Le Regioni e gli Enti Locali: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
BoTTone (discussione | contributi)
BoTTone (discussione | contributi)
Riga 3:
 
 
Le '''Regioni ''' sono, assieme ai [[w:Comune|comuni]], alle [[w:Province d'Italia|province]], alle [[w:città metropolitane|città metropolitane]] e allo [[w:stato|stato]] centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della [[w:Italia|Repubblica Italiana]].
 
Ogni regione è un [[w:ente territoriale|ente territoriale]] con propri [[w:statuti|statuti]], poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla [[w:Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione della Repubblica italiana]], come stabilito dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._114|art. 114, II comma]] della [[w:carta costituzionale|carta costituzionale]].
 
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._131|131]] Cost., sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno [[w:Regione autonoma a statuto speciale|statuto speciale di autonomia]] ed una di queste ([[w:Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige/Südtirol]]), è costituita dalle uniche [[w:province italiane|province autonome]], dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano ([[w:Provincia autonoma di Trento|Trento]] e [[w:Provincia autonoma di Bolzano|Bolzano]]). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._116|art. 116]], come modificato nel 2001.
 
== Le regioni in Assemblea Costituente ==
Il 13 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana della seconda sottocommissione della [[w:Commissione per la Costituzione|Commissione per la Costituzione]], il presidente [[w:Mauro Gennari|Mauro Gennari]] legge il testo definitivo dell’articolo 22: Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, [[w:Friuli|Friuli]], [[w:Venezia-Giulia|Venezia-Giulia]], Liguria, [[w:Lunezia|Emilia-Lunense]], [[w:Emilia|Emilia]] e [[w:Romagna|Romagna]], Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, [[w:Salento|Salento]], [[w:Lucania|Lucania]], Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, ma il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 recitava: Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: [[w:Piemonte|Piemonte]]; [[w:Valle d'Aosta|Valle d'Aosta]]; [[w:Lombardia|Lombardia]]; [[w:Trentino-Alto Adige|Trentino-Alto Adige]]; [[w:Veneto|Veneto]]; [[w:Friuli-Venezia Giulia|Friuli-Venezia Giulia]]; [[w:Liguria|Liguria]]; [[w:Emilia-Romagna|Emilia-Romagna]]; [[w:Toscana|Toscana]]; [[w:Umbria|Umbria]]; [[w:Marche|Marche]]; [[w:Lazio|Lazio]]; Abruzzi-Molise; [[w:Campania|Campania]]; [[w:Puglia|Puglia]]; [[w:Basilicata|Basilicata]]; [[w:Calabria|Calabria]]; [[w:Sicilia|Sicilia]]; [[w:Sardegna|Sardegna]].
 
Quindi dalla bozza scompaiono il [[w:Salento|Salento]] e l'Emilia Lunense ([[w:Lunezia|Lunezia]]); la [[w:Lucania|Lucania]] viene rinominata [[w:Basilicata|Basilicata]]; il Friuli e la Venezia Giulia vengono accorpati, così come [[w:Abruzzo|Abruzzo]] e Molise. Solo nel 1963 il [[w:Molise|Molise]] otterrà l'[[w:autonomia|autonomia]].
 
== Caratteristiche ==
 
La regione, nell'[[w:ordinamento giuridico|ordinamento giuridico]] italiano è:
* un ''[[w:ente di rilievo costituzionale|ente di rilievo costituzionale]]'', cioè previsto come necessario dalla costituzione;
* un ''[[w:ente autonomo|ente autonomo]]'', visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;
* un ''[[w:ente autarchico|ente autarchico]]'', dato che opera in regime di [[diritto amministrativo]] e dispone di potestà pubbliche;
* un ''[[w:ente ad appartenenza necessaria|ente ad appartenenza necessaria]]'', dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.
 
Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.
Riga 26:
== Tipologie ==
In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:
* [[w:regioni a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]];
* [[w:regioni a statuto speciale|regioni a statuto speciale]]
 
=== Regioni a statuto ordinario ===
Quindici delle venti regioni italiane sono dotate di statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal [[w:Consiglio regionale|Consiglio regionale]] con legge approvata a [[maggioranza assoluta]] dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a [[w:referendum popolare|referendum popolare]] qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
 
L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana#La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001|riforma costituzionale del 2001]], approvata sotto il [[governo Amato II]] e confermata dal voto popolare durante il [[w:governo Berlusconi II|governo Berlusconi II]].
 
Tuttavia l'[[w:autonomia finanziaria|autonomia finanziaria]], c.d. [[federalismo fiscale]], pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'[[IRAP]] (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'[[IRPEF]], di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.
 
Le regioni ordinarie furono istituite soltanto nel 1970.
Riga 44:
Lo statuto speciale garantisce un' ampia autonomia, soprattutto finanziaria. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige il 90%, la Sicilia il 100% delle imposte. Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento con le proprie risorse, mentre nelle regioni ordinarie le spese sono a carico dello stato centrale.
 
Di conseguenza la regione Trentino-Alto Adige (1.000.000 di abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della [[w:Regione del Veneto|Regione del Veneto]], con 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni autonome, come permesso dalla Costituzione.
 
 
Quattro regioni autonome furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1946 la [[w:Sicilia|Sicilia]], nel 1948 la [[Sardegna]], visiti i forti movimenti autonomistici, se non addirittura indipendentisti come in Sicilia, la [[w:Valle d'Aosta|Valle d'Aosta]] per proteggere la minoranza francofona, il [[Trentino-Alto Adige]], per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi.
 
Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale [[Friuli-Venezia Giulia]].
Riga 61:
 
Gli organi della regione sono indicati dall'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._121|art. 121]] della Costituzione e sono:
* il [[w:consiglio regionale|consiglio regionale]];
* la [[w:giunta regionale|giunta regionale]];
* il [[w:presidente della giunta regionale|presidente della giunta regionale]].
 
La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
Riga 138:
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._120|art. 120]] II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
 
L'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._126|art. 126]] stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal [[w:Consiglio dei ministri|Consiglio dei ministri]], previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
 
Passando poi alla legislazione regionale, l'[[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art._127|art. 127]] della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
Riga 152:
Ad eccezione della Valle d'Aosta, le regioni sono ripartite in [[w:Provincia|province]] (attualmente sono 110).
 
Il livello inferiore della suddivisione amministrativa è il [[w:comune|comune]].
 
Le [[w:città metropolitana|città metropolitane]], dotate di competenze comunali, seppure previste a livello costituzionale, non sono ancora state istituite.