L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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* sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio.
* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.
c)* sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza.
dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
 
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro
L'articolo 13, dopo le modifiche apportate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, prescrive solo che per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa.
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione
 
parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della
== Potestà Normativa del Governo ==
Conferenza.
 
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
 
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta, norme aventi
valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni
delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di
competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri
nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le
modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province
autonome. ((2))
 
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