L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{risorsa|tipo=lezione|materia1=Diritto pubblico}}
 
La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante titolo Disciplina dell'attivita'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrata in vigore il 27 settembre 1988, regola ancora oggi l'attività e l'ordinamento del Governo Italiano.
 
== Gli Organi del Governo Italiano ==
 
Le Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteogiuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia'già presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizioneselezione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita'attività normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita'modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta'facoltà del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita'attività dei ministri.
* può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* può deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le OperazioLe Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.Le Operazioni Le Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
* i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
* la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti;
* le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
* le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere Consiglio di Stato e della Commissione per le questioni regionali se regioni a statuto autonomo;
* gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e' tassativa, dopo la modifica all'articolo a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha introdotto il comma 4.
 
In base all'articolo 3, il Governo Italiano è competente anche nella selizione dei candidati per la nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi. Il decreto del Presidente della Repubblica che dispone le nomine, infatti, è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Tali proposte possono essere poi sottoposte anche al parere di una Commissione parlamentare se previsto dalla legge.
 
L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
* concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni.
* adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici.
* promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi.
* esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato.
* puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza.
* puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro.
Inoltre direttamente o conferendone delega ad un ministro:
* promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie.
* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2006 n. 12)
* promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come norma di chiusura, esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
All'articolo 6 sono invece regolati il Consiglio di Gabinetto, i Comitati di ministri e i Comitati interministeriali. Il Consiglio di Gabinetto e' composto dai ministri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge devono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i omitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Al Governo poi in base all'articolo 7 era delegato di disporre una regolamentazione sui Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali.
 
La Vicepresidenza del Consiglio dei ministri è disciplinata all'articolo 8. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.
 
Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
In ultimo all'articolo 11 sono disciplinati i Commissari straordinari del Governo. Essi sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali. Il decreto di nomina determina i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel medesimo decreto, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.