Compravendita: differenze tra le versioni

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{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto privato}}
La '''compravendita''' è un [[w:contratto|contratto]] disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del [[w:codice civile|codice civile]]. Il c.c. la chiama semplicemente ''vendita'', mentre la stessa si traduce in [[w:lingua latina|latino]] come ''emptiovenditio''. ''Ex'' art 1470 del c.c. ''La vendita è il [[w:contratto|contratto]] che ha per oggetto il trasferimento della [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.'' Si possono individuare due parti: il ''venditore'' (o alienante) che trasferisce il diritto ed il ''compratore'', che si [[w:obbligazione|obbliga]] a pagare un [[w:prezzo|prezzo]], espresso in una somma di denaro, come corrispettivo.
 
==I caratteri tipici del contratto di vendita==
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==La forma del contratto==
 
La forma di un contratto di compravendita è libera (può anche manifestarsi oralmente o per comportamenti concludenti), ma per taluni casi, per lo più riferiti alla natura dell'oggetto, la [[w:legge|legge]] dispone l'obbligatorietà della forma scritta ([[w:atto pubblico|atto pubblico]] o [[w:scrittura privata autenticata|scrittura privata autenticata]]), ad esempio nel caso di trasferimento della proprietà di cose immobili (art. 1350 c.c.), a pena di nullità. In tal caso si parlerà anche di ''contratto formale''
 
==Casi particolari di compravendita==
===I beni immobili===
 
Per i [[w:bene immobile|beni immobili]] la vendita può essere [[w:vendita a misura|a misura]] o [[w:vendita a corpo|a corpo]], secondo rispettivamente che in contratto si faccia o meno riferimento all'estensione superficiaria del bene per la determinazione del [[w:prezzo|prezzo]]. Se, ad esempio, la vendita avviene per un corrispettivo di X lire per metro quadrato, si tratta di una vendita a misura, diversamente è una vendita a corpo. La circostanza rileva anche in ordine ad eventuali successive compensazioni del prezzo, che possono essere richieste anche dopo la conclusione del contratto, qualora si riscontri una differenza rispetto alla superficie dichiarata. Si noti che anche nella vendita a corpo, però, può aversi titolo ad una richiesta di compensazione qualora la misura sia comunque indicata (e ciò anche se la vendita sia dichiaratamente a corpo), se la differenza fra il valore indicato e quello effettivamente riscontrato sia maggiore di un ventesimo (5%), in più o in meno.
 
===La vendita di cosa futura===
 
Il '''contratto di vendita di cosa futura''' è un contratto che prevede il trasferimento della [[w:proprietà (diritto)|proprietà]] di una cosa che ancora non esiste, o è in corso di realizzazione o che verrà realizzata (in genere dall'alienante), come nell'ipotesi di una casa da costruirsi. Il contratto in oggetto non è condizionato alla venuta ad esistenza del [[w:bene (o del diritto) giacché nelle more dell'evento le parti possono già essere vincolate all'esecuzione di alcune prestazioni: il compratore (nell'ipotesi di leasing: il Concedente) potrebbe essere già obbligato al pagamento del prezzo ed il venditore, a sua volta, potrebbe essere obbligato a cooperare alla venuta ad esistenza del bene. In realtà l'unico effetto che rimane sospeso è quello traslativo: per spiegare la [[w:fattispecie|bene (o del diritto) giacché nelle more dell'evento le parti possono già essere vincolate all'esecuzione di alcune prestazioni: il compratore (nell'ipotesi di leasing: il Concedente) potrebbe essere già obbligato al pagamento del prezzo ed il venditore, a sua volta, potrebbe essere obbligato a cooperare alla venuta ad esistenza del bene. In realtà l'unico effetto che rimane sospeso è quello traslativo: per spiegare la [[w:fattispecie]] può dirsi che la venuta ad esistenza della cosa si atteggia come condizione sospensiva, ma rispetto al solo effetto menzionato. Di fatto, nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza.
Il mancato avveramento dell'evento nel termine convenuto (la venuta ad esistenza della cosa oggetto del contratto), determina la [[w:risoluzione|risoluzione]] del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione.
 
N.B.: solo nel caso in cui sia stato stipulato un [[w:contratto aleatorio|contratto aleatorio]] ci si assume anche il rischio che la cosa non venga ad esistenza.
 
===La vendita di cosa anche parzialmente altrui===
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Nella '''vendita a rate con riserva di proprietà''', il compratore acquista la proprietà della cosa solo con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna(art. 1523 c.c.). Se il compratore non paga, alle scadenze pattuite, le rate del prezzo, il venditore può ottenere la risoluzione del contratto. Non può però ottenerla per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo,nonostante ogni patto contrario. Risolto il contratto il venditore esigerà la restituzione delle cosa, ma dovrà a sua volta restituire le rate già riscosse, salvo il diritto a trattenerne una quota a titolo di compenso per l'uso che il compratore ha fatto della cosa.
 
*Per maggiori dettagli vedi: [[w:Patto di riservato dominio|Patto di riservato dominio]].
 
===La vendita con riserva di gradimento===
 
La '''vendita con riserva di gradimento''' è disciplinata dall'art 1520 c.c.;la vendita in questo caso non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato dal compratore al venditore. La dichiarazione di gradimento è assolutamente discrezionale;secondo l'opinione prevalente siamo in presenza di un [[w:patto d'opzione|patto d'opzione]].
 
===La vendita con patto di riscatto===
 
La vendita può essere conclusa con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del medesimo prezzo,maggiorato delle spese che l'acquirente ha dovuto affrontare per la vendita,per le riparazioni necessarie e,nei limiti dell'aumento,delle spese che hanno aumentato il valore della cosa. Il compratore soggiace ad un [[w:diritto potestativo|diritto potestativo]] del venditore.
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di 2 anni nella vendita di cose mobili e di 5 anni per gli immobili. Il patto di riscatto crea sulla cosa venduta un vincolo reale: se il compratore vende la cosa, il venditore può riscattarla anche nei confronti del terzo acquirente,purché il patto sia ad esso opponibile.
 
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Come la garanzia per l'evizione la '''garanzia per i vizi''' è un effetto naturale della compravendita.
Con tale tipo di garanzia il venditore garantisce l'assenza di [[w:vizi materiali|vizi materiali]] del bene che non ne consentano l'uso per il quale è destinato.
 
La garanzia opera quindi solo se i vizi sono tali da rendere la cosa inidonea, in tutto o in parte, all'uso cui è destinata o sono tali da diminuire sensibilmente il valore del bene. La mancanza delle ''qualità promesse'' o delle ''qualità necessarie'' per l'uso cui la cosa è destinata, può portare alla [[w:risoluzione|risoluzione]] contrattuale se la mancanza delle qualità eccede il limite di tollerabilità determinato dagli usi, ma non alla sostituzione o alla riparazione. La garanzia per i vizi può essere contrattualmente limitata, la limitazione non opera però per i vizi che sono stati in malafede taciuti dal venditore, né per i vizi che erano, al momento della stipulazione del contratto, conosciuti o conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio. I rimedi in caso di vizi sono: la riduzione del prezzo ('''azione estimatoria''') e la risoluzione contrattuale ('''azione redibitoria''').
 
La garanzia deve essere fatta valere dal compratore entro 8 giorni dal momento della scoperta dei vizi a pena di [[w:decadenza|decadenza]], dopodiché il diritto di far valere la garanzia si [[w:prescrizione|prescrive]] in 1 anno dalla data di consegna della cosa.
 
===L'acquisto da parte del consumatore===
Gli articoli 1469 bis/1469 sexies e gli articoli 1519 bis/1519 nonies hanno introdotto la disciplina della vendita ai consumatori e della '''vendita dei beni di consumo'''.
 
*Il [[w:consumatore|consumatore]] è colui il quale, al di fuori della sua attività professionale, acquista beni o servizi.
*Il [[w:professionista|professionista]] è colui il quale nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale offre beni o servizi.
*Il [[w:bene di consumo|bene di consumo]] è un bene mobile (anche da assemblare o futuro) destinato ad essere messo sul mercato e consumato. Fanno eccezione acqua, gas ed energia, a meno che non siano confezionati.
 
La ''ratio'' di questi articoli si trova nella necessità di dover garantire il consumatore da eventuali squilibri contrattuali che i venditori possono compiere. Infatti il consumatore si trova in una posizione subordinata, si tratta di un soggetto che aspira a conseguire un bene che pochi offrono, mentre i professionisti si trovano nella posizione di offrire i beni o i servizi a una molteplicità di persone. La disciplina sancisce la nullità di alcune '''clausole''' c.d. '''vessatorie''' che determinano gravi squilibri contrattuali a meno che queste non siano state oggetto di una seria trattativa (non semplicmenete di sottoscrizione). Si è tuttavia prevista la nullità delle clausole, che sebbene oggetto di trattativa, determinino l'adesione del consumatore a condizioni generali e a clausole che al momento della stipulazione non poteva conoscere, oppure limitino la responsabilità del professionista e le azioni che può esperire il consumatore. L'eventuale sanzione di nullità della clausola vessatoria non determina la nullità del contratto. Il giudizio di vessatorietà non riguarda l'oggetto e il prezzo, salvo questi non siano determinati chiaramente.