolto la Posizione Italiana così che ha Impedito alla Corte Costituzionale Italiana di Attivare i "Controlimiti" Anche Questa Volta.

Si riporta di seguito l'Estratto della Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea "Taricco II" del 05.12.2017:

«Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea "Taricco II" del 05.12.2017"

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 325 TFUE – Sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (C-105/14, EU:C:2015:555) – Procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che possono determinare l’impunità dei reati – Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea – Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione – Principio di legalità dei reati e delle pene»
L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla pres crizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato.»

Quindi, Almeno Fino Ad Ora, Possiamo Dire che l'Italia Non ha Ancora mai "Attuato Concretamente" i "Controlimiti" Ma Si è Limitata ad "Affermarla Interpretativamente" o Meglio "Affermarla Giurisprudenzialmente".

Il Manifesto per una Politica Criminale Europea

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In conclusione di lezione è interessante fare una breve menzione al "Manifesto per una Politica Criminale Europea". Questo Manifesto, realizzato da un Gruppo di Giuristi Penalisti Europei, ha l'idea di formalizzare, in un elenco, alcuni Principi ritenuti Fondamentali per il Diritto Penale che possano contenere la Legislazione Europea, che come abbiamo visto, sempre più sta avendo un impatto in questo settore e sulla Legislazione Nazionale.

Questi principi sono:

  1. Principio di Proporzionalità: Il Diritto Penale può essere usato solo se è presupposto da un Legittimo Scopo (Extrema Ratio del Diritto Penale).
  2. Principio di Colpevolezza [Nulla Poena Sine Culpa]: La pena può essere inflitta solo quale reazione ad una condotta riprovevole.
  3. Principio di Legalità [Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege]: Il legislatore europeo deve formulare le norme in modo sufficientemente chiaro. Inoltre deve tener conto anche del fatto che una Norma Indeterminata può violare il Diritto Costituzionale di uno Stato Membro e questo potrebbe causare una Problematica allo Stato Membro il quale si potrebbe trovare a Dover Scegliere se Attuare il Diritto Europeo e Violare la Sua Previsione Costituzionale Oppure a Non Attuare il Diritto Europea e a Violare così l'Obbligo di Attuare la Direttiva.
  4. Principio di Sussidiarietà: Il legislatore europeo può attivarsi solo se lo Stato Membro non può affrontare in maniera egualmente adeguata un Fenomeno Criminale.
  5. Principio di Coerenza: La Normativa Europea deve tener conto sia delle particolarità insite nei Diversi Sistemi Penali Nazionali (Accezione Verticale) sia deve essere coerente con le Normative Europee Precedenti (Accezione Orizzonalte).

Questo Manifesto ha riscontrato un relativo successo tanto è vero che è stato preso ad esempio anche dalle Istituzioni dell'Unione Europea, prima fra tutte la Commissione Europea, oltre che ad aver ricevuto l'approvazione anche della maggioranza dei Giuristi Penalisti Europei.