Diritto privato dell'economia
L'autonomia concettuale, scientifica e didattica del diritto pubblico dell'economia è assai discussa per l'estrema elasticità dei confini di questa materia e per l'influenza che esercita sui rapporti giuridici tra amministratori e amministrati (v. G. Quadri e Francesco Galgano)
Per Aldo Sandulli, l'amministrazione pubblica dell'economia è uno dei compiti dello Stato democratico, consistente nella attività finalizzata a realizzare il massimo grado di benessere materiale e morale della collettività, attraverso la partecipazione di tutti i soggetti (pubblici e privati, nazionali e comunitari) al fenomeno produttivo e all'equa ripartizione della ricchezza nazionale. È opinione diffusa in dottrina che il diritto pubblico dell'economia presenta delle affinità di contenuto con tutti i rami del diritto, e maggiormente con quello commerciale: ha perciò un carattere interdisciplinare e omnicomprensivo, dove la nota saliente è rappresentata dall'intervento di organismi pubblici negli affari economici.
Per Tortorelli, si tratta di una materia in continuo divenire, dai confini mutevoli. Per Santini (ma v. anche G. Quadri e Francesco Galgano), il diritto pubblico dell'economia è quel complesso di norme usate dagli operatori economici, talora diverso da quello codificato e imposto dalla legge. Si tratta cioè di "modelli contrattuali" in uso nella pratica commerciale, ricavati da scelte concrete ben precise (es. il leasing o il factoring sono modelli contrattuali inesistenti nel codice civile ma in uso nella pratica commerciale).
Di conseguenza, si sostiene che la parità di tutti gli operatori economici riguarda l'accesso al mercato ma non anche lo svolgimento delle attività economiche (che sono invece soggette a limitazioni anche penali: es. monopolio di Stato). Per Pedrazzi, il diritto pubblico dell'economia ha rilevanza scientifica solo ai fini penali, in quanto il Codice penale e altre leggi speciali puniscono i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela di interessi economici di vario genere. In proposito, Galgano parla di "criminalità economica" per costruire un diritto penale dell'economia, o meglio un "diritto amministrativo dell'economia penalmente sanzionato" e articolato in tre filoni, ciascuno dei quali presidia un particolare settore:
1.settore della produzione della ricchezza (qui rilevano attività economiche antiecologiche e/o pericolose per l'ambiente e la salute); 2.settore della circolazione della ricchezza (qui rilevano le infrazioni valutarie e doganali); 3.settore finanziario (qui rileva l'evasione fiscale).
Per Palma, il problema del diritto pubblico dell'economia si risolve in un problema di programmazione ai sensi dell'art. 41, comma 3, della Costituzione, poiché il potere pubblico ha sempre attuato delle strategie di politica economica per eliminare gli squilibri settoriali e territoriali e individuare i fini dello sviluppo generale.(sull'argomento v.anche G.Bianco, P.Bilancia, V.Spagnuolo-Vigorita) La programmazione, per l'Autore, è una "progettazione sociale" intesa come modo di esercitare la funzione politica di governo. Singolare è l'opinione di M.S Giannini circa il diritto pubblico dell'economia. Per l'Autore:
- 1.non esiste un sistema autonomo retto da principi autonomi;
- 2.non esiste una nozione giuridica di diritto pubblico dell'economia;
- 3.non esiste rilievo giuridico dell'intervento pubblico nell'economia, che al più può avere una valenza storica e descrittiva di un fenomeno variamente articolato in singole manifestazioni (sono queste che hanno rilievo giuridico: es. diritto pubblico della proprietà, del credito e del risparmio, del lavoro e dell'impresa, dell'urbanistica, ecc.).
Per l'Autore, che riprende la teoria di Hedemann del primo dopoguerra (secondo cui il diritto pubblico dell'economia è una "cornice" che contiene istituti di diritto privato), l'intervento pubblico nell'economia è soltanto un'ipotesi applicativa dell'ideologia socialista, poiché le varie norme incidenti sul settore economico non sono peculiari e tipiche di un autonomo diritto pubblico dell'economia, stante la loro afferenza a strutture produttive eterogenee.