L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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== Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ==
 
L'Organo di collegamento tra Stato e Regioni e Province Autonome è la la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa ha il compito di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi politica estera, difesa, sicurezza nazionale e giustizia. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se non esistente, ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. La Conferenza dispone di una segreteria regolato da decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per gli affari regionali
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa
direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di
bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7
del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni
statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo
Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali,
nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio
dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della
Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta, norme aventi
valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni
delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di
competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri
nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le
modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province
autonome. ((2))
 
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