L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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Con l'articolo 9 invece si disciplinano i Ministri senza portafoglio, gli incarichi speciali di Governo e gli incarichi di reggenza ad interim. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo' nominare ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ogni qualvolta, infatti, la legge o altra fonte normativa assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. La legge 3 agosto 2007, n. 124 con l'art. 3, comma 4) ha eliminato l'obbligo di richiedere il parere al Consiglio dei ministri sulla nomina dei Ministri senza portafoglio. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. Inoltre, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
 
I Sottosegretari di Stato, disciplinati dall'articolo 10, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la stessa formula usata dai Ministri. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati. A non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
 
 
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