Tribunali ecclesiastici
Il tribunale diocesano è l'organo della potestà giudiziaria in ambito canonico.È presieduto ordinariamente dal vicario giudiziale, nominato direttamente dal vescovo. Ha competenza nelle cause per l'annullamento del matrimonio. Ha il potere di pronunciarsi per la dispensa dal matrimonio non consumato (privilegio petrino)e per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede. (privilegio paolino) Ha competenza per una fase delle cause di beatificazione e di canonizzazione. Svolge un ruolo di presidenza per l'organo per la composizione di controversie in materia di sostentamento del clero.
Per quello che riguarda l'impatto sulla società civile italiana, il compito più importante è quello sulle dichiarazioni di nullità del matrimonio canonico, che in Italia assume per lo più la forma concordataria.
Im materia matrimoniale vige il principio della duplice conforme: un matrimonio è riconosciuto nullo solo se c'è una dopia sentenza in tal senso del tribunale diocesano e di quello d'appello. Altrimenti la decisione è rimessa alla rota romana, che funge da tribunale di terza istanza.
La Rota Romana (in latino Tribunal Rotae Romanae) è un dicastero della Curia Romana ed è il tribunale ordinario della Santa Sede: probabilmente il suo nome deriva dal recinto di forma circolare in cui in origine si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare le cause oppure dal fatto che gli stessi ruotavano secondo turni.
I giudici (Uditori) di questo tribunale sono nominati dal Papa e costituiscono un Collegio; è presieduto da un Decano, nominato per un determinato periodo dal Pontefice che lo sceglie tra gli stessi giudici.
La Rota giudica per turni di tre uditori (o videntibus omnibus) ed è essenzialmente un Tribunale di appello: è competente per il foro esterno (in materia di cause contenziose e criminali, escluse quelle riservate al papa) e la sua giurisdizione, che concerne sia i cittadini della Città del Vaticano sia i fedeli di ogni parte del mondo, si esercita:
- in primo grado nelle cause civili, ove siano convenuti vescovi diocesani, mense vescovili o altri enti immediatamente dipendenti dalla Santa Sede, e in ogni altra causa che il pontefice abbia avocato a sé, sia motu proprio sia per istanza delle parti;
- in secondo grado nelle cause già decise da tribunali diocesani e devolute immediatamente al pontefice, saltando i tribunali metropolitani;
- in terzo grado nelle cause già decise in secondo grado dai tribunali metropolitani e diocesani, e non ancora passate in giudicato.
Cause di nullità matrimoniale
modificaLa Sacra Rota si occupa delle cause di nullità matrimoniale, cause che costituiscono la grande maggioranza di quelle discusse presso la Rota. Esse riguardano i matrimoni contratti con rito cattolico, fra cattolici oppure fra un coniuge cattolico ed uno ateo o di altra confessione.
Comunemente si parla di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di "riconoscimento di nullità". Infatti secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile e nessuno può annullarlo o romperlo. Tuttavia ci sono casi in cui, benché due persone si siano sposate in chiesa, con il rito cattolico, abbiano vissuto insieme per anni e anche avuto dei figli, in realtà tra loro non c'è mai stato un vero matrimonio. Fin dal momento delle nozze qualcosa ha ostacolato la nascita di un vero matrimonio; il matrimonio quindi non c'è mai stato, nonostante le apparenze esteriori: in questo caso la Rota può riconoscere la nullità del matrimonio, affermare che quel matrimonio è stato nullo fin dal primo giorno. Per questo non si tratta di un annullamento, ma di riconoscimento della nullità.
I matrimoni possono essere nulli in partenza per la mancanza di alcune condizioni essenziali al buon esito del matrimonio. Ad esempio l'amministrazione del sacramento matrimoniale non ha l'effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio, se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso, e di farlo insieme all'altro coniuge.
Il diritto canonico individua nove casi in cui è lecita la dichiarazione di nullità, fra i quali: matrimonio combinato contro la volontà di uno o entrambi i coniugi; incapacità psicologica a vivere la donazione reciproca nel rapporto di coppia; non accettazione della sessualità aperta alla procreazione. Secondo quest'ultimo punto, una pratica di castità all'interno del matrimonio deve ottenere il consenso di entrambi i coniugi, pena la nullità.
Le persone, il cui matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dalla Sacra Rota, sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa. Per la Chiesa cattolica esse non sono mai state sposate prima e sono quindi libere di creare un nuovo legame.
In Italia, anche se vige il Concordato, la dichiarazione di nullità del matrimonio religioso non comporta l'immediato annullamento del matrimonio civile, perché lo Stato italiano deve accogliere la sentenza ecclesiastica attraverso una procedura detta delibazione. Tale delibazione (o riconoscimento) di regola è dovuta ma in taluni casi particolari può non avvenire. Inoltre la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario ha degli effetti economici completamente diversi da quelli del divorzio civile, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento del coniuge economicamente debole che, in base alla legge italiana, di regola non è dovuto se non in casi particolari e per un tempo molto breve.