Criteri

  1. Qualunque utente registrato può proporre un sondaggio.
  2. Qualunque utente registrato al momento dell'avvio del sondaggio, indipendentemente dal numero di Edit, può partecipare.
  3. Qualunque quesito riconducibile ad una scelta binaria (Si/No), (Sinistra/Destra), (piccolo, grande) può essere proposto. L'ovvio motivo della restrizione è la maggior facilità di comprensione e di applicazione del risultato. Quasi tutti i quesiti possono essere ricondotti ad una scelta binaria, con un adeguato numero di passaggi.
  4. Non sono proponibili come sondaggi questioni già decise con un referendum.
  5. Non sono proponibili come sondaggi elementi che fanno parte della policy base di Wikiversità. Per esempio, la necessità che le voci siano NPOV, l'uso della licenza GNU FDL, il rispetto del Copyright. (Questo stesso punto 5 è anch'esso elemento della policy base di Wikiversità, in quanto inteso e fondamentale per garantire gli altri elementi. Pertanto non può essere rimosso con un sondaggio neppure in eventuale assenza di un divieto esplicito.)
  6. La modifica di questi criteri di sondaggio è proponibile come sondaggio (tranne il punto 5).
  7. Qualunque modifica di questi criteri non si applica ai sondaggi in corso.
  8. Ogni proponente un sondaggio ne decide la durata, che non può comunque essere inferiore a sette (7) giorni.
  9. Il quorum minimo di partecipanti è di cinque (5) utenti registrati.
  10. L'esito del sondaggio è dato dal parere espresso dalla maggioranza semplice dei partecipanti. In caso di parità il sondaggio è nullo.
  11. Il risultato del sondaggio viene immediatamente applicato.
  12. La decisione scaturita da un sondaggio può essere sempre modificata, ma solo da un altro sondaggio o da un referendum.
  13. Per riproporre un sondaggio uguale od analogo a uno precedente devono essere passati almeno trenta (30) giorni dalla fine del precedente.
  14. Una volta avviato un sondaggio, è vietato a chiunque modificare il testo del quesito proposto. Se necessario, il proponente può però aggiungere dei paragrafi esplicativi.