Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

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Brevetti
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto della proprietà intellettuale

Introduzione generale

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I diritti possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l'inventore non abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di pubblico dominio allo scadere del brevetto.

In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla.

Per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto si corrisponde allo stato una certa somma. I brevetti possono essere definitivi o soggetti a rinnovo annuale per un certo periodo (di solito al massimo 20 anni, ma variabile a seconda degli stati). L'importo da versare per i rinnovi annuali di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza, e questo fatto trova la propria giustificazione nel fatto di ritenere che l'inventore abbia avuto un tempo sufficiente per sfruttare commercialmente la propria invenzione e sia ormai tempo di consentire alla comunità di trarne maggiore vantaggio, consentendo a più soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati sulla nuova idea.

Gli inventori che non posseggono il denaro per brevettare le proprie costruzioni, come ad esempio Antonio Meucci, perdono la tutela brevettuale, e l'invenzione può essere attribuita ad un'altra persona che riesce a pagarne la rata, come avvenne nel caso di Alexander Graham Bell, che rivendicò l'invenzione del telefono.

Va osservato che le modalità per la concessione dei brevetti variano grandemente da stato a stato. Nei paesi di scuola nordeuropea si effettua il cosiddetto esame di novità, a cura dei vari uffici brevetti per accertare, in via preventiva, che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità richiesti, principalmente novità, attività inventiva e chiarezza. Nei paesi di scuola latina, fra cui l'Italia, l'esame è invece prevalentemente di tipo formale, mentre una valutazione sulla novità viene effettuato, in caso di controversie legali, a cura di un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria.

Negli Stati Uniti, pur esistendo un'accurata e vasta legislazione in materia brevettuale, vige il principio che, se un inventore può dimostrare in qualsiasi modo la paternità di un'invenzione, gli deve essere comunque riconosciuto un corrispettivo economico, indipendentemente dal fatto di aver effettuato il deposito nel modo formalmente previsto.

Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un brevetto in più stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla concessione del brevetto europeo".

Esiste un'altra forma di brevetto, detta modello di utilità, contraddistinta dal fatto che il contenuto innovativo minimo richiesto può essere minore, riducendosi alla scoperta di una nuova applicazione di un principio già precedentemente noto.

Brevetto italiano

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Ricordiamo che il primato europeo nella legislazione sul brevetto è contenuto in una parte del Senato veneziano del 19 marzo 1474 m.v. (Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32): «L'andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X.»

In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del brevetto come segue:

"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]"

Storicamente, però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto della legislazione speciale e, recentemente, la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sul design registrati) nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione IV del Capo I del citato Codice. Tuttavia, le invenzioni biotecnologiche sono separatamente disciplinate dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha finalmente attuato anche in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

In generale, per la brevettabilità, oltre all'industrialità dell'invenzione sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica (v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale). Inoltre, l'oggetto del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale).

L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla legge. Queste comprendono:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni
  • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; possono però esserlo i prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, impiegati per l'attuazione dei metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici: non costituisce invenzione il metodo, possono costituirla gli strumenti necessari alla sua applicazione.
  • le razze animali, eccezione fatta per i procedimenti microbiologici

L'autore ha i diritti esclusivi di disporre dell'invenzione e di commercio. Questi sono classificati come diritti patrimoniali dell'inventore, diritti cioè che possono essere oggetto di cessione, generalmente a titolo oneroso mediante contratto. Differiscono invece dal diritto personale ad esser riconosciuto autore dell'invenzione che è un diritto intrasmissibile. L'autore deve fare richiesta di registrazione all'ufficio italiano brevetti che verifica i requisiti, il carattere di industrialità dell'invenzione la non contrarietà a leggi e registra il brevetto. La durata della tutela è ventennale ma può prescriversi anche anteriormente qualora il titolare non rinnovi il brevetto e se entro 3 anni dalla registrazione l'invenzione non è stata conclusa. Nel caso in cui l'invenzione dipenda da brevetto altrui non è possibile procedere alla registrazione se prima non si è avuta l'autorizzazione da parte dell'altro titolare. Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di contratto di lavoro subordinato dal lavoratore questi ha diritto ad un equo compenso solo e soltanto se l'impresa per la quale lavora non remunera nello stipendio dell'inventore la sua attività inventiva. L'azione spettante a chi viola un brevetto industriale è quella di contraffazione.

Brevetto europeo

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  Per approfondire questo argomento, consulta la pagina Organizzazione europea dei Brevetti.

Istituito con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, riprendendo le indicazioni della Convenzione di Strasburgo del 1963.

Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è così: sia la domanda che l'esame sono infatti univoci, ma il titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.

I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.

I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono: la novità, l'attività inventiva (non ovvietà) e l'applicabilità industriale. Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell'invenzione.

Brevetto Comunitario

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Il Brevetto Comunitario Europeo (C.B.C.) è un titolo brevettuale unitario valevole per l'intero territorio della Comunità Europea. Questo brevetto è stato istituito con la Convenzione di Lussemburgo, sottoscritta il 15 dicembre 1975 (da tutti quelli che allora erano gli stati membri C.E.). Non è però mai entrata in vigore, per le resistenze di determinati Paesi (Danimarca ed Irlanda su tutti) manifestate dopo la sottoscrizione. Nel corso degli anni numerosi sono stati tentativi di superare la situazione di stallo, legata soprattutto al'attribuzione esclusiva al giudice comunitario della competenzaa decidere sulla nullità del brevetto. Questo problema è stato superato il 15 dicembre 1988 con la sottoscrizione di un nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la domanda di brevetto. Oggi è stata messa in dubbio anche la necessità di un titolo brevettuale unitario, da valutare in relazione ai costi e alla flessiblilità del già collaudato Brevetto Europeo.

Brevetto internazionale (PCT)

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Il PCT (Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti) è un trattato gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con lo scopo di offrire una procedura unica per ottenere un brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985.

La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.

Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'Ufficio Europeo dei brevetti.

Il risultato della ricerca è pubblicato in un rapporto di ricerca internazionale che riporta la lista dei documenti che potrebbero attaccare la brevettabilità del contenuto della domanda.

La procedura PCT offre anche la possibilità di richiedere un esame internazionale preliminare da parte dell'autorità incaricata, ottenendone un parere sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni. Tale parere può dare maggiori informazioni sull'opportunità di continuare la procedura con buone possibilità di successo, ma esso non è vincolante per gli uffici nazionali che, indipendentemente, dovranno decidere sul rilascio del brevetto.

Dal 2004 è stata introdotta la cosiddetta ISO (International Search Opinion) cioè rapporto di ricerca ed opinione sulla brevettabilità della domanda internazionale.

Furti di brevetti

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Dei furti di brevetti ai danni di inventori e geni è piena la storia dell'umanità. Le ultime avvisaglie di questa realtà, secondo la Microsoft, si trovano nella realizzazione di sistemi rilasciati sotto licenze Open Source come la GPL, LGPL, BSD e via dicendo. In realtà questa tipologia di licenze permette ai proprietari di brevetti di identificare con maggiore facilità eventuali utilizzi non autorizzati a differenza di software coperti da licenze a codice sorgente chiuso che non permettono ai proprietari di brevetti di verificare con facilità se vi è stato un uso non autorizzato delle proprie idee.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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