L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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== Organizzazione Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ==
 
All'articolo 18 è disciplinata la figura del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le medesime categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.
 
In base all'articolo 19 poi, Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del
Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano
state affidate alle responsabilita' di un ministro senza portafoglio
o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio
dei ministri, le seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per
l'aggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del
programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di
documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in
collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri
organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla
formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative,
nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento
delle disposizioni medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato
nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di
rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle
questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per
assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della
spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di
valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria
dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi
informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e
di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella
programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle
sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di
coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere
agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge
alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con
la graduale attuazione del programma governativo; curare gli
adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di
legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti
gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al
Presidente del Consiglio e al Governo;
i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di
documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua
attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in
generale, negli atti di politica estera;
((i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri
nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali in materia di
rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni
del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.))
l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua
attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla
difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a
conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed
assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al
coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei
progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di
applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati
e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per
l'Italia delle politiche comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi
regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al
coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei
commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze
linguistiche e dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso
il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della
Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri
organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno
capo;
s) curare le attivita' preliminari e successive alle
deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di
legge o di regolamento; ((5))
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i
contatti con l'Avvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonche' il coordinamento dei servizi
amministrativi e tecnici;
v) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)).
z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)).
aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio
delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli
immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative
ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei
ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle
amministrazioni competenti;
 
Va ricordo inoltre che in base sempre all'articolo 18, i decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, i vice capi delle strutture che operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attivita' normativa ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro pubblico, nonche' il dirigente generale della polizia di Stato preposto all'Ispettorato generale che e' adibito alla sicurezza del Presidente e delle sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende funzionalmente dal Segretario generale. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata ad un elemento estranei all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita' a quello dei dirigenti generali dello Stato.
 
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