Il copyright (termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia) è la forma del diritto d'autore in uso nel mondo anglosassone, in tempi recenti sempre più prossimo a divenire sinonimo del diritto d'autore vigente in Italia. È solitamente abbreviato con il simbolo ©.

lezione
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Copyright
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto della proprietà intellettuale
Simbolo del copyright

Storia modifica

Prima concessi dei privilegi agli autori, specialmente ai librai, che per pubblicare dovevano sostenere delle spese.

Nel 1710 fu creato il diritto d'autore in Inghilterra, con uno statuto il diritto esclusivo dell'autore per tutte le opere d'ingegno. Tale legge, successivamente modificata, è tuttora vigente in Francia.

Nel 1801, il 9 maggio, in Italia, la Repubblica Cisalpina e il Regno d'Italia con la legge 19]], il Regno delle Due Sicilie.

  • nel 1836, il Codice civile albertino per la Sardegna.
  • nel 1840, il 22 dicembre, il decreto di Maria Luigia, per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.
  • nel 1865, il 25 giugno, nel Regno d'Italia, con legge 2337, che salvo qualche modifica minore, della quale qui non si fa cenno perché di natura specialistica, è tuttora vigente in Italia.

Nel 1886, il 9 settembre, per i rapporti con gli stranieri fu costituita l'Unione internazionale di Berna, che coordina i rapporti in questo campo, di tutti i paesi mondiali iscritti, alla quale l'Italia ha aderito ed è ancora oggi operante.

In tempi più recenti (1984), Richard Stallman e la Free Software Foundation hanno sviluppato un meccanismo che si basa sul copyright per promuovere un'ampia gamma di diritti relativi al software e per fare in modo (è questa l'innovazione) che questi diritti non vengano sottratti in nessun modo: tenendo conto di un doppio senso della lingua inglese (nella quale "right" significa sia "diritto" che "destra") hanno denominato questo meccanismo come copyleft (volendo la parola "left" dire "lasciato", participio passato di "leave", oppure "sinistra"); tale principio è stato ampiamente applicato nell'ambito del Software libero.

Attualmente, con l'avvento di Internet e delle nuove tecnologie le leggi sul copyright sono sempre più severe e difficili da far rispettare. La legge italiana ammette la copia analogica per uso privato, e pone a questa alcune limitazioni: per un libro coperto da diritto d'autore è possibile fotocopiare pagando i relativi diritti fino al 155 (al 2007) delle pagine totali; non è lecito duplicare un CD o un DVD, se non per uso privato e di una propria copia regolarmente acquistata, mentre lo è registrare l'audio da una radio on line o tradizionale, e il video da una Web TV piuttosto che dalal televisione di casa. La riproduzione analogica è invece una violazione del diritto d'autore, in ogni caso, se effettuata per fini di lucro (per rivendere le copie).

Le spese per l'ottenimento dei diritti d'autore di opere e invenzioni e quelle dei brevetti vengono contabilizzate in bilancio come immobilizzazioni finanziarie, insieme alla pubblicità e alle spese per acquisizione di società e marchi. La IV direttiva dell'Unione europea sui bilanci impone alle imprese di tenere delle riserve per un importo pari alle immobilizzazioni finanziarie (al netto del fondo ammortamenti). In questo senso, il diritto d'autore può costituire una fonte di profitti, ma comporta anche un immobilizzo di risorse finanziarie a riserva.

La legge italiana modifica

La normativa italiana consente la riproduzione analogica ad uso privato di file musicali registrati (non scaricati) da radio e TV che trasmettono in streaming.

Vari controlli contro le violazioni del diritto d'autore vengono svolti con programmi di sniffing che accedono nelle reti peer-to-peer e registrano gli indirizzi IP e i provider con il quale sono connessi quanti stanno scambiando illegalmente file. Tali informazioni sono contenute nell'intestazione di ogni pacchetto TCP/IP inviato su Internet da un generico nodo della rete.

Per la normativa italiana, ogni Internet Service provider deve tenere un registro che abbina il numero telefonico del chiamante all'IP assegnato a chi chiede la connessione. Tramite questo log è possibile risalire al numero e identificare il chiamante per procedere a una denuncia.

Problemi di privacy e di violazione di domicilio modifica

Lo sniffing pone problemi di privacy in quanto accede senza mandato e a insaputa dell'utente ad un computer che è sua proprietà privata nonché ad una rete che è proprietà di chi diffonde il software di accesso. In generale, l'accesso ad un'abitazione o altra proprietà privata per una perquisizione richiede un mandato della magistratura e che esso sia mostrato al proprietario del bene perquisito.

La perquisizione dei domicili e l'accesso ai tabulati telefonici (dei provider per conoscere i siti visitati) sono provvedimenti riservati a illeciti penali. In Paesi come gli Stati Uniti, dove la violazione del copyright è punita con sanzioni pecuniarie, è comunque diffusa tale prassi nelle indagini per violazioni del diritto d'autore.

Il Codice penale al cap.2 ("dei delitti in particolare") dedica un'apposita sezione a tale tema: "Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio" (sez. IV). Gli artt. 615 bis e ter specificano le pene per accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, o interferenze illecite nella vita privata. Gli strumenti che controllano il traffico web di un utente, "si mettono in ascolto" su una porta del computer non utilizzata da alcun programma, e funzionano come uno "strumento di ripresa sonora" che registra tutto il traffico in ingresso e uscita dal nodo internet.

In questo caso è dato di sapere soltanto ciò che l'utente sta facendo con il browser Internet e con i programmi peer-to-peer, ma non con le altre applicazioni (se ad esempio sta ascoltando una canzone, vedendo un film, stampando un file). L'intrusione non consente un controllo o manipolazione del computer, ma comunque di "mantenervisi contro la volontà tacita di chi ha il diritto di escluderlo".

Entrando nelle reti di condivisione l'utente rende visibile una parte dei file del suo computer e inevitabilmente i file che sceglie di scaricare. Viene in questo modo a crearsi un conflitto con la normativa sulla privacy: la conservazione dei dati dei download, anche in forma aggregata e anonima, deve essere autorizzata nei confronti di chi immette file nelle reti P2P per "testarne" il gradimento del pubblico, oppure entra per perseguire in flagranza di reato chi viola i diritti di copyright.

A detta di alcuni giuristi l'accesso è più grave del reato di violazione del copyright che con esso si vuole reprimere. È stato osservato che è eccessivo uno sconfinamento nella giustizia penale e che l'entità della reclusione minima e massima non rispettano il proporzionalismo delle pene se comparate con le pene detentive di altri reati.

Copyright, furto e plagio modifica

Esiste un dibattito non solo sull'entità delle pene che una equiparazione al furto viene a creare per la violazione di copyright, ma anche sulla pretesa di parte della dottrina di individuare una oggettiva somiglianza fra le due figure di reato. L'equiparazione al furto comporterebbe un considerevole inasprimento delle pene.

Analoghe considerazioni sul rispetto del proporzionalismo delle pene (rispetto alla gravità del reato) sorgono rispetto al plagio.

Il plagio prevede pene inferiori, nonostante l'utilizzo commerciale sia un'aggravante nella violazione di copyright. In sostanza, chi fa copie e le vende identiche commette un reato punito molto più severamente di chi apporta lievi modifiche e, cambiando il titolo, si attribuisce una qualche paternità dell'opera. Esiste, però una difficoltà non indifferente: Il codice penale italiano, ad esempio così descrive la fattispecoe: (art. 624. chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Orbene a prescindere dalla difficoltà di definire cosa mobile una proprietà intellettuale, sicuramente la modalità con cui avviene l'impossessamento non è attraverso una sottrazione nei confronti di chi la detiene. Queste due osservazioni sono da se' sole sufficienti per dimostrare la strumentalità del ragionamento sotteso.

Durata ed ereditabilità del diritto d'autore modifica

La normativa sul diritto d'autore prevede una durata del copyright che è sempre limitata nel tempo e varia significativamente a seconda della categoria merceologica da tutelare (CD di musica, CD software, medicinale, etc.).

Il periodo di copyright dovrebbe consentire di avere un adeguato margine di guadagno e di recuperare i costi che precedono l'entrata in produzione e la distribuzione del prodotto. La durata dovrebbe essere tanto più lunga quanto maggiori sono i costi da remunerare, e quanto più lentamente il prodotto viene comprato dal mercato.

Tuttavia non sempre la proporzione viene rispettata. Un cd musicale ha un periodo di copyright di 70 anni; per un medicinale, che ha costi di ricerca e sviluppo molto maggiori (migliaia di mld), il periodo di copertura è di 30 anni.

In passato, con la morte dell'autore veniva estinto il periodo di copyright. Attualmente, il diritto d'autore passa agli eredi della persona fisica estinta e quindi la durata prevista dalla legge è prescrittiva (30/70 anni in ogni caso). Rispetto ai secoli precedenti si è anche ribaltata la distribuzione dei margini: all'editore tocca talvolta più dell'autore, talora più del 50%, a fronte di un margine che per un intermediario comunemente si ritiene equo intorno al 20%.

Musica e pubblica utilità modifica

Diversamente dagli altri diritti della persona garantiti nella Costituzione, il diritto d'autore non è un diritto personale e inalienabile. Esso può essere infatti venduto a terzi dal possessore ed ereditato (perciò non è personale).

Inoltre, anche la proprietà intellettuale può essere oggetto di "esproprio" per fini di pubblica utilità, che prevalgono sull'interesse del privato. In un caso del genere, rientra la distruzione o lo spostamento ad altro sito di un'opera d'arte anche contemporanea, per realizzare un'autostrada o una ferrovia; oppure la produzione "in house" di un farmaco che è troppo costoso acquistare dal legittimo produttore, non riconoscendo validità al brevetto sul territorio nazionale e non pagando il copyright allo scopritore in deroga ad un brevetto internazionale depositato all'estero (si tratta della registrazione parallela).

La definizione di pubblica utilità, per quanto ampia e discrezionale, solitamente riguarda prodotti tangibili, non la fruizione di servizi, come potrebbe essere un intrattenimento musicale.

Anche la diffusione di una cultura musicale è un esempio di servizio di pubblica utilità, che talora è impedito dall'ammontare dei diritti d'autore, che gravano su uno spettacolo gratuito. Questo accade sia nel caso di musicisti volontari che di musicisti pagati dagli organizzatori di una festa. Durante le feste, sagre e occasioni di incontro, i diritti d'autore orientano le scelte di repertorio dei musicisti verso generi dei decenni precedenti (per i quali sono minori le tariffe) o verso la musica classica, che non è più protetta dal diritto d'autore. Questo aspetto penalizza le richieste, tipicamente dei più giovani, che desiderano ascoltare brani composti più di recente.

L'attuale struttura del mercato crea una sorta di monopolio della cultura musicale, in capo ad un ristretto numero di produttori, che detengono un controllo sui centri di diffusione e di fruizione della musica. I centri di distribuzione di CD e DVD talora non desiderano avere catalogo le musiche di artisti magari di talento, ma non ancora fermati, delle quali è difficile la vendita. Talora, c'è un'esclusiva di alcuni produttori, che limita gli sbocchi sul mercato per gli artisti e la libera concorrenza.

Senza il lancio delle grandi corporation, ad un artista è difficile o preclusa la pubblicità del canale televisivo, radio e sui giornali, se già non ha raggiunto il successo per altra via. Internet e il passaparola sono fra le maggiori risorse per i gruppi "alternativi".

Sul versante dei centri di produzione, esistono formati e supporti fisici diffusi e a costo basso o nullo, che facilitano la produzione dei contenuti. Esistono formati proprietari aperti per audio e video (come l'mp3 e l'MPEG), che consentono di distribuire contenuti fruibili da più fonti (Lettori CD/DVD/mp3, radio, computer, etc.), su supporti fisici a basso costo (CD e DVD), è pur vero che le attrezzature di copiatura per una distribuzione su scala industriale e di qualità restano elevati.

Anche una tiratura limitata di poche copie, a proprie spese e distribuita a livello locale, come fanno alcuni scrittori agli inizi della loro carriera artistica, può essere un onere proibitivo.

La cultura artistica e il bene comune della bellezza modifica

Per tutte le altre forme dell'arte (scultura, pittura, etc.) che sono custodite nei Musei, vale il principio di un diritto collettivo alla fruizione della bellezza e all'apprendimento dall'arte, nelle loro opere originali. Queste idee portarono nel '700 alla nascita dei primi Musei che erano concepiti come il luogo in cui l'arte veniva valorizzata e doveva essere conservata, piuttosto che all'interno di collezioni private gelosamente custodite.

Pure per la musica, per quanto sia un'arte non "tangibile", alcune considerazioni spingono per un diritto d'accesso collettivo che può esserci solo a titolo gratuito o comunque a basso costo: il fatto che la musica è cultura e i cittadini hanno diritto d'accesso ai livelli più alti dell'istruzione, il diritto allo studio nei conservatori che richiedono spese notevoli per lo strumento e il materiale didattico musicale, la bellezza come bene comune e valore apartitico.

Legislazioni straniere in materia di copyright modifica

In base ad un disegno di legge proposto del governo del Cancelliere Angela Merkel e recentemente approvato dal Parlamento Tedesco, in Germania la violazione del diritto d'autore viene equiparata al reato di furto. Le pene detentive per la violazione di copyright, identiche a quelle per furto, salgono da tre a cinque anni di reclusione e sono le maggiori in Europa. Per il reato di furto in Germania potevano già essere inquisiti i minori di 18 anni (dunque, ora anche per la violazione di copyright).

In Francia la sanzione è una multa di 30 euro per chi scarica file illegalmente, che aumenta di 6 volte per chi fa upload e li mette in condivisione. Viene punito con la reclusione fino a tre anni chi inventa programmi per il P2P. Dal novembre 2007 gli ISP, dopo un avviso, possono sospendere temporaneamente o definitivamente l'accesso ad internet a coloro che vengono colti a scaricare materiale illegalmente.

In Gran Bretagna è stato annunciato l'intento di non prorogare il diritto d'autore attualmente posto a 50 anni dopo la morte dell'autore e di non imitare gli Stati Uniti che lo hanno portato a )5 anni.

Negli Stati Uniti la legislazione in materia di copyright è contenuta nel Titolo 17 dello United States Code. Le violazioni di copyright sono pertanto considerate reato federale e possono comportare, in sede civile, multe fino a 100.000$.

È però vero che la legge degli USA contiene il concetto di fair use che lascia ampi spazi per l'attività didattica e scientifica. In Italia la pretesa della Siae di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di una interrogazione parlamentare del senatore Mauro Bulgarelli, che ha chiesto di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il fair use Nei Paesi del Common Law (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Singapore) l'attenuazione alla rigidità de copyright va rinvenuta nel fair dealing, che esenta le attività didattiche ed altre ipotesi tasative dalla normale normativa.

La proposta di direttiva europea modifica

Il Parlamento di Strasburgo nell'aprile 2007 ha approvato il testo di una nuova direttiva che mira a modificare la direttiva 2004/48/EC sui diritti di proprietà intellettuale.

Poiché è la seconda direttiva sull'argomento ha preso il nome di IPRED2 ([1]).

Anche l'originaria direttiva conteneva, in fase di presentazione, norme penali, che erano state omesse per riuscire ad ottenere l'approvazione entro il 1° maggio 2004.

Il Parlamento europeo ha votato, in seduta plenaria la relazione che accoglie la proposta della Commissione ma, nello stesso tempo propone una serie di emendamenti. Con uno, in particolare, sulla base del fair use prima esistente solo ne diritto americano, si stabilisce che la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».

Bibliografia essenziale modifica

  • Aliprandi, Capire il copyright - Percorso guidato nel diritto d'autore (ed. PrimaOra, 2007), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/libro3 [2].
  • Borghi e Montagnani, Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management (ed. EGEA, 2006).
  • Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (ed. Apogeo, 2005), disponibile anche su www.copyleft-italia.it/pubblicazioni [3]
  • Pascuzzi e Caso, I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d'autore italiano (ed. CEDAM, 2002)

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Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica