Il Common Law
Premessa
modificaLa Presente Lezione di Approfondimento, che si collega a stretto nodo con la Lezione 2 e 3 del Corso, vuole studiare da vicino gli accadimenti del Regno Unito che portarono all'Istituzione del Common Law. Dopo la breve rassegna storica si analizza brevemente il suo rapporto con il Civil Law. La Presente Lezione di Approfondimento si ritiene essenziale per il Conseguimento di un Buon Esame di Profitto.
Lezione di Approfondimento
modificaDopo la partenza dei romani dalla Britannia le popolazioni locali amministravano la giustizia locale con consuetudini locali, non scritte o raccolte in codici emessi dai sovrani, e sovente applicate in maniera arbitraria. I processi si svolgevano generalmente davanti ad assemblee pubbliche (moots), che vagliavano le opposte ragioni dei contendenti. Per risolvere le controversie si faceva largo ricorso ad istituti, come il giuramento e l'ordalia. Le forme di procedura erano in comune con quanto avveniva all'epoca nei paesi dell'Europa continentale influenzati dal diritto germanico. Principale mezzo di prova era il giuramento. Chi, convenuto o imputato (la distinzione tra processo civile e processo penale emergerà solo in tempi storici successivi), intendeva sostenere le sue tesi difensive, doveva giurare sulla loro corrispondenza al vero. Ciò non era comunque risolutivo, in quanto rendeva necessario che diverse persone (compurgators, o congiurati, nel senso di coloro che giurano insieme), in numero variabile a seconda della gravità del reato contestato o dell'importanza del diritto controverso, giurassero a loro volta sul fatto che la sua affermazione era stata clean and without perjury.
Nel diritto germanico tali compurgators (definiti aidi dai longobardi) non giuravano tanto sulla veridicità dei fatti asseriti dal giurante principale, ma sul fatto che questi fosse persona degna di fede. La procedura del giuramento, che era improntata ad un rigido formalismo, pena l'irrilevanza, si basava sul timore della pena che sarebbe toccata allo spergiuro nella vita ultraterrena. Non poteva ricorrere al giuramento chi fosse di condizione servile, chi fosse stato colto in flagrante o colui che fosse un noto spergiuro. Nel caso di costoro – come di colui, pure non rientrante nelle categorie anzidette, che non fosse comunque in grado di portare il richiesto numero di compurgators a sostegno delle sue tesi – si ricorreva all'ordalia o giudizio di Dio. L'ordalia avveniva in varie forme: il ferro rovente, in cui l'accusato doveva compiere nove passi con in mano un ferro arroventato; i vomeri roventi, in cui ad essere incandescenti erano i nove vomeri su cui si doveva camminare scalzi; l'acqua bollente, in cui si doveva immergere la mano in una pentola d'acqua che bolliva. La parte offesa da queste prove veniva quindi bendata. Dopo tre giorni, la fasciatura era tolta e, dal grado di guarigione della ferita, si ricavava la prova se quanto affermato corrispondeva o meno a verità.
Altra variante era quella dell'acqua fredda, riservata ai non liberi. Si benediceva uno stagno e vi s'immergeva l'accusato, legato ad una corda. Se questi affondava almeno fino ad un punto segnato sulla corda, era segno che l'acqua benedetta aveva accettato il sottoposto alla prova, in quanto non spergiuro. Riservato agli ecclesiastici era poi il boccone maledetto, prova che si riteneva superata se colui ad essa sottoposto riusciva ad inghiottire (senza masticarlo) un pezzo di pane a cui era stata mischiata una piuma.