L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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All'articolo 33 è regolato il Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono considerati disponibili per nuove nomine. La restituzione del personale al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.
 
Inoltre in base all'articolo 34, le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.
 
Se non disposto in modo diverso dalla medesima legge, l'articolo 35 ipone che al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applichino le norme relative ai dipendenti civili dello Stato. Al personale proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.
 
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