L'Attività e l'Ordinamento del Governo Italiano (legge 400/1988): differenze tra le versioni

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== Gli Organi del Governo Italiano ==
 
Le Operazioni per la costituzione del nuovo esecutivo sono regolate dall'articolo 1 della legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirma lo stesso e i decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri insieme agli altri ministri formano il Consiglio dei Ministri. Tutti prima di assumere le funzioni prestano giuramenteo nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".
 
I Compiti del Consiglio dei Ministri sono regolati dall'articolo 2. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Delibera su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri inoltre:
* le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia
del Parlamento;
* i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;
* i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
* gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione (questione di legittimità delle leggi regionali) e dagli statuti regionali speciali;
* le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;
* le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale;
* le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;
* le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali;
* gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;
* gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione (altre confessioni);
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro
competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli
regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario a
tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi
illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di
annullamento di atti amministrativi delle regioni delle provincie
autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni
regionali; (1)
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il
Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la
deliberazione consiliare.
((4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri e' tassativa, anche agli effetti
dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1994, n. 20.))
 
 
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