L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 136:
 
== Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
 
L'unica norma rimasta in vita sui Consiglieri ed esperti è il comma 4 dell'articolo 31 che prescrive che i decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. Le altre disposizioni sono state tutte abrogate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
 
Ai sensi dell'articolo 32, i dipendenti da amministrazioni, diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i quali spetta una indennità come disposta all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita' mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento conomico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata. Tale indennita', spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non puo' comunque superare il limite fissati da legge (articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 "non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle Amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti", "sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto" e "facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'Amministrazione di appartenenza"). Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si
applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di
cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e
del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla
presente legge, nonche' dei componenti del comitato di cui
all'articolo 21, comma 1, e' determinato con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.
 
''La Lezione Continua...''