Ufficio elettorale di sezione
L'ufficio elettorale di sezione è l'ufficio che, in base alla legge italiana, deve essere costituito appositamente presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie per sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Esso è formato da un presidente, da un numero variabile di scrutatori (uno dei quali svolge le funzioni di vicepresidente) e da un segretario; presso l'ufficio operano inoltre i rappresentanti dei candidati e delle liste (o dei gruppi parlamentari e dei comitati promotori in caso di referendum).
Informalmente l'ufficio elettorale di sezione è denominato anche «seggio elettorale»; nel linguaggio comune, quest'ultima locuzione si riferisce sia al luogo in cui gli elettori si recano per votare (la cosiddetta «sala della votazione») sia al complesso delle persone che prestano servizio nell'ufficio medesimo.
Normativa
modificaLa disciplina normativa riguardante le operazioni dei seggi elettorali è contenuta prevalentemente nel testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con il decreto del presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Secondo quanto previsto dalla legge, le competenze dell'ufficio elettorale di sezione comprendono l'adempimento di tutte le operazioni elettorali fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio e, per le elezioni nei comuni provvisti di una sola sezione, fino alla proclamazione degli eletti.
Informazioni generali
modificaLa preparazione e l'organizzazione dei seggi elettorali è demandata ai singoli comuni, coordinati attraverso le prefetture dalla direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno; nelle regioni a statuto speciale alcune procedure possono differire. Generalmente i seggi vengono allestiti negli edifici scolastici.
Fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla normativa, ciascun elettore può votare solo presso la sezione indicata sulla propria tessera elettorale. La legge prescrive inoltre che negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto venga istituita una «sezione ospedaliera» per ogni insieme di 500 letti o frazione di 500; sono ammessi a votare presso le sezioni ospedaliere i degenti che abbiano fatto richiesta al sindaco del comune di residenza. Nei nosocomi dotati di un numero di posti-letto non inferiore a 100 e minore di 200, nonché nelle carceri e nei luoghi di detenzione preventiva, deve essere invece allestito un «seggio speciale», formato da un numero ridotto di membri; i compiti del seggio speciale sono circoscritti alla raccolta delle schede elettorali votate dai pazienti e dai detenuti. Il voto degli elettori autorizzati a votare a domicilio e dei degenti negli istituti di cura con meno di 100 posti-letto deve essere raccolto da un «ufficio elettorale distaccato», costituito da alcuni dei membri del seggio competente per ambito territoriale.
L'orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è fissato dalla legge ed è identico su tutto il territorio nazionale; nei giorni stabiliti per la votazione, la propaganda politica è vietata all'interno dei seggi e nell'area compresa in un raggio di 200 metri. Il servizio di sorveglianza ai seggi elettorali viene svolto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale, Polizia penitenziaria, Polizia municipale o Polizia provinciale.
Composizione dell'ufficio
modificaOgni ufficio elettorale di sezione è costituito da:
- un presidente, nominato dal presidente della corte d'appello competente per territorio;
- un numero di scrutatori compreso tra due e quattro (quattro, di norma, per le consultazioni elettorali; tre per i referendum; due per i seggi speciali), designati dalla commissione elettorale comunale; uno degli scrutatori, su incarico del presidente del seggio, assume le funzioni di vicepresidente;
- un segretario, scelto dal presidente del seggio (nei seggi speciali la mansione di segretario è svolta da uno dei due scrutatori).
Per la legittimità delle operazioni elettorali debbono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti dell'ufficio, uno dei quali deve essere il presidente o il vicepresidente. In seguito all'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha previsto un eventuale turno di ballottaggio ai fini dell'elezione diretta del sindaco, la nomina dei membri dei seggi generalmente resta valida anche per il secondo turno.
I componenti dell'ufficio presiedono allo svolgimento di tutte le operazioni che hanno luogo nella sala della votazione, tutelando in particolare la libera espressione del voto da parte degli elettori. La legge riconosce ai membri del seggio la qualifica di pubblico ufficiale; di conseguenza, possono essere loro ascritti i reati di abuso d'ufficio, concussione, corruzione, peculato e rifiuto e omissione d'atti d'ufficio, oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale.
I rappresentanti dei candidati o delle liste (ovvero dei gruppi parlamentari e dei comitati promotori in caso di referendum), se regolarmente accreditati secondo le modalità previste dalla legge, possono avere accesso alla sala della votazione e assistere allo svolgimento delle operazioni elettorali; alle fasi di scrutinio hanno altresì facoltà di essere presenti gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Tuttavia le schede possono essere toccate solamente dai componenti dell'ufficio.
Arredamento della sala della votazione
modifica- Tramezzo che divide la sala della votazione in due compartimenti
- La sala deve avere una sola porta di ingresso e dev'essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori.
- Tavolo dell'ufficio
- Il tavolo dell'ufficio elettorale di sezione deve essere collocato in modo tale che gli elettori e i rappresentanti di lista presso la sezione possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Le urne, fissate sul tavolo, saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti.
- Cabine per l'espressione del voto
- In ogni sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicura la segretezza del voto; le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Il tavolo interno delle cabine dev'essere completamente libero da qualsiasi oggetto. Nel caso in cui, nella sala della votazione, siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, bisogna controllare che nella suddetta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine, o di vedere nella cabina contigua.
- Urne destinate a contenere le schede votate
- Le urne sono di cartone di colore chiaro; recano l'emblema della Repubblica e la dicitura «Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei servizi elettorali». Ogni urna deve recare, su almeno due delle quattro facce verticali esterne, un'etichetta autoadesiva con cornice colorata, al fine di identificare a quale elezione l'urna medesima si riferisce. Le urne sono disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente del seggio, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.
- Illuminazione della sala della votazione e delle cabine
- Nella sala della votazione devono essere predisposti idonei mezzi di illuminazione. Le operazioni di votazione e di scrutinio possono protrarsi, infatti, anche nelle ore notturne; pertanto, è necessario che non solo la sala, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.
Presidente
modificaPer Presidente di seggio si intende il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.
Nomina
modificaLa nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Modalità di iscrizione all'Albo
modificaGli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte di Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.
Requisiti
modificaPer poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
- non aver superato il 70° anno di età
Sostituzione del Presidente di Seggio
modificaQualora il Presidente di Seggio nominato dalla Corte di Appello sia impossibilitato a svolgere l'Ufficio in oggetto, la Corte d'Appello invia al Comune l'elenco delle Sezioni Elettorali prive della nomina del Presidente, perché provveda alle sostituzioni. Il Sindaco nomina i sostituti attingendo dagli elenchi degli elettori che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco degli aspiranti sostituti Presidenti di Seggio.
Iscrizione negli elenchi per la eventuale surroga dei Presidenti di Seggio
modificaCiascun elettore, in possesso del diploma di scuola media superiore, può recarsi presso l'apposito ufficio del Comune nel quale è iscritto per presentare la domanda di ammissione agli elenchi degli aspiranti sostituti Presidenti di Seggio. L'accettazione di tali domande generalmente ha luogo da un mese prima della data prevista per le consultazioni elettorali o referendarie ed ha termine due settimane antecedenti tale data.
Terminata la raccolta delle domande, gli uffici comunali estraggono una lettera alfabetica e da quella iniziano a convocare gli aspiranti sostituti Presidenti, scorrendo l'elenco alfabetico fino alla copertura di tutte le sezioni elettorali prive di un Presidente.
Cause di incompatibilità
modificaSono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Competenze
modificaIl Presidente di seggio:
- riceve dal Sindaco tutto il materiale occorrente per la votazione (bollo della Sezione, elenco degli elettori, manifesti contenenti i nominativi dei candidati, verbali di nomina degli scrutatori, designazioni dei rappresentanti di lista, schede elettorali, matite copiative, urne, ...)
- costituisce l'Ufficio elettorale di Sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori nominati secondo la legge ed il segretario, da lui stesso designato. Provvede alla sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti.
- Il Presidente sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente.
- accredita i rappresentanti di lista eventualmente nominati presso il seggio
- sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione
- è incaricato della polizia dell'adunanza (può disporre, dunque, degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in caso di disordini durante le operazioni elettorali)
- decide - udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori - sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati
- durante le operazioni di scrutinio, si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze
- è responsabile della consegna al Sindaco dei plichi contenente i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria Sezione. Durante lo spostamento del materiale elettorale dal seggio all'edificio del Comune, il presidente può essere scortato dalla Forza Pubblica che al contempo garantisce da furti e sostituzioni delle schede scrutinate, e vigila l'operato dei pubblici ufficiali del seggio (presidente e segretario). La Forza Pubblica è composta da Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani o altro personale militare che risiede presso il seggio durante le elezioni.
Altre competenze di maggior dettaglio contenute nella guida per i Presidenti di Seggio che il Ministero dell'Interno consegna insieme al materiale elettorale, sono:
- timbra le schede elettorali in sede di costituzione del seggio (il giorno precedente alle elezioni)
- sigilla con nastro adesivo porte e finestre dell'aula elettorale durante la chiusura serale del seggio, dal giorno precedente alle elezioni sino allo scrutinio.
- garantisce una presenza di almeno tre persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il Presidente stesso oppure il vice
- consegna le schede all'elettore, le imbuca nell'urna.
- in fase di spoglio elettorale, apre le schede e decide se sono valide, bianche o nulle. La decisione spetta al solo Presidente, sentiti gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti di lista presenti, ma senza una loro votazione in merito a schede bianche o nulle. Eventuali contestazioni di componenti del seggio o dei rappresentanti di lista sono riportate a verbale.
Indennità
modificaAl Presidente di seggio spetta una indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. In origine, la legge prevedeva un adeguamento automatico ogni triennio, tale automatismo è stato soppresso per esigenze di cassa da una Legge Finanziaria. Negli anni 2003-2009 è stato di 150 euro e di ulteriori 37 euro per ogni altra scheda oltre la prima, sino a un massimo di quattro, e può oscillare secondo il numero di giornate di lavoro previste ed il tipo di consultazione elettorale in atto. Per le elezioni politiche 2008, il compenso è stato di 187 euro, aumentato fino a 298 euro per quei comuni dove erano abbinate anche le elezioni amministrative (4 schede oltre la prima).
Segretario
modificaPer Segretario di seggio si intende il Segretario dell'Ufficio Elettorale di Sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.
Nomina
modificaLa nomina dei Segretari di seggio è effettuata dal Presidente di seggio prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, come previsto dall'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53
Il Segretario di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Requisiti
modificaPer poter svolgere l'attività di Segretario di seggio, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore
- non avere superato il 70° anno di età.
Cause di incompatibilità
modificaSono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Segretario di seggio elettorale:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Competenze
modificaIl Segretario di seggio:
- compila tutti gli esemplari dei verbali delle operazioni elettorali del seggio
- assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni
- assiste alla redazione delle tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali
- confeziona i plichi contenenti i verbali stessi o le liste della votazione.
Onorario
modificaAl Segretario di seggio spetta un onorario in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. Tale onorario negli anni 2007-2008 è di 120 euro e di ulteriori 25 euro per ogni altra scheda oltre la prima. Da intendersi non in termini di elettori della sezione e di schede scrutinate, ma come numero di votazioni e di urne elettorali in contemporanea. Ad esempio se insieme alle elezioni del comune, è in corso il rinnovo dell'amministrazione provinciale, per la seconda votazione, il Segretario avrà una maggiorazione di 25 euro.
Scrutatore
modificaPer scrutatore di seggio si intende lo Scrutatore dell'Ufficio Elettorale di Sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.
Nomina
modificaLa nomina degli Scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dal dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale.
L'iscrizione avviene presso l'Anagrafe del Comune di residenza, aperta a tutti i cittadini che hanno più di 18 anni e dunque godono dell'elettorato attivo e passivo. L'iscrizione dura a vita, eccetto due casi: decade e va ripetuta nel caso di cambio del Comune di residenza, e in caso di rifiuto di una nomina.
La nomina è compito di una Commissione Elettorale che si riunisce in pubblica adunanza nella sede del Comune e assegna gli incarichi per tutte le sezioni elettorali presenti nel territorio del Comune. Comunicazione della riunione è affissa due giorni prima nell'albo pretorio dell'edificio comunale. Membri e poteri della Commissione Elettorale sono disciplinati dal D.P.R. n.223 del 20 marzo 1967.
In passato la nomina avveniva tramite sorteggio casuale al computer (legge n. 95 del 1989), mentre attualmente la chiamata è diretta e nominativa (ovvero non casuale) (legge n. 270 del 2005).
La Commissione deve votare all'unanimità un insieme di persone fra gli iscritti all'albo. Qualora dopo le prime due votazioni non si raggiunga l'unanimità, ogni membro della commissione può proporre 2 nomi e si vota a maggioranza. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
La riforma segna un ritorno al sistema in vigore dal 1948 al 1992, che prevedeva una ripartizione dei 5 scrutatori proporzionale ai voti dei partiti nella precedente elezione. Anche il Presidente era designato dalla Corte d'Appello, ma su indicazione dell'ufficio elettorale del Comune.
La Commissione elettorale può adottare un criterio misto di merito e reddito, chiamando giovani studenti, disoccupati o persone con bassa pensione, e un elevato grado di scolarità. L'incarico elettorale è anche visto come un primo modo per avvicinare i giovani alla politica. Un secondo criterio possibile è quello di bilanciare persone alla prima esperienza elettorale con altre che in passato hanno già svolto l'incarico, e di bilanciare l'assegnazione a persone con tessere di partito, che dichiaratamente appartengono ad uno schieramento, in modo da garantire una rappresentanza a maggioranza e opposizione. A questa forma di equilibrio politico, critica nelle votazione delle schede elettorali da annullare, già contribuisce la partecipazione dei rappresentanti di lista.
Invece, per i Presidenti di Seggio, esiste un albo nazionale a parte, cui ci si iscrive gratuitamente e a vita, presentando domanda alla Corte d'Appello. La stessa Corte effettua la nomina (tramite chiamata diretta, non per sorteggio) dei Presidenti e assegna il seggio in cui espletare l'incarico, solitamente nel Comune di residenza, comunque nell'ambito provinciale. Il segretario di seggio è nominato direttamente dal Presidente.
Lo Scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del Sindaco attraverso un messo notificatore del Comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe (in forma scritta o per via telefonica).
In tale caso, non si riunisce nuovamente la Commissione Elettorale ed è direttamente l'Ufficio Elettorale ad effettuare una nuova chiamata. Solitamente la ricerca è svolta fra gli iscritti all'albo degli scrutatori, ma in alcuni casi sono chiamati anche cittadini che non hanno presentato domanda per essere scrutatori.
La legge prevede che le imprese debbano concedere l'esercizio di compiti di pubblica utilità e connessi all'attività politica, per garantire il diritto costituzionale dei cittadini all'elettorato attivo. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi per tutta la durata dell'incarico elettorale. Tali giornate sono retribuite dallo Stato e non vanno a ridurre il monte ore di ferie e permessi. Il Presidente di Seggio rilascia una ricevuta che attesta lo svolgimento dell'attività di scrutatore, da presentare al datore di lavoro. La nomina del Comune viene invece allegata ai verbali dello scrutinio.
I contratti nazionali di categoria possono prevere deroghe che in particolari casi rimettono al datore di lavoro la decisione di concedere l'espletamento dell'incarico.
Lo Scrutatore di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Come gli altri membri del seggio, e delle forze di polizia coinvolte, lo scrutatore ha facoltà di votare presso il seggio in cui svolge l'ufficio elettorale, anche se diverso da quello in cui è iscritto nelle liste.
Modalità di iscrizione all'Albo
modificaGli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale devono presentare domanda al proprio Sindaco entro il mese di novembre, presentandosi all'anagrafe del Comune di residenza. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.
Requisiti
modificaPer poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- avere assolto agli obblighi scolastici
Sostituzione dello Scrutatore
modificaQualora lo Scrutatore nominato non si presenti alla Costituzione del Seggio Elettorale (attualmente alle ore 09:00 o alle 16.00 del Sabato, a seconda se la votazione si apre rispettivamente alle ore 14.00 del sabato stesso o alle 7.00 della domenica), il Presidente designato provvede alla/e sostituzione/i nominando come scrutatore alternativamente il più anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti in qualità di aspiranti scrutatori di Sezione Elettorale, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione.
Cause di incompatibilità
modificaSono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- i rappresentanti di lista, che sono scelti dai candidati alle elezioni per controllare irregolarità nei loro confronti durante lo spoglio elettorale.
Competenze
modificaLo Scrutatore di seggio:
- appone la propria firma sulle schede elettorali della Sezione prima dell'apertura della votazione
- identifica ogni elettore che si reca a votare presso la Sezione elettorale
- compila il registro degli elettori con l'indicazione del documento d'identità ed annota il numero della tessera elettorale esibiti dal votante
- vidima il libretto elettorale
- certifica che l'elettore ha votato
- assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni
- redige le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
Indennità
modificaAllo Scrutatore di seggio spetta una indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. Tale onorario, per consultazioni che non siano referendum o europee, negli anni 2003-2006 è di 120 euro (che sale di 25 euro per ogni elezione aggiuntiva alla prima, con un massimo di 4 maggiorazioni). Nell'anno 2008 a causa della sovrapposizione delle elezioni politiche e comunali, per alcuni comuni, l'onorario è stato di circa 170 euro.
Recuperi compensativi e obblighi del datore di lavoro
modificaLo scrutatore ha poi diritto a uno o due giorni di recupero compensativo, come indennità per festività non godute, per i giorni festivi o non lavorativi in cui si è svolto l'incarico elettorale.
Il tema è disciplinato D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, che approva il "Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali". L'art. 119 comma 2 è stato interpretato dalla legge n. 69 del 29 gennaio 1992, di un solo articolo, che chiarisce "l'obbligo del pagamento di specifiche quote retributive o di giorni compensativi". Se la settimana lavorativa è di 6 giorni, il sabato viene già retribuito in busta paga, e il recupero compensativo è di un solo giorno per la domenica. Se invece è di 5 giorni, il lavoratore ha diritto ad un secondo giorno di recupero. L'informazione è riportata nel cedolino della busta paga alla voci "Giornate lavorate" e "Giornate retribuite" (25/26 oppure 20, nel secondo caso).
Se il lavoratore non fruisce i giorni di recupero compensativo, questi gli sono liquidati in economico.
I giorni di recupero compensativo si ottengono presentando al datore di lavoro un secondo documento, una ricevuta di presenza al seggio rilasciata dal Presidente di Seggio. I giorni di recupero compensativo non sono un periodo di ferie/permessi, e non vengono detratti dal monte ore di ferie e ROL maturati; come le ferie e permessi, le giornate di recupero compensativo sono retribuite dal datore di lavoro al 100% della paga giornaliera, e in più non sono tassati. Non sono però pagati come straordinario, anche se vanno a compensare un lavoro svolto nei giorni festivi di domenica, e del sabato se non è lavorativo. Se l'elezione non occupa la sola domenica e continua nel lunedì, tale giornata è pagata doppia, dallo Stato con l'indennità e dal datore di lavoro come normale giornata lavorativa.