L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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== Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ==
 
L'Organo di collegamento tra Stato e Regioni e Province Autonome è la la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e disciplinata dall'articolo 12. Essa ha il compito di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi politica estera, difesa, sicurezza nazionale e giustizia. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se non esistente, ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. La Conferenza dispone di una segreteria regolato da decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per gli affari regionali. La Conferenza viene consultata:
* sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio.
5. La Conferenza viene consultata:
* sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali.
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa
direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo
Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali,
nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio
dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.