I regolamenti
Nell'ordinamento italiano, la categoria dei regolamenti come fonte del diritto indica:
- atti normativi del governo:
- regolamenti governativi, emanati con decreto del presidente della Repubblica;
- regolamenti ministeriali, interministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati con decreto ministeriale, interministeriale o del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Gli atti normativi del Governo assumono il rango di fonte secondaria a condizione che siano espressamente qualificati come regolamenti; in caso contrario, si hanno decreti di natura non regolamentare, la cui natura è oggetto di discussione in dottrina.
- regolamenti adottati dalla Giunta regionale, emanati con decreto del Presidente della giunta regionale;
- atti normativi emanati da autorità amministrative indipendenti, dotate di autonomia regolamentare conferita dalla legge;
- atti normativi emanati da enti territoriali, sulla base di una potestà attribuita dalla costituzione o dalla legge;
- regolamenti parlamentari, emanati dalle camere del parlamento per disciplinare la loro organizzazione interna e il loro funzionamento; questi regolamenti, a differenza dei precedenti, hanno rango di fonte primaria, non essendo subordinati alla legge.
Vi sono poi regolamenti interni ad altri organi costituzionali, come la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura, la cui qualificazione in termini di fonte del diritto è dubbia, trattandosi esclusivamente di regolamenti di organizzazione interna.
I regolamenti amministrativi sono subordinati alla legge, a norma degli artt. 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Perciò i regolamenti illegittimi devono essere disapplicati dall'autorità giudiziaria, anche dal giudice amministrativo.