L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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L'articolo 4 disciplina il funzionamento delle Sedute del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, funge da segretario del Consiglio e quindi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni. Il regolamento interno, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno, i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni, i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate, le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.
 
L'articolo 5 disciplina invece le attribuzioni che sono proprie del Presidente del Consiglio dei ministri. A nome del Governo:
 
* comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto.
* chiede e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia.
* sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi.
* controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge.
* presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo nella fase di approvazione delle leggi.
* esercita le attribuzioni e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione poi:
* indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative.
* coordina e promuove l'attivita' dei ministri.
* puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti.
* puo' deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti.
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni
che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale
responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale
del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon
andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le
verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo'
richiedere al ministro competente relazioni e verifiche
amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e
gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi
indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con
i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia
di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via
preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su
direttive dell'attivita' del Governo e su problemi di rilevante
importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro
composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze
dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non
appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o
conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle
politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita'
dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione
nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere; promuovere gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei
procedimenti normativi in corso nelle Comunita' europee, informando
il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle
specifiche materie;
((a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente
alle Camere le medisime pronunce ai fini dell'esame da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
pronunce;))
b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene
ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre
attribuzioni conferitegli dalla legge.
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